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PER IL PD UNA TESSERA CON L’EFFIGE DI PALMIRO TOGLIATTI

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L’ultima trovata pubblicitaria della giovane segretaria del Pd, Elly Schlein, è stata quella di mettere sulla tessera del Pd l’immagine di Enrico Berlinguer.

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Al netto del fatto che probabilmente Enrico Berlinguer si rivolta nella tomba, l’operazione della segretaria del Nazareno di evocare le radici comuniste del Pd va oltre i confini del partito figlio dell’Ulivo, nel quale convivono le anime di ex comunisti, di ex democristiani e di socialisti accasati.

Comunque sia, se proprio voleva andare alle radici, la segretaria del Pd avrebbe potuto, con uno scatto politico di grande rilevanza, mettere quella di Palmiro Togliatti, il “Migliore”, accompagnata dalla data del decreto relativo all’amnistia che l’allora ministro comunista di Grazie e Giustizia del governo De Gasperi predispose.

TESSERA CON TOGLIATTI

Elly Shleyn si sarebbe resa artefice di un processo di pacificazione nazionale, di chiusura di una fase storica che è oggi usata e strumentalizzata per delegittimare un governo di centro destra, anche con grotteschi monologhi, indagini sull’anima di Giorgia Meloni e altre amenità. Insomma, Elly Schlein, rievocando il “Migliore” (così era soprannominato Palmiro Togliatti) e facendosene una bandiera si sarebbe conquistata sul campo i gradi di leader politico, cosa che non è.

Perché l’immagine del “Migliore”?

Anzitutto perché, con la Svolta di Salerno, Togliatti dimostrò di essere un vero leader politico che sapeva dove stava ed era ben conscio di cosa si erano detti Stalin e Churchill prima di Yalta e di che cosa era l’Italia dopo Yalta. Realpolitik, non irrealizzabili sogni. Ma per Elly Schlein realpolitik è parola sconosciuta.

Inoltre per prendere, da parte di Schlein, definitivamente le distanze dal bordighismo, che ha alimentato e alimenta l’insurrezionalismo di sinistra e ha segnato l’Italia di lutti e di delitti.

E poi, perché il “Migliore”, che era stato complice dello stalinismo, in ragione della realpolitik e degli interessi del Paese fu il propositore dell’amnistia.

Con l’immagine di Togliatti, la Schlein avrebbe rinnovato, simbolicamente, i concetti che presiedettero all’amnistia.

La cosiddetta “amnistia Togliatti” fu un provvedimento di estinzione delle pene (decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4) proposto alla fine della Seconda guerra mondiale nella neonata Repubblica Italiana dal ministro di Grazia e Giustizia, il comunista Palmiro Togliatti, e approvato dal governo De Gasperi I.

Nell’allegato al testo, il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti, affermò: “Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese. Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell’invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità abbandonandosi ad atti abbominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali”.

Dopo aver specificato le motivazioni relative ai singoli articoli, “Il Migliore”, così concludeva: “Tale è l’atto di clemenza che, approvato in un grave momento della nostra vita nazionale certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica, e nel quale dovrà continuare, entro i limiti stabiliti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale”.

Unità e concordia. Questo il messaggio che esce dalle parole di un leader politico che sapeva dove stava, in che tempo stava e quali erano le sfide alle quali l’Italia andava incontro.

Il continuo alimentare i fantasmi del passato, il continuo giocare a delegittimare l’avversario politico dandogli del fascista e del nazista, il gioco allo scasso della disperazione contrabbandata per cultura, è lontano mille miglia dalla caratura politica di un leader, sul quale la storia ha già ampiamente indagato, riguardo ai pregi e ai limiti, agli errori e alle connivenze con il regime stalinista, ma che, al momento di esercitare la sua leadership ha saputo guardare all’Italia e non ai fermenti interni al suo partito, dove si agitavano i seguaci di AmedeoBordiga, da sempre ispiratore della fronda insurrezionalista che si poneva alla sinistra del Pci.

Elly Schlein non ha avuto il coraggio di essere una leader.

Amen.

