
di Emiliano Bartolozzi
Il nostro ordinamento è pieno di norme strane, che spesso si contrattidicono l’una con l’altra. A volte sono dettate dall’interesse, a volte dall’ingoranza, altre ancora dal pregiudizio, più spesso da tutti questi elementi congiuntamente.
Avete mai conosciuto un giudice massone ? Io si. Si chiamava Antonio. L’ho conosiuto quando ormai era molto anziano ed io ero un giovane avvocato, pieno di speranze ed anche di illusioni. Sono anche stato presente al suo funerale. Un giorno che difficilmente potrò dimenticare. Mi suscitò molte riflessioni, alcune delle quali vorrei condividere con voi.
Antonio aveva fatto parte di una Loggia del GOI, fino a che, negli anni novanta, quando la giurisprudenza disciplinare della Magistratura iniziò a sollevare il dubbio che l’appartenenza massonica potesse rappresentare un limite all’imparzialità ed all’indipendenza del magistrato, Antonio uscì dalla massoneria. Una volta pensionato si iscrisse alla Gran Loggia Regolare d’Italia, della quale fece parte fino alla sua morte. Io l’ho conosciuto in quel priodo.
Era una persona onesta e molto preparata; seppur vecchietto aveva ancora l’occhio vispo ed osservva tutto con attenzione. Sulla sua onestà e correttezza mi ci giocherei un dito della mano. Perché vi dico questo?
Per affrontare un argomento abbastanza spinoso e che mi sta a cuore sotto vari aspetti, non ultimo quello del mio impegno in materia di diritti umani con la F.I.D.U.[1].
La Carta Costituzionale, così come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non possono essere chiamate in ballo solo quando “conviene”, per fare un bel discorso. Vanno tenute presenti sempre. Allora qui la domanda da porsi è la seguente: quali sono i limiti legali alla libertà di associazione e all’indipendenza ed imparzialità del magistrato ?
L’Italia fa una fatica incredibile a scrollarsi di dosso l’eredità del periodo fascista e di quello della Santa Inquisizione. Entrambi espressione di uno Stato totalitario, uno civile e l’altro teocratico, diversi ma simili sotto molti aspetti. La prima similitudine che hanno è quella di odiare ogni forma associativa da loro non direttamente creata o gestita.
Dopo la seconda guerra mondiale, il fenomeno associativo è garantito dalla Costituzione italiana, la quale afferma il principio della tutela delle formazioni sociali tra i principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano (art. 2 Cost.). Essa riconosce infatti ai cittadini il «diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale» (art. 18, co. 1, Costituzione).
L’art. 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma “Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica”.
Che la massoneria sia un’associazione pacifica, è pacifico… perdonatemi il gioco di parole. Tra i suoi statuti ha posto il dovere del rispetto delle leggi dello Stato in cui si trova, quindi non c’è nessun fine sovversivo né violento. Nessuno.
Tra l’altro è l’unica associazione italiana che chiede a chi le si avvicina di mostrare un certificato di casellario giudiziario e carichi pendenti (immacolato).
Il Certificato del Casellario Giudiziale riporta le condanne penali e civili definitive, mentre quello dei Carichi Pendenti riporta i procedimenti per i quali non è stata ancora emessa sentenza. Tutte le obbedienze massoniche prevedono anche l’espulsione in caso di condanna. Non mi sembra poco.
La titolarità del diritto di associazione spetta a tutti i «cittadini», dice la nostra Costituzione; tuttavia, per alcune categorie di essi, la Costituzione stessa ammette che tale libertà possa subire delle limitazioni, in ragione del particolare ruolo e delle peculiari funzioni da essi esercitate. Il riferimento è, in particolare, ai magistrati, per i quali il terzo comma dell’art. 98 della Costituzione prevede espressamente la possibilità di introdurre (con legge) limitazioni al diritto di iscrizione a partiti politici.
Tale limitazione è dovuta dal particolare ruolo del magistrato, titolare di delicate ed importanti funzioni e connotato da uno status specifico ed esclusivo di indipendenza e di imparzialità.
Ma in quale misura può essere limitato il diritto del magistrato all’esercizio di alcuni diritti fondamentali di libertà, garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini italiani?
Ad esempio il diritto di manifestazione del pensiero o, appunto, il diritto di associazione.
Il divieto di adesione ad un partito politico, per la verità, è stato alleggerito nel tempo. La Legge n. 269 del 2006, pur mantenendo, come ipotesi di illecito, il fatto dell’iscrizione a partiti politici, è intervenuta a meglio specificare l’enunciazione testuale della disposizione, prevedendo che potrà essere sanzionata disciplinarmente: «l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato».
