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IMMUNITÀ PARLAMENTARE, PRIORITÀ VITALE

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L’immunità parlamentare, riformata sull’onda di Mani pulite nel 1993, va restaurata in toto, per chiudere definitivamente l’invasione della magistratura nel campo del potere legislativo e di quello esecutivo.

Nella maggioranza di governo ci sono perplessità che vanno superate, non concedendo più alcuno spazio alla delegittimazione costante della politica da parte di logiche giustizialiste che diventano eversive della normale dialettica democratica.

Va accelerato il più possibile anche l’iter della riforma che riguarda l’elezione diretta del presidente del Consiglio, chiudendo una fase che per ben due volte ha visto superare, senza alcun motivo, la prassi costituzionale che non prevede la rielezione del Capo dello Stato.

Un servizio alla normale dialettica democratica lo farebbe l’attuale Presidente della Repubblica se si dimettesse, visto che è al secondo mandato, ridando la parola al Parlamento, con un evidente segnale del suo primato.

Il sasso lanciato da Forza Italia, sull’ipotesi di rimettere mano alle norme costituzionali che escludono l’immunità sui reati penali, ha incontrato il favore di esponenti della Lega ma ha dovuto accusare molte perplessità da Fratelli d’Italia. Perplessità che vanno superate.

L’immunità parlamentare in Italia, prima del 1993, era regolata dall’articolo 68 della Costituzione.

  1. Questo articolo prevedeva due tipi principali di immunità:
    Inviolabilità: i membri del Parlamento non potevano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questo significava che non potevano essere perseguiti penalmente o civilmente per quanto detto o votato in Parlamento.
  2. Insindacabilità: un parlamentare non poteva essere sottoposto ad arresto, né perquisizioni personali o domiciliari, né essere sottoposto a intercettazioni telefoniche senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Questo tipo di immunità proteggeva i parlamentari da misure cautelari e investigative, salvo reati in flagranza di reato per cui l’arresto era obbligatorio e non differibile.

La riforma del 1993, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, ha modificato l’articolo 68, riducendo significativamente l’ambito dell’immunità parlamentare. Dopo la riforma, l’immunità si applica solo per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari, eliminando l’insindacabilità per gli atti compiuti al di fuori di tale contesto.

Non v’è dubbio che la riduzione dell’immunità seguita all’ondata di antipolitica dovuta a Mani pulite, che ha distrutto i partiti della Prima repubblica, ha aperto le porte all’esondazione giudiziaria che vediamo ogni giorno essere elemento conflittuale tra i poteri dello Stato.

Un recupero pieno dell’immunità, anche alla luce di quanto è emerso negli anni sulla vicenda Mani pulite, significa rimettere in equilibrio i poteri dello Stato e consentire al Parlamento di legiferare e al Governo di governare senza essere continuamente sottoposti alla spada di Damocle di una parte della magistratura politicizzata.

Un ritorno alla normalità democratica si impone.

Autore

  • Silvano Danesi

    Silvano Danesi, laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano. Dopo la laurea ha seguito studi storici e antropologici, ha pubblicato diversi saggi di storia, antropologia e massoneria, e ha tenuto varie conferenze e seminari.

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