L’articolo 130 della Costituzione Italiana prevedeva il controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali.
Infatti, esso così recitava: “Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali”.
Quando nel 1970 furono istituite, le Regioni con proprie leggi diedero vita ai Comitati Regionali di Controllo (Co.Re.Co.) in ogni Provincia, a cui i Comuni erano obbligati a inviare i propri atti deliberativi per il controllo di legittimità.
L’articolo 9, comma secondo, della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha abrogato l’articolo 130 della Costituzione italiana, eliminando il controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali.
Nel corso dell’anno successivo tutte le Regioni italiane hanno provveduto a sciogliere i Co.Re.Co, per cui da quel momento in poi il controllo di legittimità sugli atti è stato esercitato internamente dai singoli dirigenti delle Province e dei Comuni nelle materie di propria competenza, con l’assurda coincidenza di controllore e controllato.
L’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione e la cancellazione delle leggi regionali istitutive dei Co.Re.Co. hanno determinato una situazione paradossale nella vita degli Enti Locali con gravissime conseguenze di ordine politico e istituzionale.
In primo luogo, è stato davvero poco rispettoso dei principi della democrazia alterare nella vita degli Enti Locali la dialettica tra le forze politiche di maggioranza e quelle di minoranza, privando queste ultime della possibilità di richiedere ad un organo esterno il controllo di legittimità sugli atti deliberativi assunti dalla maggioranza.
La funzione di controllo delle forze di minoranza è stata del tutto azzerata, in quanto esse sono state private della facoltà del controllo amministrativo e hanno avuto e tuttora hanno a disposizione soltanto due strade: il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e/o la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
La prima strada non è affatto percorribile, in quanto richiede cospicue risorse finanziarie, di cui non dispongono i gruppi consiliari degli Enti Locali.
La seconda strada distorce gravemente la dialettica democratica, dirottando le relazioni politiche tra maggioranza e opposizione sul piano giudiziario. Il che ammorba il clima politico complessivo locale con forte pregiudizio per il bene della Comunità.
In secondo luogo, è stato davvero irresponsabile privare gli atti degli Enti Locali del controllo esterno di legittimità, in quanto il condizionamento delle mafie e della criminalità organizzata costituisce una costante in quasi tutto il territorio nazionale e, massimamente, nel Mezzogiorno d’Italia.
Gli amministratori locali, i dirigenti e i responsabili di servizio sono stati lasciati soli di fronte alle forti pressioni di gruppi criminali, a cui spesso non si sottraggono per paura o, in alcuni casi, per scelta.
In terzo luogo, è stato del tutto deplorevole aver reso più semplice la violazione di una serie di norme di regolamenti per una gestione poco trasparente degli Enti Locali anche con gravi risvolti corruttivi.
Noi Liberaldemocratici Italiani, per tutte queste ragioni, proponiamo che nella prossima riforma faccia ritorno l’articolo 130 della Costituzione Italiana.
*Coordinatore regionale della Puglia dei Liberaldemocratici Italiani
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