Quanto accertato può essere sottoposto solo a un giudizio di revisione
Il tema è di quelli da specialisti del diritto e della procedura penale, ma lo vogliamo rendere fruibile anche a chi non ha mai sfogliato un codice.
Si definisce “cosa giudicata” quell’accertamento, di fatto e di diritto, che è il risultato di una procedura o di un processo a carico di uno o più soggetti per un fatto reato determinato.
Il sistema giudiziario, una volta esauriti tutti i gradi di giudizio o non appellata nei termini una sentenza, ha stabilito che quanto accertato non è modificabile; appunto, è “cosa giudicata”.
Ancora meglio, per essere modificato occorre un giudizio di revisione che ha criteri e regole precise e presupposti tassativi di legge.
Questa necessaria rigidità del sistema non è una “idea capziosa”, ma del tutto necessaria per dare una definizione definitiva in punto di ricostruzione fattuale, di inquadramento giuridico-normativo e di responsabilità, sia assolto o condannato il soggetto giudicato.
Si chiama certezza del diritto e definitività del giudizio.
Infatti, affiancato a questo principio c’è quello del divieto del secondo giudizio nella stessa persona per lo stesso fatto (bis in idem).
Sono principi dell’ordinamento che non sono derogabili (dura lex sed lex) e che rappresentano capisaldi di civiltà.
Il venire meno di tali principi aprirebbe le porte a iniquità e barbarie giuridica.
Tutto ciò è complesso, ma è di salvaguardia del cittadino e, in particolare, dell’imputato.
La domanda che spesso viene rivolta a un avvocato e a un docente di procedura penale è: ma se la sentenza è ingiusta e il condannato non è colpevole come faccio a fare valere tale situazione?
Unico strumento la revisione e niente altro.
Una sentenza che è passata in giudicato dopo ben 3 (o più gradi di giudizio, nel caso di rinvii) non può essere cancellata (anche se sbagliata) da un tratto di penna o da una trasmissione televisiva; è verità giudiziaria.
Il giornalismo sano d’inchiesta ben venga e ben vengano le critiche alla sentenza, questo è linfa vitale della democrazia, ma senza dimenticarci che anche il principio della cosa giudicata è frutto di valori democratici e che lo è anche il divieto di bis in idem.
Quindi, ben vengano le inchieste giornalistiche che vadano a svolgere un’attività di analisi dei fatti, ma senza dimenticare che la cosa giudicata può essere modificata solo sulla base di condizioni e circostanze tassative.
Il circolo mediatico e folcloristico che genera profonda confusione non è giornalismo d’inchiesta, ma è mero caos informatico.
Chi partecipa a questi agorà mediatici molto spesso lo fa per mostrare il proprio volto e raramente per chiarire le circostanze e i fatti.
L’industria televisiva del sensazionalismo è quanto di peggio ci possa essere proprio in presenza a una sentenza passata in giudicato che sia “ingiusta”.





