
di Francesco Pontelli
Il generale e la distinzione tra le opere e le opinioni.
Non è assolutamente importante il fatto che si possano condividere anche solo in parte le opinioni del generale Vannacci.
Viceversa, andrebbe sempre ricordato come la democrazia preveda la libertà di opinione in ogni sua forma anche quella più detestabile e nello specifico articolo 1472 del codice militare*.
L’importante è rappresentato dalla distinzione tra le opinioni personali e l’attività istituzionale di chi indossa una uniforme.
Basterebbe questa precisazione per spegnere il fuoco della polemica politica.
Non si valuta un militare per le proprie idee ma per il suo operato e la propria capacità espressa nelle zone di guerra.
In questo contesto , allora, sarebbe indicato la prossima volta che vadano in Afganistan o nel prossimo futuro in Niger a rischiare la propria vita per i valori del nostro paese coloro che criticano le opinioni di un generale e si credono portatori del pensiero politicamente corretto.
Allora vadano in guerra o nelle operazioni di Peace Keeping i sostenitori della flagellazione del generale con l’obbiettivo di salvaguardare i principi della nostra democrazia, combattendo con le loro tesi politiche , rive di ogni contenuto in un ambito di contrapposizione bellica.
Quando uno stato non si dimostra in grado di distinguere tra le opinioni personali ed le opere delle persone, e conseguentemente riconosce il diritto alla manifestazione del proprio pensiero solo se queste risulti aderente ai precetti etici istituzionali, certifica la propria metamorfosi in uno stato etico, che guarda caso è sempre stato l’anticamera di ogni regime autoritario.
* I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sè, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.





