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La supremazia del diritto internazionale e la forza della diplomazia

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Le basi fondamentali per mantenere la pace nel mondo e risolvere i conflitti tra Stati senza ricorrere alla violenza

Alla luce di quanto sta accadendo in varie parti del mondo, crediamo sia opportuno fare un ragionamento sulla supremazia del diritto internazionale, del diritto che regola i rapporti tra gli Stati sovrani e indipendenti, il diritto che tutela i diritti umani delle popolazioni e degli individui e, per contro, la forza della diplomazia.
Dal 2022 c’è una guerra in Europa che ha mietuto vittime civili e militari ed ha costituito una decisa escalation di violazioni dei diritti umani nascenti dalle norme e convenzioni internazionali.

Nel febbraio del 2026 si è accesa una guerra contro l’Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti che, peraltro, avevano fatto guerre in ogni dove, dopo l’atto terroristico e sanguinario del 07/10/2024.

La cronaca e le TV di tutto il mondo riportano, ormai da anni, scene fuori da ogni logica e da ogni diritto internazionale.

I cronisti ci fanno vedere civili uccisi, donne, bambini, malati, anziani e persone comuni trucidate da armi che vengono impiegate in guerra.

I politici, europei e non, si sono indignati e poi hanno continuato a vedere scorrere questi massacri: nessuna diplomazia in atto.

Nessuno di costoro ha alzato la voce ricordando che gli atti di guerra devono essere decisi nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU (devono essere atti difensivi) e si devono rispettare delle norme di diritto internazionale che vietano aggressioni a civili e che tali atti devono essere fortemente e duramente censurati e puniti come atti contro l’umanità.

Tratto dal sito UNID si riporta quanto segue a precisazione dei contenuti sopra espressi:

“Le relazioni tra Stati richiedono regole capaci di superare confini, interessi nazionali e differenze politiche. Il diritto internazionale risponde a questa esigenza attraverso norme rivolte agli Stati e agli altri soggetti internazionali.

Non coincide con un ordinamento nazionale esteso al mondo, ma possiede fonti, criteri applicativi e modalità di formazione specifiche.
La sua evoluzione storica viene collegata alla Pace di Westfalia del 1648.

Quell’assetto affermò il ruolo degli Stati sovrani nel sistema moderno.
La sovranità, tuttavia, non comporta una libertà assoluta. Gli Stati possono assumere obblighi mediante accordi oppure seguire regole nate da comportamenti condivisi e riconosciuti come vincolanti.

Alcuni criteri generali aiutano inoltre i giudici internazionali quando mancano disposizioni precise. Altre norme possiedono persino carattere inderogabile.

Per comprendere questo sistema occorre quindi esaminare le sue fonti giuridiche, partendo dalle origini storiche e proseguendo con consuetudini, accordi scritti e principi generali.

L’analisi considera infine lo ius cogens, che limita la volontà degli Stati. Questa struttura mostra come l’ordine internazionale nasca dall’equilibrio tra consenso, prassi e valori comuni.

Comprenderla permette di leggere con maggiore precisione controversie, obblighi e responsabilità oltre i confini nazionali.

L’indipendenza, tuttavia, non eliminò la necessità di regole condivise.
Al contrario, rese indispensabile stabilire criteri comuni per coordinare interessi differenti e gestire i rapporti reciproci.

Senza tali criteri, ogni relazione tra Stati dipenderebbe soltanto dalla forza politica, economica o militare, con conseguenze inevitabili sulla stabilità complessiva.

Il diritto internazionale si distingue dagli ordinamenti nazionali perché non deriva da un unico legislatore mondiale.

Le norme emergono dall’interazione tra gli Stati e gli altri soggetti riconosciuti sul piano internazionale. Questo carattere decentrato spiega la particolare importanza del consenso, delle prassi e dei comportamenti collettivi.

Anche le fonti, di conseguenza, presentano una natura diversa. Alcune nascono da accordi scritti, mentre altre derivano da condotte considerate giuridicamente obbligatorie.

L’assenza di un parlamento universale non equivale, dunque, all’assenza di diritto, ma indica un differente processo di formazione normativa.

Comprendere questa struttura permette di interpretare correttamente obblighi, responsabilità e controversie tra soggetti internazionali.