Pertanto, pur restando immutato il divieto di iscrizione, la partecipazione ai partiti politici non costituisce più illecito disciplinare, se questa non ha carattere sistematico e continuativo. È quindi consentita la partecipazione episodica del magistrato a singole iniziative di partiti politici, mentre continua ad essere sanzionata soltanto quella partecipazione ai partiti politici che sia idonea a creare con essi un legame stabile.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo la disposizione del decreto di riforma, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 269/2006, comunque contraria ai principi costituzionali, ha sollevato, con ordinanza del 11 novembre 2008, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, lettera h) del d.lgs. 109/2006, con riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione. Ad avviso della suddetta Sezione la norma denunciata, introducendo «un vero e proprio divieto formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici» per i magistrati, andrebbe «oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con l’esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice». Essa, inoltre, «confliggerebbe con il principio costituzionale della parità dei diritti politici, a partire dal diritto di associazione di cui all’art. 2 Cost., in capo a tutti i cittadini», e rivelerebbe altresì «una contraddizione con la normativa che legittima, disciplinandola attraverso l’istituto del preventivo collocamento fuori ruolo, la partecipazione del magistrato alle elezioni».
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 224 del 2009, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in commento, affermando che la Costituzione: «… consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati… per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l’esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall’essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni».
Io non condivido tale approccio “negativo” alla libertà di associazione. La Corte Costituzionale vede nel supposto «isolamento» del magistrato dal mondo che lo circonda, tipo campana di vetro, un valore da perseguire. Afferma implicitamente una visione negativa della politica, dell’attività dei partiti e delle associazioni in generale.
Certo non si può negare che l’appartenenza di un magistrato ad un partito possa appannarne la sua «immagine» di indipendenza ed imparzialità, ma qui si entra nel campo dell’opportunità più che della legittimità!
A mio avviso, la circostanza che il personale «credo» del magistrato sia conoscibile da parte della generalità degli utenti non aggiunge e non toglie nulla alla sua attività, che deve essere valutata esclusivamente sulla base delle ragioni e delle motivazioni di diritto che egli pone a fondamento dei propri provvedimenti giudiziari. Mi chiedo: siamo sicuri che una tale dichiarazione non rappresenterebbe una garanzia ulteriore per i cittadini invece del suo contrario?
Quanto detto per l’appartenenza ad un partito, a mio avviso vale anche per l’appartenenza alla massoneria che comporta, tra l’altro, molti meno vincoli (e ve lo garantisco per esperienza diretta). In massoneria nessuno mai vi dirà “devi pensare questo”, “devi dire quello”, “va difeso (o attaccato) Tizio o Caio”. In un partito invece sì, succede spesso.
In massoneria tutto ciò sarebbe incompatibile con i valori fondanti della stessa libera muratoria ed in primis con il libero pensiero che è la caratteristica principale di un uomo libero, requisito indispensabile per poter divenire massoni.
L’art. 3, co. 1, lettera g), del d.lgs. 109/2006 prevede come illecita, per un magistrato, «la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie».
Ma a chi e cosa si riferisce la norma? Spero nessuno abbia pensato alla massoneria perché ci sarebbe da ridere e piangere allo stesso tempo ed è complicato. È infatti del tutto comprensibile che un magistrato non debba partecipare ad associazioni segrete; ma la massoneria NON è un’associazione segreta. I vari Ordini massonici sono tutti dotati di siti web, pagine Facebook, etc… Avete mai visto un’associazione segreta con un sito internet? Un indirizzo, un telefono, un fax ed una e-mail? Io no. Al massimo la massoneria è riservata[2], non certo segreta. Nemmeno troppo riservata, dato che pubblica spesso riviste con foto degli associati, articoli sulle attività svolte, etc…
Rimane quindi da analizzare il divieto, per i magistrati, di partecipare ad associazioni che impongano loro dei vincoli oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Ma anche qui la domanda sorge spontanea? Quali sarebbero questi “giuramenti” massonici che “impongono vincoli oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie”? Se me li dite anche a me, mi fate un piacere, perché io non ne conosco alcuno! Boh! Mi sono perso qualcosa? Mi sembra improbabile.
Ho letto stimati giuristi che parlano di obblighi gerarchici, di vincoli particolari… ma di cosa parlano? Non lo sanno nemmeno loro, questa è la verità! Pregiudizio puro allo stato brado. Dato che non esiste alcun giuramento di questo tipo, tale divieto (di partecipazione di un magistrato ad una Loggia massonica) direi che è insussistente, ai sensi della norma sopra citata.
Le teorie contrarie sono tutta fuffa e pregiudizio, fantasie complottistiche e ignoranza, non c’è altro.
Tra l’altro, a voler essere puntigliosi, ci sarebbe da far notare che chiunque si voglia definire “cattolico” deve osservare i dogmi di tale fede. Tra questi dogmi vi è quello della “infallibilità papale”.
Cosa vuol dire? Vuol dire che il Papa deve considerarsi infallibile e quindi non può MAI sbagliare quando parla ex cathedra, ossia come dottore o pastore universale della Chiesa. E se il Papa dicesse qualcosa di contrario alla Costituzione italiana o alla legge italiana oppure alla Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo ? Cosa farebbe il Giudice pio? Rispetterebbe la legge o le dichiarazioni papali? Dopo i medici “obiettori” anche i giudici “obiettori”?
Ecco quindi che, a mio parere, i dubbi sull’affidabilità di un Giudice integralista cattolico (o di altra fede) sono più fondati di quelli sollevabili su un giudice libero muratore.
