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L’AUTOMOMIA DIFFERENZIATA

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di Gianvito Caldararo

Con l’approvazione della legge n°86 del 2024 recante ” Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai senso dell’articolo 116- terzo comma – della Costituzione “, assistiamo a coloro che esultano, come le regioni del Nord, e quelli che annunciano battaglia, cioè le regioni del Mezzogiorno. Dal punto di vista politico si registra, invece, qualche crepa nella maggioranza, specie da parte di Forza Italia, e la costituzione di ampio fronte delle forze politiche di opposizione, con l’adesione della totalità dei gruppi parlamentari.

Con la promulgazione della legge n°86/2024, iniziano a decorrere i termini per le eventuali richieste referendarie popolari o di cinque consigli regionali, nonché i sessanta giorni per l’impugnazione della legge dinanzi alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni che ritengano lese le proprie competenze. La legge n°86 del 2024 ha suscitato la preoccupazione che essa finisca per compromettere l’armonioso abbraccio tra il principio di unità nazionale e il principio autonomista di cui all’articolo 5 della Costituzione, che recita: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigente dell’autonomia e del decentramento”.

La legge n°86 del 2024 all’articolo 1 fa espresso riferimento all’espressione: “la presente legge, nel rispetto dell’unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio”. All’articolo 10 ribadisce ancora una volta “al fine di garantire l’unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale… promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garanti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”. La partita si gioca sulla determinazione dei LEP e delle necessarie risorse finanziarie.

Quello che viene ignorato o sottovalutato è il fatto che in questo passaggio dell’Autonomia Differenziata non si tiene conto del passaggio dell’integrazione europea, connotato dalla riscrittura della cosiddetta ” governance economica europea “, e delle relative regole fiscali dell’area euro. La verità è che sfugge ai nostri politici che si sta andando incontro ad una traiettoria di aggiustamento delle politiche finanziarie da concordare con le istituzioni europee, che prevede una precisa ridefinizione della spesa. Una ridefinizione che non riguarderà soltanto lo Stato centrale, ma che riguarderà il concorso del sistema denominato di ” finanza pubblica allargata “, cioè con il pieno coinvolgimento delle Regioni e di tutti i comuni italiani.

Tutto ciò è chiaro al ministro Giorgetti, il quale farebbe bene ad invitare le regioni del Nord di non correre, in attesa che il Governo Meloni concordi con la Commissione europea i volumi di spesa e i conseguenti flussi di entrata. Inoltre, vi è da dire che il Governo Meloni ha ben 24 mesi di tempo per stabilire i famosi LEP da garantire su tutto il territorio nazionale, come stabilisce l’articolo 3 della legge n°86 del 2024. Fino a tale data, le Regioni non potranno richiedere le funzioni per tutte le materie connesse ai LEP.

La stessa legge n°86/2024, nota come legge Calderoli, dimostra ampia consapevolezza di uno scenario di incertezza, perchè prevede una durata decennale delle intese (articolo 7), perchè introduce un monitoraggio , che sarà forzatamente seguito da rimedi, se le Regioni ad autonomia ” potenziata ” non riusciranno a reggere finanziariamente l’impatto delle nuove politiche. Molti esperti hanno fatto presente che sarebbe saggio attendere l’autunno per vedere il cammino di revisione della spesa che attende la Repubblica Italiana, come sottolineato dalla Corte dei Conti.

Solo a seguito della definizione degli impegni che il Governo assumerà con la Commissione europea si potrà capire quanto l’ebbrezza della differenziazione sia compatibile con il rientro del debito e con la riduzione della spesa dello Stato. E il rientro del debito e la riduzione della spesa non riguarda solo lo Stato centrale, ma la prospettiva ricade sul sistema delle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni). Così come l’intesa di una regione che si candida ad utilizzare l’articolo 116 – 3 comma – non riguarda la sola Regione, inevitabilmente è un orizzonte che riguarda tutto l’ordinamento della Repubblica Italiana. In definitiva, viene richiesta una elevata responsabilità da parte di tutti.

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  • Redazione

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