di Azelio Fulmini
Il Tribunale dell’Unione europea ha accolto con il ricorso introdotto dalla sig.ra Stevi, giornalista
impiegata presso il quotidiano The New York Times, la quale aveva chiesto alla Commissione, sulla base del
regolamento n. 1049/2001, l’accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e
l’amministratore delegato dell’impresa farmaceutica Pfizer.
La decisione impugnata comunicava che, non essendo in
possesso di alcun documento corrispondente alla descrizione
contenuta nella domanda iniziale, la Commissione non era
in grado di accogliere detta domanda.
Il Tribunale annulla la decisione precisando, con sentenza del 14 maggio 2025,
che la portata dei diritti e degli obblighi in materia di diritto
d’accesso ai documenti degli organismi dell’Unione europea
concerne qualsiasi comunicazione, non importa il formato,
corriere elettronico o messaggi di testo, purché inerenti alle
attività dell’istituzione.
Il Tribunale ricorda che il regolamento sull’accesso ai documenti
mira a garantire la più ampia efficacia possibile al diritto di
accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni,
in ossequio ai principi dello stato di diritto e di democrazia.
Pertanto, in linea di principio, tutti i documenti, intesi in senso
molto ampio, delle istituzioni dovrebbero essere accessibili
al pubblico. Allorché un’istituzione afferma, in risposta a
una richiesta di accesso, che un documento non esiste, si
presume l’inesistenza del documento, in conformità con la
presunzione di veridicità di cui è investita tale affermazione.
Ma tale presunzione può tuttavia essere ribaltata sulla base
di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente.
Nel caso di specie, le risposte della Commissione alle richieste
formulate nel corso del procedimento si basano su ipotesi
o su affermazioni mutevoli o imprecise, sia sull’esistenza o
meno, passata o attuale, dei detti messaggi, sia sulle modalità
di ricerca ex post. La Commissione affermava che, a sua
conoscenza, i suddetti messaggi della Presidente non sono
stati, probabilmente, registrati, e non è in grado di affermare
con certezza se siano esistiti, e/o siano stati cancellati. Al
contrario, i ricorrenti hanno prodotto elementi pertinenti
e concordanti che fanno presumere con una quasi certezza
l’esistenza degli scambi in questione, in particolare sotto
forma di messaggi di testo (SMS e di e-mails), nel contesto
dell’acquisto da parte della Commissione di vaccini da tale
società durante la pandemia di Covid-19. La presunzione di
inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti è così
ribaltata.
In una situazione del genere, la Commissione non può limitarsi
ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti,
ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al
pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti
non sono stati trovati. La Commissione non ha spiegato in
dettaglio né il tipo né l’identità dei luoghi in cui tali ricerche
sarebbero state effettuate. Pertanto, non ha fornito una
spiegazione plausibile per giustificare il mancato possesso
dei documenti richiesti. Inoltre, la Commissione non ha chiarito
in modo sufficiente se i messaggi di testo richiesti fossero
stati cancellati e, in tal caso, se la cancellazione fosse stata
effettuata volontariamente o automaticamente, o se il telefono
cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito,
con cancellazione o perdita automatica di tutti i dati, compresi
i messaggi di testo.
Infine, la Commissione non ha nemmeno spiegato in modo
plausibile perché avrebbe ritenuto che i messaggi di testo
in oggetto non contenessero informazioni sostanziali o che
richiedessero un seguito la cui conservazione dovesse essere
garantita.
L’obbligo di garantire l’accesso ai documenti istituzionali ha
valore sostanziale e non solo formale.
*Avvocato al Barreau de
Bruxelles