Tra l’altro, forse non è noto ai più, ma la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire un magistrato che era stato censurato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in ragione della sua affiliazione ad una Loggia massonica.
La Corte ha riscontrato, nella fattispecie, una violazione dell’articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo[3] e delle libertà fondamentali (CEDU) in materia di libertà di riunione e di associazione, ravvisando nel citato provvedimento disciplinare un’ingerenza illegittima in questo campo di libertà.
La Corte di Strasburgo ha quindi riaffermato la necessaria tutela della libertà di associazione dei magistrati, escludendo che essa possa essere limitata nel perseguimento di quelle legittime finalità indicate dall’articolo 11, comma 2, della CEDU.
Correva l’anno 2004… il legislatore italiano ne avrà tenuto conto? No! Ovviamente.
Cosa si teme veramente? Che il magistrato massone possa favorire un altro fratello massone? E perché questo dubbio non prende se i due fanno parte della stessa parrocchia o dello stesso circolo del tennis? Ed al Lions, al Rotary, etc… no? Opus Dei e Legionari di Cristo nemmeno? Ma come è possibile?
Tra l’altro, esistono già norme a garanzia dell’imparzialità e terzietà del giudice; in base al codice di procedura il magistrato deve astenersi dal giudicare quando ha rapporti stretti (di amicizia od inimicizia) con una delle parti o con il suo difensore. Non mi sembra ci sia bisogno di altro. Se sono amici o nemici, il giudice non deve giudicare e deve passare il fascicolo ad un collega. Vogliamo rendere più stringente tale norma? Ok… non solo per i massoni però, ma per tutti quanti, altrimenti diventa discriminatorio e persecutorio.
Per di più, ritengo che sia l’onestà dei singoli a creare la credibilità del sistema, non dei divieti a volte assurdi e risibili.
Nel Regno Unito, dal 1998 al 2009, chiunque si fosse candidato a ricoprire il ruolo di magistrato, avrebbe dovuto dichiarare, sul modulo di domanda, se appartenesse alla massoneria o meno.
Ma Jack Straw[4], segretario di stato britannico per gli affari interni, dopo aver accertato che non vi erano prove di scorrettezza o negligenza dovute all’appartenenza massonica di un giudice, concluse che sarebbe stato “sproporzionato” continuare con quella pratica (introdotta nel 1998). Tale assurdo divieto fu quindi tolto. Molta eco ebbero due casi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in cui dei massoni italiani avevano sostenuto, con successo, che era discriminatorio essere invitati a dichiarare l’appartenenza ad una società non segreta.
Queste sentenze della CEDU hanno avuto però più clamore in UK che in Italia. Perché non mi meraviglio?
Chris Connop, “information officer” della UGLE (Gran Loggia Unita d’Inghilterra) e magistrato per 17 anni, dichiarò ai tempi: “Siamo lieti della decisione. È stato tutto molto seccante in questi anni… quando la norma fu introdotta nel 1998, dopo un rapporto del comitato ristretto per gli affari interni, ci è stato detto che non c’erano prove di alcuna scorrettezza da parte dei giudici che ne erano membri (cioè erano massoni), ma semplicemente che c’era la percezione che potesse trattarsi di un problema, il che è ridicolo“.
Tornando all’Italia, l’Eurispes[5] nel 2015 ha redatto il suo 27° “Rapporto Italia”, dedicando circa trenta pagine al tema “Mistero e trasparenza, la massoneria in Italia”. Il Rapporto ha analizzato le principali associazioni massoniche italiane evidenziando come tutte obblighino al rispetto della Costituzione e delle leggi italiane; ha evidenziato i buoni rapporti con la Chiesa Valdese, con il mondo ebraico e anche con quello musulmano. Il Rapporto ha inoltre evidenziato le tante attività di solidarietà sociale. Ha infine accertato che è la Toscana, la regione italiana con il maggior numeri di massoni.
Sarebbe, a mio avviso, giunto il momento che in Italia si parlasse della libera muratoria come di un fenomeno associativo “normale”. È giunto il momento che anche l’Italia diventi a tutti gli effetti un paese occidentale ed europeo e si adegui ai valori fondanti dell’UE, non solo a parole, ma fattivamente.
[1] Federazione Italiana Diritti Umani, attiva dal 6 ottobre 1987 con la costituzione del Comitato Italiano Helsinki per i diritti umani si propone di promuovere la tutela dei diritti umani, cosi come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
[2] Nemmeno tanto riservata, per la verità. On line trovate eventi, foto, etc…
[3] Art. 11 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
[4] John Whitaker Straw detto Jack Straw è un politico britannico, già deputato alla Camera dei comuni per Blackburn dal 1979 al 2015. È stato tra gli esponenti di maggior spicco del Partito Laburista negli anni novanta e nei primi anni duemila, ricoprendo importanti incarichi di governo.
[5] Istituto di Studi Politici Economici è un ente che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. Ha realizzato centinaia di interessanti ricerche che sostanzialmente raccontano l’Italia degli ultimi quaranta anni.