Nel diritto internazionale, la consuetudine internazionale costituisce una fonte non scritta.

Nasce dalla combinazione di due elementi necessari, che devono essere valutati congiuntamente.

Il primo è la diuturnitas, chiamata anche usus, e indica la ripetizione sufficientemente costante di un determinato comportamento da parte degli Stati.

Il secondo elemento è l’opinio iuris sive necessitatis.

Questa espressione descrive la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Una semplice abitudine diplomatica, perciò, non basta a creare una norma.

L’articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia riconosce formalmente la consuetudine tra le fonti applicabili.

Per individuarla occorre osservare sia le condotte concrete sia le relative motivazioni giuridiche.

Ecco i principali elementi dell’analisi:

• una prassi statale ripetuta con sufficiente continuità;

• comportamenti osservabili nelle relazioni tra soggetti internazionali;

• la convinzione giuridica dell’obbligatorietà della condotta;

• una valutazione congiunta dei due elementi costitutivi.

La frequenza di una condotta non dimostra automaticamente l’esistenza della norma.

Gli Stati potrebbero agire per opportunità politica, cortesia o convenienza economica. Serve anche la percezione di adempiere un dovere giuridico.

Viceversa, una dichiarazione astratta non può sostituire una prassi effettiva.

Questa doppia verifica distingue la consuetudine dalle semplici aspettative diplomatiche. Spiega inoltre come il diritto internazionale possa produrre obblighi generali anche in assenza di un testo formalmente negoziato e sottoscritto”.

Il diritto internazionale tutela i diritti fondamentali di ogni individuo e, in particolare, nella tutela di ciò si apre a una reale progettazione di pace e attività diplomatica “per la pace”, che non è abdicazione a fronteggiare l’aggressione, ma è una forma di “guerra” pacifica oggi del tutto ignota.

I principi del diritto internazionale insieme alla capacità di fare politica e, quindi, la diplomazia sono il pilastro della convivenza civile.

Sono l’opposto della “guerra muscolare”, basata solo e soltanto sui rapporti di forza.

Da D.it si rappresenta: “… non esiste alcuna base giuridica internazionale per un preemptive strike, un “attacco preventivo” come quello posto in essere da Usa e Israele, che pertanto viola (verbo nostro) l’articolo 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite, non ricorrendo casi eccezionali di legittima difesa o l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU”.

Ma c’è di più.

L’aberrazione a cui l’Europa e, quindi, i capi di Governo europei, devono, o dovrebbero, fare parte è costituita dalla ragione per la quale oggi si fanno le guerre: l’accaparramento delle fonti di energia e terre rare.

Si attacca un Paese indipendente e sovrano – inventando una causa – per riuscire ad accaparrarsi le fonti energetiche di quel Paese.

Se nessuno farà presente a chi agisce in questo modo che siamo in piena violazione dei diritti degli Stati, dei popoli e degli individui, si farà strada l’idea che tutto ciò sia lecito e che la “legge del più forte” sia l’unica legge vigente.

Tali ragionamenti sono talmente banali che ci imbarazza a farli, ma, di fronte all’immobilismo della politica, della diplomazia e di quello che resta dell’Occidente democratico, crediamo che non siano parole inutili.

Autore

  • Massimo Rossi

    Massimo Rossi, laureato in Giurisprudenza, assistente volontario in Procedura Penale, Dottrina Generale del Processo e Teoria Generale del Processo anni 1990/2005 presso l'Università degli Studi di Siena. Dottorato di ricerca in Procedura Penale presso l'Università di Genova. Avvocato. Ha pubblicato diversi lavori giuridici in riviste specializzate e ha partecipato come autore in varie pubblicazioni giuridiche collettanee. Relatore in convegni di carattere nazionale e istituzionale anche nelle sedi parlamentari. Dal 1994 al 1997 ha svolto funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Siena. Già consulente della Presidenza della Prima Commissione Parlamentare sulla morte del dott. David Rossi ed estensore unitamente ad altri consulenti della relazione finale nel 2022. Attualmente è docente a contratto presso l'Università di Firenze in Procedura Penale con insegnamento presso la Scuola Nazionale dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

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