La sentenza Grande Oriente d’Italia contro Italia impone una riflessione sulla raccolta massiva dei dati tributari, che confluiscono nella banca dati Serpico e sulla necessità di garanzie effettive contro l’arbitrio
La sentenza Grande Oriente d’Italia contro Italia, ricorso n. 29550/17 del 07/07/2026, offre uno spunto di riflessione che va ben oltre la vicenda della massoneria.
Per anni una parte della politica e dell’opinione pubblica ha associato la massoneria al sospetto, alla segretezza e perfino alla criminalità, dimenticando che si tratta di un’associazione di galantuomini secolare alla quale hanno appartenuto personalità di altissimo rilievo storico, culturale e civile.
Il pregiudizio “massone uguale malfattore” ha finito così per giustificare, almeno sul piano politico e sociale, forme di controllo generalizzato.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha però ricordato che il pregiudizio non può sostituire il sospetto individualizzato.
Nel caso esaminato, la perquisizione dei locali del Grande Oriente d’Italia e il sequestro di una grande quantità di documenti cartacei e digitali, compresi i nomi e i dati personali di migliaia di associati, hanno violato l’art. 8 CEDU.
Il provvedimento non era stato sottoposto a un controllo preventivo capace di limitarne la portata, non risultavano elementi concreti o ragionevoli sospetti circa il coinvolgimento dell’associazione nei fatti oggetto dell’indagine e mancava un controllo indipendente e imparziale, preventivo o successivo, idoneo a impedire arbitrii.
La misura non era quindi conforme alla legge in senso convenzionale né necessaria in una società democratica.
Il principio assume rilievo anche in materia tributaria. Il preconcetto “massone uguale sospetto” rischia, infatti, di riprodursi oggi nella formula “contribuente uguale evasore”.
L’amministrazione finanziaria dispone di un’enorme quantità di informazioni: conti correnti, saldi, movimentazioni, fatture elettroniche, corrispettivi, proprietà immobiliari, veicoli, spese sanitarie, dati previdenziali e rapporti economici.
La lotta all’evasione è certamente una finalità legittima, ma non può trasformarsi in una raccolta illimitata di dati priva di adeguate garanzie.
La questione non è stabilire se una banca dati fiscale sia di per sé illegittima. Non lo è, quando è prevista dalla legge, persegue finalità determinate ed è utilizzata nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e correttezza.
Il problema nasce quando la raccolta diventa indiscriminata, la conservazione è eccessivamente lunga, i criteri di selezione rimangono opachi e il contribuente non conosce quali dati abbiano determinato il controllo o l’accertamento.
L’art. 8 CEDU tutela non soltanto l’abitazione privata, ma anche le sedi delle associazioni, i locali delle imprese e gli studi professionali. La perquisizione di una sede, il sequestro dei documenti e l’acquisizione di dati informatici costituiscono ingerenze nel domicilio e nella corrispondenza.
Non basta, quindi, che il potere sia formalmente previsto da una norma. La legge deve essere accessibile, prevedibile e compatibile con lo Stato di diritto, predisponendo garanzie concrete contro l’arbitrio.
La riflessione diventa particolarmente evidente negli accertamenti bancari. Un movimento finanziario mostra un trasferimento di denaro, ma non ne racconta necessariamente la causa.
Un bonifico può derivare da un prestito, da una liberalità, da un rapporto familiare o perfino da una relazione sentimentale riservata.
Se un cittadino effettua pagamenti in favore di una persona con la quale intrattiene una relazione extraconiugale, la pretesa di giustificare ogni operazione può costringerlo a scegliere tra il diritto di difesa e la tutela della propria vita privata.
Non ogni movimentazione non giustificata può essere automaticamente trasformata in reddito imponibile. Occorre rispettare la disciplina specifica, il contraddittorio e l’onere della prova.
Il conto corrente non è soltanto un registro economico: può diventare la biografia involontaria di una persona, rivelando condizioni di salute, rapporti familiari, convinzioni religiose e relazioni affettive.
Il vero pericolo è che l’anomalia informatica venga scambiata per evasione. Prima si raccolgono tutti i dati, poi si selezionano i contribuenti a rischio e, infine, si chiede loro di dimostrare la liceità di operazioni inizialmente neutre.
È la stessa inversione logica censurata nel caso Grande Oriente d’Italia: non si acquisivano dati relativi a soggetti già sospettati, ma i dati di tutti per verificare se qualcuno potesse diventare sospetto.
La tecnologia può rendere l’amministrazione finanziaria più efficiente, ma un potere più forte deve essere anche più controllato.
Il contribuente deve poter conoscere i dati utilizzati contro di lui, contestarne l’esattezza e comprendere i criteri che hanno determinato la selezione. L’anomalia statistica non è una prova, il rischio algoritmico non è evasione e il movimento bancario non è necessariamente reddito.
La lezione di Strasburgo è chiara: nessun fine, neppure il contrasto alla mafia o all’evasione fiscale, rende automaticamente legittima una raccolta massiva e indiscriminata di dati.
Servono limiti, trasparenza, proporzionalità e un controllo indipendente, perché il sospetto non diventi pregiudizio e il pregiudizio non si trasformi in arbitrio.





