
Sapete qual è uno dei motivi che ha finora preservato il nostro Paese da sanguinosi attentati terroristici di matrice islamica?
La sacrosanta Legge 155 del 2005: il cosiddetto “Decreto Pisanu”, che prese il nome dal ministro dell’Interno del governo Berlusconi dell’epoca.
E’ proprio tale normativa che prevede l’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo.
Ed è proprio sulla base di tale norma che, nei giorni scorsi, è stato emesso il decreto di espulsione per Mohamed Shahin, imam di Torino.
Ma quella dell’imam è solo l’ultima di una lunga ed ininterrotta serie di espulsioni.
Considerate che negli ultimi 3 anni sono stati espulsi dall’Italia, per tale motivo, ben 215 islamici ritenuti radicalizzati.
In pratica, uno ogni cinque giorni.
E, visti i risultati, possiamo dire nel nostro Paese almeno una legge funziona.
Ma sapete perché funziona? Perché taglia fuori la magistratura ordinaria che sull’argomento non ha voce in capitolo.
Già so che alcuni di voi staranno pensando:
“Ma che stai a dì! L’espulsione dell’imam non è stata convalidata proprio dalla magistratura. La corte di appello di Torino ha annullato il provvedimento! Non c’erano prove contro l’imam!
Il governo ne è uscito sconfitto e scornacchiato!”
…E invece non è così.
Mi dispiace per gli ebeti festanti, ma il provvedimento di espulsione è tuttora operativo. Se avete tempo e voglia vi spiegherò perché.
Cominciamo con il dire che non c’era certo bisogno di “prove” necessarie per dimostrare che l’imam fosse un terrorista.
Se, infatti, ci fossero state, Mohamed Shahin non sarebbe stato espulso, bensì arrestato.
La legge in questione, invero, applica una misura di prevenzione, non di repressione.
E prevede che il Ministro dell’Interno possa disporre l’espulsione di uno straniero quando ci sono fondati motivi per ritenere che la sua permanenza possa “in qualsiasi modo” agevolare organizzazioni terroristiche, anche internazionali.
Non servono, quindi, prove di reati commessi, ma solo fondati sospetti di un pericolo per la sicurezza.
Una volta, poi, emessa l’espulsione può essere eseguita immediatamente.
Sì, si può fare ricorso al decreto di espulsione, ma non al giudice ordinario, cioè non al giudice della corte d’appello.
Trattandosi di un provvedimento amministrativo, il ricorso può essere presentato solo al giudice amministrativo, cioè al TAR.
E allora, vi domanderete voi, come mai la Corte d’Appello di Torino è entrata a gamba tesa nella partita?
Perché l’imam, in attesa di rendere esecutiva l’espulsione, è stato trattenuto nel CPR di Caltanissetta e, avendo fatto ricorso contro tale trattenimento, ha così attivato la corte d’appello di Torino, competente per i trattenimenti nei CPR.
E quel giudice non aspettava altro per emettere un provvedimento di non convalidava del trattenimento.
Ma tale provvedimento non annulla il decreto di espulsione!
Quindi Shahin è fuori dal CPR ma sempre pronto per essere espulso.
Appaiono, poi, alquanto paradossali le tesi addotte dal magistrato per giustificarne la liberazione.
Le motivazioni a sostegno della pericolosità si basavano, infatti, sia sulle orrende dichiarazioni pubbliche esternate dall’Imam, secondo il quale «il 7 ottobre non fu violenza», sia sulle sue frequentazioni con terroristi islamici.
Ebbene, per quanto riguarda le esternazioni, secondo il giudice si trattava di «espressione di un pensiero che non integra gli estremi di reato».
Per prima cosa bisognerebbe ricordargli che, come già detto, la legge in questione non prevede “estremi di reato”, ma comportamenti potenzialmente pericolosi.
Detto questo, c’è da considerare che se una frase del genere l’avesse detta un cretino qualsiasi la si potrebbe pure tollerare inquadrandola con benevolenza psichiatrica, ma se a sostenere che il terrorismo è un eroico atto di resistenza lo fa un predicatore che rappresenta la comunità islamica, di cui è guida spirituale, come si può non ravvisare un concreto e micidiale pericolo di istigazione?
Per quanto riguarda, poi, i suoi diretti contatti con gli jihadisti, l’intelligence cita e documenta sia una frequentazione con un terrorista islamico morto ammazzato nel 2013, sia con un altro arrestato per apologia di terrorismo nel 2018.
Ma per il giudice tali contatti sono “decisamente datati”.
E certo che sono datati!
Uno è morto, l’altro è stato in galera… come poteva continuare a mantenerli?
Comunque sia, ora la vera partita si gioca al Tar, dove la gioiosa macchina da guerra approntata a sostegno dell’Imam, ha fatto ricorso contro l’espulsione che, giova ricordare, è ancora in atto e, volendo, in base alle legge, potrebbe anche essere eseguita immediatamente, poiché il ricorso non la sospende.
Spero che, a questo punto, la valutazione del giudice amministrativo non si baserà sull’individuazione della priorità più rilevante:
quella dell’ostracismo contro un governo sgradito,
o quella della sicurezza degli italiani…





