di Riccardo Renzi
Il presente articolo vuole portare il lettore medio a dibattere di diritto, solitamente concepito come astruso e poco appetibile, ve lo dice uno che ha tutt’altro percorso di studi (lettere classiche). Tratteremo con un linguaggio divulgativo le problematiche inerenti alla legge n. 689 del 1981.
Negli ultimi anni si sente sempre più parlare di diritto penale amministrativo quasi come una nuova branca giuridica. Dobbiamo noi partire dal presupposto, per comprendere pienamente tale materia, che anche mediante l’illecito nell’attività amministrativa all’interno della Pubblica Amministrazione si può incorrere nella sanzione penale. Ma cos’è il diritto penale amministrativo? Esso è quel complesso di norme di diritto positivo che comprende i due sottosistemi del diritto penale in senso stretto e del diritto amministrativo. La fonte principale di questa nuova sotto disciplina del diritto è la legge n. 689 del 1981. La legge nel corso degli anni ha avuto due aggiornamenti: il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 (n. 285) e il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 (n. 101). La legge n. 689 prevede che gli illeciti siano perseguiti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, siano essi o meno illeciti amministrativi da decriminalizzazione (M. A. Ruffo, Diritto penale amministrativo, Padova, CEDAM, 2004, p. 24.). Dobbiamo tener conto che il diritto penale amministrativo si regge sui medesimi principi su cui si basa il diritto penale, cioè:
- principio della riserva di legge, non solo statale ma anche regionale;
- principio della irretroattività;
- principio della tassatività -determinatezza.
È ora necessario, per una maggiore chiarezza del lettore, fare un distinguo tra illecito penale e illecito amministrativo. Si è avvertita la duplice esigenza di individuare i criteri distintivi tra illecito penale e illecito amministrativo e di determinare la struttura dell’illecito amministrativo. Per quanto concerne, invece, l’elemento oggettivo, è opportuno far riferimento alla teoria generale dell’illecito penale per ciò che riguarda gli elementi positivi, ma anche gli elementi negativi. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la legge n. 689/81, eliminando questa il dubbio che l’illecito penale amministrativo fosse imputabile obiettivamente secondo un principio tradizionalmente affermato per l’illecito amministrativo in genere, ha anche per esso espressamente previsto come essenziale l’elemento psicologico. Dunque, nelle sentenze riguardanti l’illecito amministrativo il ruolo psicologico ha sempre più giocato un ruolo centrale.
Per quanto riguarda le forme con cui si manifesta l’illecito amministrativo, va detto che:
- la legge n. 689/81 non ha provveduto ad una tipizzazione di circostanze comuni e ad una disciplina delle circostanze;
- tale forma legislativa non prevede la punibilità del tentativo;
- in ordine al problema della univocità di illeciti amministrativi è necessario distinguere tra il problema della violazione una sola volta o più volte della stessa norma e il problema della violazione di una sola norma o più norme diverse che vanno risolte alla stregua della disciplina penalistica.
Dunque, la legge n. 689/81 lascia una gran confusione e molto all’arbitrio del giudicante. Dall’altro canto tale legge ha però previsto la punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo.
Dopo tale excursus possiamo ben capire come il diritto penale amministrativo si incentri non sul sistema del doppio binario, tipico del diritto penale, ma sul solo principio della responsabilità personale. A questo punto è da precisare:
- che la minore età prevista come causa di esclusione della imputabilità elevata a 18 anni;
- che la assoggettabilità alla pena amministrativa non è esclusa dalla incapacità preordinata, ma anche dovuta a colpa (dolo);
- che per l’illecito amministrativo commesso dal non imputabile risponde chi era tenuto alla sorveglianza del medesimo, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
La legge n. 689/81 ha previsto due tipologie di sanzioni:
- la pena amministrativa pecuniaria quale sanzione principale, consistente nel pagamento di una somma di denaro come risarcimento del danno generato;
- le sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno ad aggiungersi a quella pecuniaria e che possiamo riassumere in base alla loro costituzione: 1) costituite dalle originarie sanzioni penali accessorie; 2) costituite dalla confisca amministrativa; 3) costituite dalle sanzioni amministrative accessorie previste per specifici illeciti.
Possiamo concludere questo breve contributo dicendo che la legge n. 689/81, nonostante quelle del 1992 e del 2018, necessita di ulteriori integrazioni per colmare le lacune precedentemente elencate.




