di Gianvito Caldararo
Il finanziamento della politica è da sempre la questione lungamente dibattuta. Discussione che emerge dopo la famosa rivoluzione di Tangentopoli o di “Mani Pulite”, dove, non dimentichiamolo, fu devastato il noto principio costituzionale della “presunzione d’innocenza”. Un principio che fu sostituito da quello della presunzione di colpevolezza. Una rivoluzione i cui esiti finali non piacquero al principale coordinatore di tale rivoluzione, il Procuratore capo di Milano, il dr. Borrelli, che alla luce della nuova classe dirigente che conquistava il potere, disse: Non valeva la pena buttare all’aria il mondo precedente per cascare in quello attuale”.
Non credo che con queste parole volesse dire che fosse stata sbagliata la “rivoluzione” di Mani Pulite, ma che non piacevano gli esiti di quella rivoluzione. Dopo i fatti di Genova e della regione Liguria del governatore Toti, il finanziamento della politica e il rapporto politica e impresa sono i problemi che dominano il dibattito pubblico. Ma ancor prima del caso Toti, il tema del finanziamento dei partiti vi è stato con l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la fondazione “Open” nata nel 2012 per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi.
L’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è stato formalmente abolito dal governo Letta con il D.L. n.°47/2013, convertito in legge n°13/2014. Le forme di finanziamento indiretto dei partiti oggi sono i contributi che ricevono i gruppi parlamentari di Camera e Senato, sulla base dei rispettivi regolamenti, ammontanti a circa 31 milioni di euro per la Camera dei deputati e circa 22 milioni di euro per il Senato. Inoltre, è stato previsto il contributo del 2 per mille come quota dell’Irpef allo Stato che i contribuenti possono destinare ai partiti e alle fondazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, vi è il capitolo delle donazioni private, cioè dai cittadini, dagli operatori economici e dalle imprese.
Queste donazioni o erogazioni liberali sono in parte detraibili fino a 30 mila euro e non possono comunque essere maggiori di 100 mila euro all’anno. Per fronteggiare il drastico calo delle risorse pubbliche è cresciuto il fenomeno delle fondazioni collegate a uomini o partiti per finanziare le attività politiche. Finanziamenti che devono essere tracciabili e regolarmente registrate, al fine di favorire la maggiore trasparenza.
Con la legge “Spazzacorrotti” (legge n.°3 del 9/1/2019) si stabilisce che ogni donazione superiore ai 500 euro annui debba essere rendicontata, con la previsione di pubblicare online il nome del soggetto che la effettua. Il problema che è sorto dopo il caso Toti è quello di stabilire se è legittimo, anche se annotati, ricevere finanziamenti da soggetti e imprese che hanno rapporti economici con i vari Enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) e che ricevono contributi dallo Stato.
La legge attuale non vieta tali donazioni, come avvenuto nel caso Liguria tra l’imprenditore Spinelli, destinatario di autorizzazioni amministrative della regione Liguria, e il movimento politico del presidente Toti. Pare che il gruppo parlamentare di AVS abbia presentato un disegno di legge che vieta espressamente finanziamenti da parte di soggetti e imprese che hanno rapporti con i vari Enti territoriali.
Alcuni giuristi sostengono che ad oggi si potrebbe ipotizzare di applicare quanto stabilisce l’articolo 318 del codice penale, cioè la cosiddetta “corruzione funzionale”. Tale articolo del codice penale stabilisce quanto segue: “Corruzione per l’esercizio della funzione, dispone che il “pubblico ufficiale che, per l’esercizio della funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 3 a 8 anni (ex da 1 a 5), elevata dalla legge “Spazzacorrotti “. Ora si tratta di stabilire se il politico nell’esercizio delle sue funzioni è da considerare quale “pubblico ufficiale” e quindi perseguibile penalmente. Una situazione così intricata che non si esclude il congiunto intervento della Suprema Corte di Cassazione e della stessa Corte costituzionale e del legislatore.




