Home Politica estera UE, LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUPERVISIONE BANCARIA

UE, LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUPERVISIONE BANCARIA

0

I giorni scorsi abbiamo rese note talune modifiche riguardanti la supervisione bancaria e il comunicato dell’ABI, con il quale l’associazione stessa ha commentato l’introduzione della cennata normativa.
Di seguito di riportano maggiori dettagli riguardo quanto è stato pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea relativamente a quanto in argomento, segnatamente  il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) che apporta una serie di modifiche al Regolamento sui requisiti patrimoniali che gli intermediari finanziari debbono possedere e la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che modifica la Direttiva sui requisiti patrimoniali, riguardanti i nuovi valori richiesti relativamente alla disciplina cosiddetta “Basilea 3” (Basilea 3 plus).
In particolare sono stati pubblicati:
il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) del 31 maggio 2024, recante variazioni al Regolamento (UE) n. 575/2013, segnatamente i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor;
la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) del 31 maggio 2024 che apporta cambiamenti alla Direttiva 2013/36/UE, riguardo la potestà di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
Le modifiche riferite alla CRD VI e al CRR III mostrano l’introduzione di una “soglia minima di rendimento”, volta a che limitare il rischio di riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali delle banche, rendendoli più omogenei e maggiormente comparabili.
Il cosiddetti output floor, in particolare, introduce un limite inferiore ai requisiti patrimoniali, determinati in base ai modelli interni adottati dalle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali, che si applicherebbero qualora si utilizzassero misure standardizzate.
Per quanto concerne gli interventi introdotti, al fine di migliorare ed armonizzare i poteri e gli strumenti di vigilanza, viene previsto, nella CRD, l’art. 21 quater, il quale prevede l’“obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di Paesi terzi”.
Detta norma prevede pertanto l’obbligo per gli Stati Membri di imporre ai soggetti, aventi la loro sede in Paesi Terzi, il loro insediamenti, previa apertura di un una succursale, riguardo la quale dovrà essere richiesta l’autorizzazione all’autorità di vigilanza dello Stato Membro ospitante.
Viene, altresì, introdotta una disciplina correlata a specifiche regole prudenziali, seppur  transitorie, riguardante le cripto attività e introdotte per migliorare la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), da parte delle banche.
Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la Direttiva CRD VI nella propria legislazione nazionale.
Il Regolamento CRR III entrerà in vigore invece il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025, ad eccezione di alcuni punti dell’art. 1, dettagliati nell’art. 2, che si applicheranno a decorrere dal 9 luglio 2024 (ovvero dalla sua entrata in vigore).

Autore

  • Marforius

    MarforiusMarforius, il Marforio del XXI secolo, in omaggio alla celebre statua "parlante" di Roma. Proclama la verità senza filtri ed esprime, in modo sferzante, il malcontento popolare e le proteste politiche e sociali degli italiani verso chi, fingendo di fare gli interessi del Belpaese, fa i propri.

Ricevi i nostri articoli via mail!

Ogni giorno i contenuti del Nuovo Giornale Nazionale sulla tua casella di posta elettronica

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui