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VIOLENZA E CANNIBALISMO ON-LINE

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Ne stanno spuntando diversi, ma il gruppo che ha funto da detonatore al caso è «Mia Moglie», una comunità sorta nel seno di Facebook dove per anni un esercito di 32 mila persone, in stragrande e schiacciante maggioranza uomini, ha dato vita ad atti di cannibalismo su ignari mogli, fidanzate, amiche, parenti, colleghe, baby-sitter, dirimpettaie, clienti, allieve e compagne di corso, le cui foto sono finite in pasto ai membri del gruppo. «Mia Moglie» si fregia della dichiarazione di valore attribuitagli dal sito phica punto net, un’autorità indiscussa nel campo delle zozzerie on-line.
Le femministe sono incazzate. E ci mancherebbe altro. Inutile qui parlare delle figure di reato che affiorano con evidenza da questa vicenda, dalla diffamazione aggravata alla illecita diffusione di dati personali comuni e sensibili, fino al ben più grave revenge-porn.
Mi vorrei, invece, soffermare sulla sorte mediatica dei cannibali, perché vi sono persone, soprattutto donne, che comprensibilmente scalpitano nel voler pubblicare i loro nomi. «Sarebbe violazione della privacy» è la sentenza più comune, apodittica, che capiti di leggere, immagino emanata da chi considera violazione della privacy anche raccontare agli amici di aver visto un conoscente comune pranzare in un ristorante.
La questione è complessa, ma va affrontata. Da questa vicenda emergono, oltre naturalmente alle vittime, tre categorie di cannibali.
Ecco la prima. Sono i cosiddetti personaggi pubblici, noti alla stragrande maggioranza di noi, anche soltanto a livello locale, i cui nomi sono soliti circolare, oltre che nel mondo social, anche nel cosiddetto «mainstream». Non di rado esercitano funzioni pubbliche.
Poi ci sono coloro che pur non potendo considerarsi personaggi pubblici come i primi, vantano una certa notorietà sui social, in qualsiasi scala, da quello con centinaia di migliaia di follower a chi si rapporta esclusivamente con i propri «amici».
Infine, vi sono coloro che non hanno una presenza effettiva sui social, se non di rado, e che non si rapportano in alcun modo né con la comunità virtuale, né con quella territoriale.
La soluzione è nel grado di compresenza e di interazione del cannibale nella propria comunità di riferimento. Nel caso del personaggio pubblico, dove è massima, dei comportamenti anche solo sconvenienti (figuriamoci questi) tenuti all’interno di una comunità virtuale, certamente potrà esserne informata la collettività, soprattutto se il personaggio in questione esercita una funzione pubblica, dove il decoro ha la sua importanza. Qui l’interesse a conoscere l’atteggiamento tenuto dal personaggio pubblico travalica i confini del mondo social. Il suo nome potrà essere diffuso sia sui social, sia dagli organi di informazione del cosiddetto mainstream.
Per quelli rientranti nella seconda categoria, ossia coloro che vantano una presenza sui social (ampia o ristretta a seconda del grado di interazione) ma che a differenza del personaggio pubblico per antonomasia, sono privi di effettivi collegamenti al di fuori della comunità virtuale di riferimento, è previsto lo stesso destino del personaggio pubblico. Beninteso, nella sua comunità virtuale di riferimento.
Quindi, il mainstream non potrà interessarsi di lui, a meno che il caso scoppiato sui social non diventi così rilevante da assurgere a notizia. Sui social, invece, quei nomi potranno circolare liberamente.
Tuttavia, anche qui occorre guardare al grado e al tipo di interazione del cannibale con la comunità virtuale. Se costui si è mostrato sensibile alle tematiche femminili, magari con il plauso generale, è chiaro che il coglierlo mentre ammira foto di donne ignare di tutto, riversando commenti da sceneggiatura porno horror, ristabilisce in termini di verità il suo rapporto con la comunità virtuale di riferimento. Pertanto, il suo nome potrà essere diffuso tra i suoi membri.
E per ovvi motivi, anche chi nella comunità virtuale si è distinto in rigide e provocatorie posizioni anti-femministe, a prescindere dal suo seguito, potrà essere indicato.
Solo chi sui social non marca una particolare presenza potrà invocare la privacy. Sono quelli che non manifestandosi, risultano privi di un rapporto con la comunità virtuale. Qui non c’è nessuna verità da ristabilire. Non rispondendo ad alcun reale interesse pubblico, la pubblicazione dei loro nomi sarebbe illecita.
Infine, non è vero, come ho sentito dire, che soltanto un giornalista potrebbe procedere alla pubblicazione di quei nomi. Basta leggere l’art. 13 del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica» per convincersi del contrario: «Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica».
Le norme del codice sono a tutela del diritto di cronaca. Per l’art. 13 chi scrive sui social svolge un’attività pubblicistica e, pur non essendo giornalista, gode della scriminante del diritto di cronaca, che opera sempre e soltanto in presenza di una notizia vera e di interesse pubblico.

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  • Redazione

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