
di Maurizio Colangelo
IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 70 DEL 17 MAGGIO 2024: UNA CHIMERA O UNA REALTÀ ADATTABILE ALLA NOSTRA GIOVENTU’ E ALLE SCUOLE?
Ringrazio la redazione per la possibilità di intervenire su questo delicatissimo tema, purtroppo di estrema attualità e con fatti di cronaca che ogni giorno vediamo sui “ media” nei quali sono protagonisti i giovanissimi. Nel 2021, unitamente alla mia coautrice psicologa dott.ssa Rosj Guido, ancora prima del covid, ho scritto un libro sul bullismo e cyberbullismo proprio su questo tema affrontando il tema con un approccio metodologico innovativo cercando di individuare le cause del disagio sociale dei giovani e soprattutto proponendo delle misure per contenere questo fenomeno e dopo la pubblicazione del libro abbiamo portato il messaggio contenuto nel testo all’interno delle scuole di tutta Italia parlando direttamente con i ragazzi, ascoltandoli e cercando di capire, perché uno dei primi problemi derivanti dalle azioni spesso inconsapevoli delle conseguenze e dei danni da esse provocate di questa gioventu’ è data dal fatto che i ragazzi sono poco ascoltati in quei contesti che devono e dovrebbero essere invece la sintesi naturale del dialogo come la famiglia, le scuole e le realtà sportive.
Quando è stato pubblicato il libro la norma vigente sull’argomento era quella del 2017 sul cyberbullismo, mentre sul bullismo si parlava ma solo come una entità astratta ossia facendo comprendere ai ragazzi che esso era un fenomeno sociale molto rilevante nelle dinamiche giovanili all’interno del quale si potevano delineare differenti fenomeni di illiceità penale ossia di reati presenti già nel nostro codice penale e singolarmente venivano puniti a seconda del comportamento tenuto dal giovane bullo ai danni della sua vittima. Oltre ovviamente agli illeciti in sede civile. Molti ragazzi con cui abbiamo dialogato e domandato cosa fosse per loro il bullismo pensavano che fosse un reato, non comprendendo che il bullismo è un fenomeno generale di disagio all’interno del quale si possono invece formalizzare differenti reati spesso molto gravi e con conseguenze assai elevate in termini di danni anche sotto il profilo psicologico, non solo economico, a danno delle vittime più fragili.
Nell’aprile del 2023 ho partecipato come relatore ad un convegno in Senato proprio sull’argomento e un anno dopo è approdato il testo di legge n. 70/24 del 17 maggio.
Novità rispetto al passato e sue finalità.
Veniamo prima di tutto col dire che la legge può aiutare ma non risolvere del tutto un fenomeno che risiede nelle viscere della nostra società, fino a che continueremo a dare noi adulti cattivi esempi di comportamento e non trasmetteremo valori fondamentali come quelli della famiglia e del rispetto dell’altro anche se diverso, non ci sarà mai una legge che potrà sostituire questi strumenti educativi che sono alla base del nostro vivere civile.
La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 chiariva che il termine cyberbullismo si riferiva a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica. Stabiliva poi che i ragazzi ultraquattordicenni e i loro genitori o tutori potevano richiedere ai gestori dei siti internet o dei social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti online dannosi. In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore. Infine, è noto che, naturalmente, le scuole svolgono un ruolo fondamentale per la lotta contro il cyberbullismo. Per questo motivo, la legge 71/2017 aveva stabilito che ogni istituto scolastico era tenuto a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre, ogni scuola doveva individuare un referente per il cyberbullismo, con il compito e la responsabilità di coordinare le iniziative preventive e di contrasto al fenomeno. I regolamenti scolastici dovevano includere sanzioni disciplinari per gli atti di cyberbullismo, che siano commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.
Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 70 del 17 maggio 2024. Questa norma estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.
Una delle principali novità è, infatti, l’introduzione della definizione di “bullismo”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti. Un’altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui.
Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. L’art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. “legge minorile”) e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all’esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).
Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. L’art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l’altro, l’implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT, l’obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio. L’art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo fra l’altro, nell’ambito dei diritti e doveri degli studenti, l’impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.
Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la “Giornata del rispetto”, giusto riconoscimento per la vittima sfortunata di un caso di cronaca e deceduto a causa di azioni scellerate di gente senza scrupoli.
Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Nel paese di questo sfortunato ragazzo lo scrivente è stato, peraltro, invitato qualche mese fa a relazionare sull’argomento per le scuole , interloquendo direttamente con i ragazzi , grazie all’invito dell’assessore alla cultura e in quell’occasione ho avuto l’occasione di sensibilizzare i ragazzi su come prevenire e contenere il fenomeno del bullismo.
In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta sicuramente un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso, questo attraverso forme di controllo preventivo del fenomeno attraverso un dialogo più serrato con i giovani che porta inevitabilmente ad una maggiore prevenzione e cercando di essere maggiormente di supporto per i dirigenti scolastici e i docenti. Aggiungerei che ogni mese si dovrebbero fare dei “ briefing” di sensibilizzazione su questo argomento anche con i genitori e coinvolgendo gli operatori del settore, psicologi, magistrati e tutti coloro che si occupano della materia per interloquire con i ragazzi ed i genitori e gli operatori scolastici, proprio perché i docenti e i dirigenti scolastici non possono e non devono essere lasciati solo a combattere questo fenomeno che riguarda tutta la società. Se ciascuno di noi facesse la sua parte questa costituirebbe un piccolo mattone per creare un muro contro questo fenomeno.
Mi permetto di aggiungere, proprio per la gravità del fenomeno che anche a livello internazionale le statistiche più recenti delle ORGANIZZAZIONE Nazioni Unite riportano che nel mondo 1 studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo. Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo.
Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5% e il 20% della popolazione minorile, con conseguenze psicofisiche che vanno dal mal di testa ai dolori allo stomaco e/o che si manifestano con mancanza di appetito o disturbi del sonno. Nel nostro paese, l’UNICEF Italia è attivo sul tema del bullismo e cyberbullismo su vari fronti. Da un lato opera sulla sensibilizzazione e formazione attraverso progetti e attività diffuse sul territorio, dall’altro dialoga con le istituzioni promuovendo l’adeguamento della normativa italiana agli standard internazionali di riferimento, tale da garantire un’azione pubblica sempre più efficace e rispettosa dei diritti dei minorenni nel nostro paese. L’UNICEF Italia fa parte dell’Advisory Board del progetto Safer Internet e, attraverso le sue attività di promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi rivolte al mondo della scuola, è impegnata nella promozione dell’uso sicuro della rete.
Ad esempio vi è uno Studio UNESCO sulla violenza a scuola e il bullismo.
Alcuni esempi di altri paesi europei operativi sulla materia per citarne alcuni:
- in Olanda, dal 2013 c’è un piano d’azione anti-bullismo: i programmi sviluppati sono soggetti a valutazione per una verifica di impatto e efficacia – quelli con valutazione positiva diventano obbligatori;
- in Grecia, molti programmi che coinvolgono direttamente i minori già in fase di sviluppo e poi di esecuzione (approccio peer-to-peer): sono i ragazzi più grandi a spiegare ai più piccoli cos’è il bullismo e come reagire;
- in tutti i Paesi Membri dell’UE, sviluppo di linee telefoniche dedicate all’ascolto dei minori – alcune anche raggiungibili online (Svezia);
- in Romania, un progetto unitario coinvolge una linea telefonica dedicata, un sito web, e un meccanismo specifico per reagire ai contenuti illegali online.
In sede di relazione al Senato, in cui lo scrivente ha partecipato come relatore ad un convegno sull’argomento ad aprile del 2023 prima della promulgazione della attuale legge, sono stati lanciati dei “ feedback” legislativi riguardo la questione della responsabilità degli amministratori dei siti internet, il cui principio cardine è contenuto nel decreto legislativo 17 del 2003, in tema di commercio elettronico, ed esso costituisce un tema strettamente connesso a quello oggetto della indagine e che è stato oggetto di approfondimento nel corso di alcune audizioni. Tale decreto legislativo prevede che il gestore della piattaforma sia esente da responsabilità per quanto veicolato sulla Rete, salvo l’obbligo di collaborazione con l’autorità giudiziaria e le forze di polizia. Al riguardo di recente la Corte di Cassazione, I sez. civ., con sentenza del 19 marzo 2019, n. 7708, ha chiarito che l’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge un’attività che non è solo di ordine tecnico o automatico ma pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito Nel mio intervento ho proposto di maggiormente responsabilizzare i gestori dei social nella verifica dei documenti inseriti dagli adolescenti ad esempio predisponendo non solo la chiusura del sito incriminato ma anche la comminazione di sanzioni pecuniarie elevate nei confronti dei gestori attraverso una commissione internazionale, anche perche’ il danno di diffusione in rete e’ stato oramai consumato nel momento in cui il gestore ha ricevuto la istanza di chiusura del website ove erano inseriti i contenuti incriminati, per cui il rischio di una sanzione pecuniaria comminata da una commissione internazionale avrebbe un valore sicuramente dissuasivo e preventivo. Lo STATO dovrebbe avviare canali di comunicazione o cooperazione con i gestori, anche a fini preventivi, per far installare sistemi di geolocalizzazione per vedere dove l’adolescente, almeno sino a quando e’ minorenne, si trova in ogni momento e avere un messaggio ALLERT, laddove emergano ipotesi di rischio di comportamenti illeciti a suo danno, nel momento in cui l’adolescente rimanga fermo nel medesimo luogo per un certo tempo reiterato, sempre previa denuncia dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Sempre in sede di consesso senatoriale ho rilevato e proposto che sarebbe assolutamente importante che il legislatore si rendesse parte diligente, anche dinanzi alle istituzioni europee, per creare un organismo internazionale, quale una agenzia specializzata per tale tematica, a fianco a quello gia’ predisposto dall’ organismo dell’UNICEF, che, a differenza di quasi tutte le altre agenzie ONU, non è direttamente finanziato dal sistema delle Nazioni Unite. Infatti le sue risorse di bilancio ( circa 6,4 miliardi di dollari nel 2019) provengono interamente da contributi volontari, di natura pubblica e privata). Questo nuovo organismo, se fosse istituito e proposto dall’Italia, di grande rilevanza sociale e ben specifico e all’interno delle istituzioni europee, sarebbe assolutamente deputato a creare a livello sovranazionale un monitoraggio, a livello europeo dei casi di cyberbullismo e bullismo, ed indirizzare gli organi legislativi sovranazionali nell’applicazione di soluzioni ed adottare interventi legislativi mirati, attraverso casistiche ben selezionate, con regolamenti validi per tutta la UE in materia di cyberbullismo e bullismo.
Per questo credo che a ogni livello nazionale ed internazionale la prevenzione e la formazione siano armi formidabili per vincere la sfida di tutti noi per il futuro dei nostri figli, della nostra società …. non con sistemi repressivi ……ma preventivi ed educativi ed informativi.
“Quae sunt Caesaris, Caesari”…. Riconoscere le responsabilità e i diritti di ciascuno.
“Per aspera ad astra”…. Attraverso le difficoltà si arriva alle stelle o meglio superando gli ostacoli si raggiungono i grandi obiettivi……
Dott Maurizio Colangelo
*Magistrato





