
di Lucio Leante
Il “caso Toti” non merita di essere archiviato così sbrigativamente come mostrano di stare facendo in questi giorni troppi politici (di destra e sinistra) e soprattutto troppi giornalisti e analisti, privandosi della possibilità di trarne tutte le “lezioni” possibili. Esso non è un “caso minore” e richiede invece ai veri garantisti alcune riflessioni ulteriori.
Il cosiddetto “pericolo di reiterazione del reato”, che è una delle condizioni perché un PM possa ordinare la “misura cautelare” della privazione preventiva della libertà ad un indagato, è basata su due presunzioni arbitrarie: la prima è che egli abbia in effetti commesso il reato (il che non puó essere considerato accertato fino a sentenza definitiva semplicemente perché lo vieta la Costituzione italiana) e la seconda è che egli sia un delinquente recidivo e incallito e sia, in quanto tale, disposto e pronto a reiterarlo (il che dovrebbe essere l’eccezione da dimostrare e non la regola da presumere). Si tratta di due presunzioni arbitrarie e in odore di illegalità perché negano e contraddicono la presunzione costituzionale di non colpevolezza di un indagato fino a sentenza definitiva.
Per questa ragione leggi e sentenze stabiliscono dei limiti all’arbitrio del PM; e cioé che quel pericolo sia “concreto ed attuale”.
Ci si deve chiedere: era davvero “concreto ed attuale” quel pericolo nel caso del presidente della Liguria Giovanni Toti tenuto agli arresti domiciliari per tre mesi? Hanno agito nei limiti delle leggi quei magistrati che hanno considerato (finanche dopo le elezioni europee di giugno) le sue dimissioni preventive dalla sua carica elettiva come unica condizione per considerare “non concreto e non attuale” il pericolo di reiterazione del reato di corruzione? Non c’è stato per caso un eccessivo accanimento dei PM ai suoi danni?
Il fatto poi che, durante i suoi arresti, gli sia stato notificato un secondo provvedimento di privazione della libertà con una nuova ipotesi di reato (quella di finanziamento illecito) non potrebbe dare sostanza all’ipotesi dell’esistenza di un “fumus persecutionis”?
Insomma è ragionevole presumere che Toti sia una persona tanto dedita all’illegalità – e soprattutto tanto sciocca – da reiterare i suoi presunti e ipotetici reati appena dopo essere stato rimesso in libertà ben sapendo, in quanto indagato, di essere sotto stretta sorveglianza dei PM e quindi della polizia giudiziaria?
Cosa autorizza a presumere tutto questo in un cittadino incensurato e in una persona che non ha mai dato segni di carenze di intelligenza e buon senso?
Il “caso Toti” non dimostra forse che sarebbe opportuno dare maggiore specificità e minore vaghezza a quei due aggettivi “concreto ed attuale” che dovrebbero delimitare i casi in cui esista davvero un pericolo di reiterazione del reato da parte di un indagato?
Diciamo questo ben sapendo che nessuna formulazione puó sostituire l’autolimitazione del PM nell’uso dei poteri attribuitigli dall’ordinamento giudiziario e l’effettiva e concreta sussistenza di quella “cultura della giurisdizione” che i PM vantano di possedere quando si oppongono alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.





