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Il valore ontologico della cosa giudicata

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cosa giudicata

Quanto accertato può essere sottoposto solo a un giudizio di revisione

Il tema è di quelli da specialisti del diritto e della procedura penale, ma lo vogliamo rendere fruibile anche a chi non ha mai sfogliato un codice.

Si definisce “cosa giudicata” quell’accertamento, di fatto e di diritto, che è il risultato di una procedura o di un processo a carico di uno o più soggetti per un fatto reato determinato.

Il sistema giudiziario, una volta esauriti tutti i gradi di giudizio o non appellata nei termini una sentenza, ha stabilito che quanto accertato non è modificabile; appunto, è “cosa giudicata”.

Ancora meglio, per essere modificato occorre un giudizio di revisione che ha criteri e regole precise e presupposti tassativi di legge.

Questa necessaria rigidità del sistema non è una “idea capziosa”, ma del tutto necessaria per dare una definizione definitiva in punto di ricostruzione fattuale, di inquadramento giuridico-normativo e di responsabilità, sia assolto o condannato il soggetto giudicato.

Si chiama certezza del diritto e definitività del giudizio.

Infatti, affiancato a questo principio c’è quello del divieto del secondo giudizio nella stessa persona per lo stesso fatto (bis in idem).

Sono principi dell’ordinamento che non sono derogabili (dura lex sed lex) e che rappresentano capisaldi di civiltà.

Il venire meno di tali principi aprirebbe le porte a iniquità e barbarie giuridica.

Tutto ciò è complesso, ma è di salvaguardia del cittadino e, in particolare, dell’imputato.

La domanda che spesso viene rivolta a un avvocato e a un docente di procedura penale è: ma se la sentenza è ingiusta e il condannato non è colpevole come faccio a fare valere tale situazione?

Unico strumento la revisione e niente altro.

Una sentenza che è passata in giudicato dopo ben 3 (o più gradi di giudizio, nel caso di rinvii) non può essere cancellata (anche se sbagliata) da un tratto di penna o da una trasmissione televisiva; è verità giudiziaria.

Il giornalismo sano d’inchiesta ben venga e ben vengano le critiche alla sentenza, questo è linfa vitale della democrazia, ma senza dimenticarci che anche il principio della cosa giudicata è frutto di valori democratici e che lo è anche il divieto di bis in idem.

Quindi, ben vengano le inchieste giornalistiche che vadano a svolgere un’attività di analisi dei fatti, ma senza dimenticare che la cosa giudicata può essere modificata solo sulla base di condizioni e circostanze tassative.

Il circolo mediatico e folcloristico che genera profonda confusione non è giornalismo d’inchiesta, ma è mero caos informatico.

Chi partecipa a questi agorà mediatici molto spesso lo fa per mostrare il proprio volto e raramente per chiarire le circostanze e i fatti.

L’industria televisiva del sensazionalismo è quanto di peggio ci possa essere proprio in presenza a una sentenza passata in giudicato che sia “ingiusta”.

Autore

  • Massimo Rossi

    Massimo Rossi, laureato in Giurisprudenza, assistente volontario in Procedura Penale, Dottrina Generale del Processo e Teoria Generale del Processo anni 1990/2005 presso l'Università degli Studi di Siena. Dottorato di ricerca in Procedura Penale presso l'Università di Genova. Avvocato. Ha pubblicato diversi lavori giuridici in riviste specializzate e ha partecipato come autore in varie pubblicazioni giuridiche collettanee. Relatore in convegni di carattere nazionale e istituzionale anche nelle sedi parlamentari. Dal 1994 al 1997 ha svolto funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Siena. Già consulente della Presidenza della Prima Commissione Parlamentare sulla morte del dott. David Rossi ed estensore unitamente ad altri consulenti della relazione finale nel 2022. Attualmente è docente a contratto presso l'Università di Firenze in Procedura Penale con insegnamento presso la Scuola Nazionale dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

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