Home Economia e finanza CHI DECIDE LA GIUSTA RETRIBUZIONE? LE PARTI O I GIUDICI

CHI DECIDE LA GIUSTA RETRIBUZIONE? LE PARTI O I GIUDICI

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di Giuseppe Augieri

C’era una volta l’“ad personam”. Cariche, titoli, privilegi, concessi alla persona e dunque non estendibili a nessun altro. O anche emolumenti salariali: anche essi, come tutti gli ad personam, oggetto di fortissime critiche. La motivazione nascosta, oltre all’invidia, è sempre stata quella che il concetto di egualitarismo viene in questo modo violato. Poco importa che sarebbe proprio quell’egualitarismo a doversi criticare. Ed ora, grandi novità.
Oggi la Cassazione da vita allo stipendio ad personam. L’effetto della sentenza “storica” recente (che viene considerata come la richiesta della giurisprudenza al salario minimo per legge) è quello che si dà l’ultima parola ai giudici nel determinare un salario giusto, anche quando c’è un contratto collettivo che individua i livelli di paga minimi. Sentenza che rischia di gettare nell’incertezza i rapporti fra lavoratori e imprenditori? Forse si. Ma quello che più mi preoccupa è altro.
Nel 1960 fu Gino Giugni, in una sua monografia, a costruire la motivazione per la “non necessità” di applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e la correlativa mancanza dell’erga omnes ai contratti stipulati dalla contrattazione sindacale: i giudici, per il rispetto dell’articolo 36 Cost., attribuivano alle tabelle salariali previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative quei requisiti di proporzionalità e sufficienza necessari per ritenere giusta la retribuzione. Un erga omnes di fatto, poiché veniva lasciata alla contrattazione collettiva, operando in un determinato contesto economico e sociale, il compito di svolgere quella funzione.
Quel contesto, costruito sull’ autorità morale del Sindacato, è morto e defunto. Questo è il dato più eclatante della sentenza. Leggiamo: “Nell’attuazione dell’art.36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale, tuttavia, può motivamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’ art. 36 Cost ., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata”.
In altre parole, nasce la sindacabilità, da parte di un giudice, sia di un salario minimo obbligatorio, sia dei contratti più rappresentativi. È palese il rischio di sfociare in una “giusta retribuzione” di carattere individuale: perché l’articolo 36 Cost. fa espresso riferimento di retribuzioni commisurate non solo al tipo di lavoro che si svolge “ma in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
Domanda: una qualsiasi retribuzione idonea alla prescrizioni costituzionali per uno scapolo può essere la stessa per chi ha famiglia, magari non proprio minima? Domanda: Per chi abita in una Provincia, il cui costo della vita è la metà di quella delle grandi metropoli, la retribuzione giusta deve essere la stessa di quella di un milanese, o di un romano, o di un veneziano? Si possono fare altre 100 di queste domande.
Non ho idea di come si possa, ora, uscire dal ginepraio nel quale decenni di mentalità ristrette hanno messo il mondo del lavoro e la stessa produzione di ricchezza. La previsione riguarda solo casi limiti? Facciamo leggere questa sentenza ad un qualsiasi imprenditore, magari estero che avesse in testa di investire in Italia, e sentiamo le risposte. Specie dopo aver visto “l’affetto” che corre tra mondo giudiziario e mondo politico. Ma anche tra giudici e mondo industriale: andrebbe pubblicizzato quanto sta accadendo a Milano dove la procura, scoprendo un nuovo filone nel campo del diritto penale, ha indagato le maggiori società di vigilanza privata per caporalato e sfruttamento dei lavoratori, sottoponendole, come prima misura, al controllo giudiziale.
Ho esperienze dirette in questo settore e dunque credo che l’iniziativa della procura di Milano sia improntata a realizzare un minimo di giustizia: ma non posso che restare sconvolto perché c’è stato bisogno di – ma soprattutto si è voluto – arrivare all’utilizzo del codice penale per sanare situazioni aggredibili in mille altri modi. Non voglio riportare i tanti dubbi che mi rodono il cervello.
Solo uno: ma il Sindacato ha capito cosa è successo?

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  • Redazione

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