
di Riccardo Renzi[1]
La questione della violazione dei termini nel procedimento amministrativo è un tema di grande rilevanza nel diritto amministrativo italiano, in particolare in relazione alla tutela riparatoria prevista dall’art. 2 bis della legge 241/1990. Questo articolo sancisce le conseguenze che derivano dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo da parte della Pubblica Amministrazione, prevedendo forme di tutela risarcitorie e indennitarie per i destinatari degli atti amministrativi. Il presente articolo analizza le implicazioni giuridiche derivanti dal ritardo della Pubblica Amministrazione e le modalità di risarcimento del danno ingiusto, anche alla luce delle principali pronunce giurisprudenziali.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini definiti, al fine di garantire la celerità, l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il legislatore, consapevole dell’importanza di rispettare tali termini, ha introdotto la tutela riparatoria per i destinatari di provvedimenti amministrativi adottati in violazione dei termini previsti dalla legge. In caso di ritardo nell’adozione del provvedimento finale, la Pubblica Amministrazione incappa in una violazione delle disposizioni che regolano il procedimento, nonché dei principi di efficienza, pubblicità e trasparenza, che costituiscono attuazioni del principio di buona amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
A livello sovranazionale, tale principio trova corrispondenza nell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che prevede il principio di “buon andamento” dell’azione amministrativa, impegnando gli Stati membri a garantire una gestione amministrativa corretta e tempestiva.
Il ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo, sebbene non determini di per sé l’illegittimità dell’atto, legittima il destinatario del provvedimento a chiedere il risarcimento del danno subito. In altre parole, l’eventuale violazione dei termini, pur non comportando la perdita del potere della Pubblica Amministrazione di adottare l’atto, genera comunque una responsabilità giuridica a carico dell’amministrazione. Ciò avviene in virtù del principio di affidamento del cittadino nell’effettiva conclusione del procedimento amministrativo entro un termine prestabilito.
La giurisprudenza prevalente, tuttavia, ha affermato che il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e non perentoria, ossia, il superamento del termine non comporta la decadenza del potere di decidere. Tuttavia, l’interessato ha diritto a un rimedio, che può concretizzarsi nella richiesta di risarcimento per il danno derivante dal ritardo. Come evidenziato da Francesca Roncarolo, il termine dovrebbe essere visto come “perentorio, ma non a pena di decadenza”, poiché la violazione di tale termine ha effetti giuridici significativi, pur non determinando l’illegittimità del provvedimento.
Il risarcimento del danno causato dal ritardo nella conclusione del procedimento è previsto dal comma 1 dell’art. 2 bis della legge 241/1990, che stabilisce l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di risarcire il danno ingiusto causato dalla mancata osservanza dei termini, sia in caso di ritardo doloso che colposo. La normativa si collega all’art. 30, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010), che consente l’esercizio di un’azione risarcitoria in caso di illegittimo esercizio del potere amministrativo o della mancata adozione di un provvedimento obbligatorio.
In questo contesto, il danno ingiusto da ritardo si distingue dal danno derivante da un provvedimento viziato. Infatti, il danno derivante dal ritardo non si riferisce tanto alla qualità dell’atto adottato, quanto al danno economico che il cittadino subisce a causa della mancata conclusione tempestiva del procedimento amministrativo, che può influire negativamente sulle sue decisioni economiche e professionali.
Esistono diverse ipotesi in cui il ritardo della Pubblica Amministrazione può dar luogo a un’azione risarcitoria:
- Ritardo nell’Adozione del Provvedimento: Quando la Pubblica Amministrazione adotta un provvedimento amministrativo oltre i termini previsti dalla legge, pur non perdendo il potere di adottarlo, il cittadino può chiedere il risarcimento per il danno subito.
- Inerzia o Silenzio dell’Amministrazione: Nei casi di silenzio dell’Amministrazione, ovvero quando la Pubblica Amministrazione omette di emettere un provvedimento nonostante l’obbligo di farlo, il cittadino ha diritto a richiedere sia l’adozione del provvedimento omesso che il risarcimento del danno subito a causa di tale omissione.
- Ritardo nell’Esecuzione di un Giudicato: In caso di ritardo nell’esecuzione di un obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato o da altri provvedimenti equiparati, il privato può chiedere il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di eseguire in forma specifica il provvedimento.
Il danno causato dal ritardo può assumere diverse forme:
- Danno da Provvedimento Favorevole Tardivo: In questo caso, il ritardo dell’Amministrazione causa un danno per il cittadino che avrebbe potuto beneficiare di un provvedimento favorevole, come nel caso di un’autorizzazione o di un permesso.
- Danno da Provvedimento Sfavorevole Tardivo: Al contrario, anche in caso di provvedimento sfavorevole, il ritardo può causare danni economici al cittadino, in quanto egli non ha potuto adeguarsi tempestivamente al rigetto della sua istanza.
La risarcibilità del danno da mero ritardo è una questione dibattuta. Sebbene la giurisprudenza tenda a riconoscere tale risarcimento, permangono difficoltà nell’individuare gli elementi costitutivi del danno, che devono essere distinti da quelli previsti per l’indennizzo.
Bibliografia consigliata
Roncarolo, Francesca (2020). L’Attività Amministrativa, Commento alla Legge 241/1990 modificata dalla L. 15/2005, Key Editore.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2638/2013 Sez. IV.
Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010).
[1] Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, Membro del comitato scientifico della rivista Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche.





