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UNA RIFLESSIONE SU TALUNI PROVVEMENTI GIUDIZIARI

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Vorrei parlare anche io di provvedimenti giudiziari…
Ma premetto subito che non interloquirò né del caso di Milano, né di quello di Pesaro, né di altri che, come un’improvvisa tempesta a ciel sereno, stanno investendo i politici della sinistra.

Non me ne frega niente!

Faccio saldamente parte di quel 60/70% di persone che non credono più nella magistratura e finché le correnti politiche, imperanti nel suo seno, continueranno condizionarne le attività, le inchieste sui politici di qualsivoglia colore mi lasceranno indifferente e sospettoso.

Se ieri l’ordine di scuderia era di “attaccare Salvini anche se aveva ragione”, non mi meraviglierei affatto che oggi l’ordine sia di “attaccare il PD anche se ha ragione”.
E di attaccarlo, forse, perché non si sta opponendo con sufficiente ferocia alla riforma della giustizia o per fargli capire cosa accadrebbe dopo una seria riforma, con una giustizia non politicizzata.

Voglio invece parlarvi di quei reati infimi che ai magistrati non interessano e che si perpetrano nelle periferie abbandonate, sacrificate nella visione di città caleidoscopiche, come Milano, dove l’élite progressista si bea nella grazia architettonica avveniristica ed ecocompatibile e la teppaglia si relega ai margini delle cinta.

Ebbene, mentre eravamo tutti impegnati nel seguire gli psico-drammi giudiziari delle solite fughe di notizie e dell’abituale giustizia ad orologeria, rapiti dal lessico di provvedimenti tribunalizi ove i giudizi morali sostituiscono i fondamenti giuridici, ecco che, zitti, zitti e tomi, tomi, i giudici della Corte Costituzionale piazzano un’altra pietra tombale sulla già moribonda certezza della pena.

Nei giorni scorsi, infatti, senza che nessuno se ne sia accorto, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice penale, negando così, nel reato di rapina, il “divieto di prevalenza della lieve entità sulla recidiva”.

Prima di spiegare, ai non addetti ai lavori, cosa comporta tale nefasta sentenza, è necessario capire la differenza che c’è tra furto e rapina.

Con il furto il ladro si impossessa del bene altrui, ma senza aggredire o minacciare la vittima.
Il furto è quello che si subisce quando si rientra in casa e la si ritrova svaligiata.
Certo, è una violenza psicologica, ma materialmente il ladro non ci ha torto un capello.

Con la rapina, invece, il rapinatore si impossessa del bene altrui con violenza o minaccia.
La rapina è quella che si subisce dallo scippatore che ci strattona per strapparci la catenina, o l’orologio.
Il rapinatore è quello che entra in casa e picchia i proprietari per farsi consegnare i soldi.
E’ quello che punta un coltello alla gola di un ragazzino per farsi dare il cellulare.

Ovviamente è chiaro a tutti che la rapina è un crimine ben più grave del furto (sicuramente lo era per chi scrisse il codice penale).

Ok. Detto questo, consideriamo che quando si va a determinare la pena vanno considerate le attenuanti e le aggravanti.
Tra le attenuanti, che ovviamente diminuiscono la pena, c’è la “lieve entità” che scatta quando per le modalità con le quali il reato è stato commesso o per l’esiguità del danno provocato il fatto è considerato dal giudice non grave.
Tra le aggravanti invece c’è la recidiva.

E ora arriviamo alla sentenza della Corte Costituzionale.
Prima (con art. 69, comma 4, del codice penale) se, nel reato di rapina, c’era l’aggravante della recidiva, l’attenuante della lieve entità non poteva essere prevalente riguardo la tenuità nel quantificare la pena.

Mi spiego meglio:
Prima era sostanzialmente irrilevante, per esempio, lo scarso bottino che il rapinatore aveva guadagnato portando a segno il suo colpo violento.
Se era recidivo, e quindi la sua storia criminale evidenziava la tendenza abituale nell’aggredire le persone per derubarle, la pena veniva maggiorata indipendentemente dallo scarso valore della refurtiva.
Per cui c’era la possibilità che venisse condannato ad una pena tale che non gli consentisse la scarcerazione immediata.

Ora non è più così.

Da ora in poi se, per esempio, un rapinatore strappa una collanina di finto oro ad una vecchietta, stante il modesto valore del bene sottratto, anche se si dimostrerà che quel criminale ha commesso fatti analoghi più e più volte, gli si potrà riconoscere l’attenuante della “lieve entità”.
La pena sarà ridotta e, conseguentemente, potrà facilmente tornare in strada a strappare altre collanine.

I giudici della Corte di Costituzionale giustificano tale sentenza allo scopo di salvaguardare «i principi di individualizzazione, proporzionalità e funzione rieducativa della pena», espressi dall’articolo 27 della Costituzione, dimenticando però il sacrosanto principio di certezza della pena, senza il quale il garantismo fine a se stesso diviene elemento criminogeno.

Purtroppo tale principio non è espressamente citato nella nostra carta costituzionale (la più bella del mondo).
Ma non perché i padri fondatori lo volessero appositamente escludere, ma perché lo davano per scontato, non potendo immaginare l’assurda deriva che legislatori dissennati e magistrati ideologizzati avrebbero fatto prendere al nostro ordinamento giuridico.

Oggi tutti cianciano di certezza della pena, spesso senza neanche capire cosa significhi e cosa comporti.
Ma se tale volontà è concreta, allora fissiamo una pietra miliare sul principio della certezza della pena.
E poniamolo solennemente proprio nella Costituzione.

Sarebbe un importante passo per ristabilire i principi fondamentali di un paese… senza più principi.

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  • Redazione

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