

Egregio Dottore ,
Le scrivo per raccontarle una “ storia” che dal mio punto di vista , è incredibile.
L’episodio accade a Poiana Maggiore in provincia di Vicenza.
Due componenti della famiglia **** oltre alla suocera ( tre unità abitative indipendenti di proprietà dei singoli) , vivono in una casa di fronte ad una unità famigliare abitata da due anziani che in un piccolo cortile ospita da tre a cinque cani di grossa taglia che sono rumorosi . Più volte hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri senza ottenere alcun beneficio . Spesso hanno manifestato verbalmente le proprie contrarietà ricevendo parole e minacce dal vicino alla presenza di testimoni.
Ad un certo punto i vicini hanno denunciato i tre inquilini dirimpettai .
Il PM ha emesso una ordinanza che vieta i tre nuclei famigliari di frequentare la propria casa ed anche il Comune di Poiana Maggiore , ciò avviene a fine luglio 2023.
Una di queste famiglie ha un’azienda di carpenteria pesante con molti dipendenti e un grosso fatturato , ma che trovandosi presso il Comune di Poiana Maggiore non può frequentare .
L’avvocato dei tre inquilini ha chiesto il riesame al tribunale di Venezia che ha rimandato al PM di Vicenza senza intervenire.
Il sottoscritto è il nuovo marito della figlia della suocera , precedentemente sposata con il Sign **** , che interviene solo per capire se quanto accade sia congruo alla ns legislazione , ho già interpellato un avvocato di mia fiducia ma al momento , in attesa del processo non ancora fissato , sembra non ci sia nulla che possa migliorare la situazione.
La ringrazio per questa opportunità .
Distinti saluti
R. O.
RISPOSTA:
Premetto che in merito alla vicenda da Lei prospettata, concernente indagini in corso, non si possono spendere molte parole sul caso specifico né si devono come previsto nel frontespizio della rubrica, in difetto di documentazione, e lasciar fare, ovviamente, il corso alla Giustizia. Ritengo, sotto il profilo meramente tecnico, che il suo difensore avrà sicuramente argomentato molto bene dinanzi al tribunale del riesame evidenziando non solo le criticità del provvedimento restrittivo adottato ma, soprattutto, le limitazioni che da esso ne derivano anche sotto il profilo lavorativo per gli interessati non potendo accedere nel luogo di lavoro. Per rispondere, sotto il profilo tecnico giuridico, alla sua legittima domanda se “sia congruo rispetto alla legislazione”, le segnalo che il ricorso al tribunale del riesame normalmente avviene avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza a seguito di appello formulato dal PM. Nel caso da lei sottoposto, correttamente, il suo difensore, a norma di legge, ha proposto sicuramente la richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura limitativa. Sempre a norma di legge con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale potrà, pertanto, annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale, infine, annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292 cpp, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Può anche succedere che l’ufficio del giudice per le indagini preliminari ( GIP del tribunale) adotta una misura cautelare ed in questo caso essa viene trasmessa al pubblico ministero per la sua esecuzione. Tuttavia in caso di impugnazione, la Procura, ossia il PM, deve trasmettere al tribunale del riesame l’ordinanza cautelare impugnata e gli atti a suo sostegno. Sulla richiesta di riesame in ogni caso il giudice è. omunque, tenuto a pronunciarsi entro 5 giorni , trattandosi, tuttavia, di un termine ordinatorio e non perentorio e la sua inosservanza non determina alcuna sanzione salvo quella disciplinare. Il giudice deve sempre comunque interpellare il pubblico ministero, pena, altrimenti, la nullità del provvedimento. Pertanto si deve attendere il responso del tribunale del riesame .





