
di Riccardo Renzi
L’ articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e lo stop ai pagamenti pubblici in caso di insolvenza dal 1° gennaio 2026
Con la novella dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 si va ad arricchire ciò che era già stato introdotto dal suddetto articolo, il quale prevede che i soggetti pubblici (P.A), prima di effettuare a qualsiasi titolo una liquidazione superiore a 5.000 euro, devono verificare[2] se il beneficiario della suddetta liquidazione sia inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una (o più) cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo[3]. In caso di inadempimento da parte del soggetto che deve percepire la somma, è compito del “soggetto pubblico” responsabile del procedimento bloccare la liquidazione e segnalare l’adempienza alla sede dell’Agenzia delle Entrate territoriale, o agente della riscossione territorialmente competente. Il presente divieto è da gestire con estrema attenzione da parte della P.A. alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022, che prevedono la possibilità[4] di annullare, se così possiamo dire, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Va tenuto, infatti, conto che a seguito della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla suddetta “rottamazione”, il comma 240 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 esplica espressamente che il debitore non possa essere considerato inadempiente ai fini di cui al sopra detto art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73. Da ciò ne deriva il diritto a ricevere il pagamento da parte della P.A, nonostante presenza di adempimenti tributari in corso.
Il divieto di pagamento deve essere applicato stando all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/73:
- da tutte le P.A.;
- dalle società a prevalente partecipazione pubblica.
Le Amministrazioni Pubbliche sono quelle indicate nell’art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, cioè:
- tutte le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative);
- tutte le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le CCIAA e le loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN;
- l’ARAN;
- le Agenzie fiscali previste dal D. Lgs. n. 300/99.
Mentre per quanto concerne tutte le società partecipate sono quelle la cui quota pubblica è uguale o superiore al 51%.
Cosa cambia con la prossima manovra di bilancio? Nell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 si andrà ad inserire il comma 1 bis che prevede, il quale prevede il fermo ai pagamenti da parte della P. A. anche nei confronti di propri dipendenti che hanno pendenze fiscali oltre i 5.000 euro. Ora imprese e privati vengono allineati sullo stesso piano. Nello specifico i lavoratori della P.A. che hanno multe, cartelle o debiti nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione di importo superiore a 5.000 euro, andranno in contro al blocco dell’erogazione dello stipendio, ma anche della pensione e dell’indennità di licenziamento. Lo stipendio/pensione/liquidazione verranno trattenuti sino al saldo della propria insolvenza[5]. Nel caso la Camera dei Deputati approvasse, tale disposizione entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2026.
[2] Tale verifica può ora essere svolta anche in via telematica.
[3] Tale importo è da intendersi ivato, comprensivo di interessi di mora ed eventuali spese di esecuzione.
[4] Estesa a tutti i contribuenti.
[5] Art. 10, commi 4 e 5 del disegno di legge di bilancio del 18/10/2024 (Trasmesso alla Camera dei Deputati in attesa di approvazione).





