
Oggi, con l’approvazione da parte dell’Aula del Senato, il premierato supera il primo passaggio parlamentare.
L’Assemblea è convocata alle 15:30 per le dichiarazioni di voto e il voto finale sul disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa che introduce modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del presidente della Repubblica. Presentato a palazzo Madama, da dove è partito l’iter parlamentare, il 15 novembre 2023, è il provvedimento fortemente voluto da Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Al centro del disegno di legge la sostituzione dell’attuale meccanismo elettorale con la previsione per gli elettori di esprimere direttamente la propria preferenza per il capo del governo.
Attualmente, infatti, la Costituzione italiana prevede che alle elezioni Politiche i cittadini eleggano i membri del Parlamento, che poi a loro volta esprimono la loro preferenza per un governo e un presidente del Consiglio. Con la riforma, invece, il capo del governo non riceverà più l’incarico dal presidente della Repubblica sulla base del risultato elettorale e delle possibili maggioranze in Parlamento, ma saranno gli elettori a scegliere.
La riforma del governo sul premierato consta di otto disposizioni. L’articolo 1 abroga il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti. L’articolo 2, introdotto dalla commissione Affari costituzionali, modifica l’articolo 83, terzo comma, della Carta, prevedendo che l’abbassamento del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica, ossia da due terzi alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio, bensì dopo il sesto scrutinio. L’articolo 3, comma 1, interviene sul primo comma dell’articolo 88, sopprimendo la facoltà del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere. E’ stato poi aggiunto un ulteriore comma che modifica il secondo comma del medesimo articolo 88 della Costituzione, laddove si deroga al divieto di scioglimento delle Camere nell’ultimo semestre del mandato del presidente della Repubblica (il cosiddetto semestre bianco). Il testo vigente prevede, infatti, che il capo dello Stato non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. La modifica proposta stabilisce, invece, che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell’ultimo semestre del mandato del presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca un atto dovuto.
E ancora l’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede, altresì, che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia la nomina del presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi alle Camere. Ma il cuore della riforma costituzionale è l’articolo 5 che sostituisce l’articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il governo della Repubblica è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Si introduce poi la previsione dell’elezione del presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati. Infatti, si stabilisce che il presidente del Consiglio possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Si dispone anche che le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente. Si rinvia, invece, alla legge la disciplina del sistema per l’elezione delle Camere e del presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo l’assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Si prevede inoltre che il presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura. La legge elettorale che governerà tale nuovo sistema dovrebbe essere presentata nella navetta della prima lettura del premierato, dunque nel passaggio alla Camera. In tal senso si è impegnata la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. In base all’ultimo comma del nuovo articolo 92, il presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio eletto e, su proposta di quest’ultimo, nomina e revoca i ministri. La revoca è stata aggiunta con un emendamento approvato in commissione, per specificare che al presidente della Repubblica compete questo potere.
L’articolo 6 integra il primo comma dell’articolo 57 della Costituzione, prevedendo che il principio dell’elezione su base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto dal testo vigente), anche il premio su base nazionale di cui all’articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall’articolo 5 del disegno di legge costituzionale. L’articolo 7 modifica l’articolo 94 della Costituzione. In particolare, la lettera a) sostituisce il terzo comma. Mentre rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al presidente eletto di formare il governo. Qualora anche in questo caso il governo non ottenga la fiducia, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. La lettera b) aggiunge, infine, tre ulteriori commi, ai sensi dei quali, in caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il presidente del Repubblica scioglie le Camere. In caso invece di dimissioni del presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche nel caso di morte, impedimento permanente o decadenza del presidente del Consiglio eletto. Infine, l’articolo 8 reca due norme transitorie. Al comma 1 si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione nel testo previgente, alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Il comma 2 stabilisce che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere. E’ bene rammentare che l’approvazione di leggi che riformino la Costituzione ha procedure molto più lunghe del normale e ha bisogno di un sostegno in Parlamento più ampio di quello richiesto abitualmente. Il procedimento è stabilito dall’articolo 138 della Carta. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione” e le “leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Non si indice un referendum popolare “se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Allo stato attuale il ricorso al referendum è stato già contemplato da Fratelli d’Italia che, già ad inizio aprile, ha lanciato la costituzione del “Coordinamento dei comitati ‘civici’ per il premierato”.





