Il MES, è l’acronimo comunemente usato per indicare il Meccanismo europeo di stabilità (MES – European Stability Mechanism, ESM), soggetto costitutito nel 2012, con sede in Lussemburgo, per il tramite di un trattato intergovernativo, al di fuori del contesto giuridico della UE, al fine di sovvenire, a determinate condizioni, i paesi aderenti alla UE stessa, che si trovino in temporanea difficoltà finanziaria.
IL MES emette strumenti di debito per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro.
Il MES, che “succede” al Fondo europeo di stabilità finanziaria, istituito nel 2010, collabora con la la Commissione europea, nel rispetto dei rispettivi ruoli e mandati, sulla base di un di un protocollo sottoscritto dalle fra le istituzioni.
Il MES può:
concedere prestiti nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico;
acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari;
fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito;
finanziare la ricapitalizzazione di istituti finanziari tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri.
Nel 2020, il MES ha creato lo strumento di sostegno alla crisi pandemica, basato su una linea di credito di assistenza finanziaria precauzionale e disponibile per i paesi della zona euro a sostegno dei costi interni relativi all’assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID-19.
Le condizioni necessarie per ottenere un finanziamento sono differenti e correlate alla natura dello strumento utilizzato. Qualora ci si avvalga di prestiti, gli stessi vanno accompagnati da programmi macroeconomici, finalizzati alla rimozione delle criticità, cosa meno necessaria nel caso in cui vengono richieste sovvenzioni “precauzionali” da parte di paesi in condizioni economiche e finanziarie sostanzialmente ordinate, che debbono affrontare situazioni particolari.
Il governo del MES è affidato a un “Consiglio dei Governatori”, composto dai 19 Ministri delle finanze dell’area dell’euro. Le decisioni del Consiglio vengono assunte in genere all’unanimità. E’ richiesta una maggioranza qualificata (85%) qualora venga richiesta dalla Commissione Europea o dalla BCE, al fine di fronteggiare problematiche riguardanti la stabilità finanziaria ed economica dell’area dell’euro, una specifica assistenza finanziaria.
Il MES, ha un capitale sottoscritto è pari a 704,8 miliardi, dei quali ne sono stati versati 80,5, lo stesso è in grado di erogare al momento circa 500 miliardi. La quota sottoscritta dall’Italia è pari a 125,3 miliardi, dei quali ne sono stati versati circa 14. Il diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento, il che comporta la potestà di porre il veto riguardo le decisioni urgenza.
Da tempo è in corso un dibattito volto ad apportare modifiche riguardanti le funzioni del MES, finalizzate ad attribuire allo stesso anche il ruolo di soggetto che offre una rete di sicurezza finanziaria (backstop) al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF) nell’ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie.