LA RELAZIONE DI PALMITO TOGLIATTI AL DECRETO PRESIDENZIALE 22 GIUGNO 1946,N.4

Allegato unico. Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Signor Presidente, la Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento generale di clemenza. Non è necessario spender parole per motivare questo atto per quanto riguarda i reati comuni, rientrando esso nella pratica costituzionale e politica italiana per le date storicamente solenni; ne potrebbe immaginarsi data più solenne di quella in cui, dopo che il popolo italiano, chiamato a esprimere la sua volontà circa la forma istituzionale dello Stato, ha scelto la forma repubblicana, questa scelta è stata riconosciuta e annunciata nelle forme previste dalla legge e si sono compiute le prime modificazioni costituzionali che da essa derivano. Col passaggio dalla monarchia alla Repubblica si è aperto un periodo nuovo nella vita dello Stato italiano unitario, ed è giusto che in questo momento un atto di clemenza intervenga per alleviare le condizioni anche di coloro che avendo violato la legge penale comune ne subiscono o devono subirne le conseguenze, e per arrecare un conforto sensibile a un numero ingente di loro familiari derelitti e angosciati. Ci si è bensì preoccupati, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente estendere la portata dell’atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni al quale si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e repugnanti alla pubblica coscienza e moralità. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell’amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le esclusioni cui sarà fatto cenno più avanti. Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell’atto di clemenza. Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese. Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell’invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità abbandonandosi ad atti abbominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali. Non si può chiuder gli occhi davanti al fatto che nei primi anni del movimento e del regime fascista vi era nel Paese una generale tensione politica e sociale, e che in seguito, soppressa ogni libera voce di critica dell’attività di un governo tirannico, molto difficile diventava, specialmente alle giovani generazioni, distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina. Queste circostanze sono state tenute presenti nel disporre un atto di clemenza il quale si riferisce a un grande numero di delitti politici che, per quanto fossero già coperti da prescrizione, il legislatore giustamente aveva voluto colpire, e a un numero anche più grande di delitti commessi collaborando con l’invasore tedesco. Ma se questa attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi, oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall’essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contra le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anziché contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose. Esposti in questo modo i principi informatori del decreto, chiare ne appariranno le singole disposizioni concrete. Secondo il primo articolo, rientrano nell’amnistia tutti i reati — e quindi anche quelli militari e quelli d’indole politica non specificati nelle norme seguenti — per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria. Agli effetti della applicazione del beneficio si seguono (art. 7) per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell’art. 32 del Codice penale. Si ha riguardo, pertanto, soltanto alle pene principali. Riguardo ai delitti politici, il decreto fa distinzione fra quelli commessi nelle singole località del territorio dello Stato dopo che ha avuto inizio in esse l’Amministrazione del Governo militare alleato, e per le località rimesse all’Amministrazione del Governo legittimo italiano (e cioè alcune zone dell’Italia meridionale e insulare) a partire dall’8 settembre settembre 1943, e quelli commessi prima di questo limite di tempo. Nel primo caso, l’amnistia, salve le eccezioni di cui all’art. 4, è completa, e copre tra l’altro l’attività delittuosa di determinati elementi o gruppi che si richiamavano al movimento separatista siciliano e altri reati commessi in occasione di conflitti politici e sociali o della lotta elettorale, nonchè i tentativi, finora invero non numerosi, di ricostituzione del movimento fascista. Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da combattenti di quelle formazioni partigiane a cui va imperitura la riconoscenza del Paese per il contributo da esse dato a lavare le onte del passato cacciando dal suolo nazionale l’invasore tedesco. Anzi, mentre il delitto di cui all’art. 575 del Codice penale fa eccezione, in generale, alle disposizioni di questo articolo, in questo ultimo caso esso è pure amnistiato, purché commesso nelle condizioni previste dal D. L. L. 17 novembre 1945, n. 719, ed entro il 31 luglio 1945. Si è partiti qui dalla considerazione che non sarebbe giusto perseguire e punire atti — anche gravi — commessi, per una specie di forza d’inerzia del movimento insurrezionale antifascista, anche dopo che i singoli territori erano passati all’Amministrazione alleata. Nel secondo caso, che riguarda i delitti previsti dagli articoli 3 e 5 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, e dall’art. 1 del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 142, e i reati ad essi connessi ai sensi dell’art. 45 n. 2 del Codice penale, si fa luogo alla distinzione accennata sopra, nelle considerazioni generali sui principi ispiratori del decreto. L’articolo esclude dal beneficio coloro che per le funzioni di cui erano investiti hanno avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che hanno nella esecuzione o in occasione dei delitti commesso o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi, o sevizie particolarmente efferate, oppure sono stati indotti al delitto da uno scopo di lucro. In tal modo, mentre è usata clemenza verso coloro che non rivestendo le elevate funzioni che il decreto definisce, furono travolti da passione politica o ingannati da propaganda menzognera, oppure non commisero atti di grave criminalità, si mantengono i rigori della legge contro i più elevati responsabili, gli autori di atti criminali universalmente condannati e i profittatori. Quando non risulta chiaramente se sia applicabile il beneficio degli articoli 2 e 3, il giudice potrà disporre gli accertamenti necessari (art. 5). Le esclusioni oggettive dell’amnistia son poche. Si tratta in genere di delitti che nella situazione particolare della vita nazionale appaiano di particolare gravità anche se la pena per essi comminata non sia nel massimo superiore ai cinque anni, oppure di delitti in contrasto con il risanamento morale del Paese. Per il delitto di cui all’art. 575 del Codice penale valgono, per quanto riguarda i delitti politici, le considerazioni fatte sopra. Rimangono esclusi dalla amnistia i reati finanziari (articolo 14) per i quali viene provveduto con altro decreto e i reati militari per i quali provvede il decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, la cui efficacia è però prorogata fino al 18 giugno 1946 (art. 15). Una norma nuova per un decreto di amnistia è contenuta nell’articolo 6 che riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio. Essa è stata introdotta, per la prima volta, nel citato decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia per reati militari. Si è ritenuto opportuno inserirla anche nel presente decreto come una condizione per l’applicabilità del beneficio, a tutela del particolare interesse dell’imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli. é ovvio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio questo non è più applicabile. Se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronunzierà condanna, salva l’applicazione del condono. La diversità di trattamento per reati comuni e politici adottata per l’amnistia è stata seguita anche nella concessione dell’indulto. Infatti per i reati comuni viene concesso soltanto il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori a lire tremila ed è stata disposta la riduzione nella stessa misura di quelle maggiori inflitte e da infliggere. Per i reati politici, invece, l’indulto prevede una commutazione di molte delle pene più gravi e un largo condono delle altre. Si è disposto infatti che la pena di morte sia commutata nell’ergastolo per tutti i casi in cui non ricorrano le eccezioni stabilite nell’art. 3 relativamente all’amnistia, e la commutazione, in ogni caso, dell’ergastolo nella reclusione per trenta anni. Le altre pene detentive sono ridotte nella misura indicata dall’art. 9 lettera c). Le pene pecuniarie sono condonate interamente. Differente è pure la disciplina delle esclusioni oggettive dal beneficio che è più favorevole sempre nei confronti dei condannati politici. Infine, relativamente alle condanne più gravi per le quali è stata concessa la commutazione della pena non si applica la disposizione dell’art. 12 concernente l’eventuale revoca del beneficio, la quale riguarda unicamente il condono. Anche nel presente decreto si è ritenuto di derogare, per quanto riguarda la valutazione dei precedenti, alle norme dettate dal Codice penale. Di essi non si terrà per nulla conto nei confronti degli imputati o condannati per reati politici, salvo che si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; negli altri casi se ne terrà conto soltanto nei limiti stabiliti nei commi secondo e terzo dell’articolo 11. Nell’art. 12 sono esclusi da tutti i benefici i colpevoli di reati in danno delle Forze alleate o giudicati da tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali. Si è derogato pure alle norme del Codice per quanto riguarda la data di efficacia del decreto, poichè si è stabilito che i benefici sono applicabili ai reati commessi sino a tutto il 18 giugno 1946 salvo le eccezioni particolarmente contemplate nel decreto stesso. Tale è l’atto di clemenza che, approvato in un grave momento della nostra vita nazionale certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica, e nel quale dovrà continuare, entro i limiti stabiliti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale.

Autore

  • Silvano Danesi

    Silvano Danesi, laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano. Dopo la laurea ha seguito studi storici e antropologici, ha pubblicato diversi saggi di storia, antropologia e massoneria, e ha tenuto varie conferenze e seminari.

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