
di Lucio Leante
La interminabile rivolta sessantottarda contro la famiglia e, in specie contro il padre, da qualche tempo sembra avere trovato un suo centro forte di diffusione nella stessa Corte costituzionale.
Sembra questo il significato di fondo di due sentenze recenti (tra l’altro contraddittorie) della Consulta: con la prima si riconosce in Italia la genitorialità della “madre intenzionale” (non biologica) in una coppia lesbica rispetto ad un bambino generato all’estero con la “procreazione medicalmente assistita” (detta “pma”), abrogando un articolo (art.) della legge 40 che la negava; con la seconda si conferma il divieto di legge ad una donna “single” di accedere alla stessa “pma” (anche all’estero), benché le si riconosca di formare una “famiglia monoparentale”.
In entrambi le sentenze la motivazione fa riferimento al “miglior interesse” del bambino. Il significato complessivo delle due sentenze sembra indicare che per la Consulta il bambino ha bisogno di due genitori, ma non importa il sesso. La figura del padre (in quanto genitore biologico maschio) in entrambe le sentenze viene semplicemente abrogata.
In materia di famiglia la Costituzione è chiarissima e inequivocabile. L’art. 29 recita infatti: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Ciò significa semplicemente che la famiglia nasce da una coppia di un uomo e una donna i quali poi generano figli.
Per comprendere pienamente la vicenda occorre ricordare che un decisivo colpo di piccone alla lettera della nostra Costituzione giunse nel 2010 quando, in una sua discutibile sentenza, la Consulta affermò che la nozione di famiglia non si può ritenere cristallizzata con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore bensì va interpretata tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’“evoluzione della società e dei costumi”.
Discutibilissima decisione soprattutto perché nella nostra società (come nel mondo) la stragrande maggioranza delle persone continua a considerare “famiglia” quella naturale, cioè eterosessuale. Dove sarebbe quella presunta “evoluzione della società e dei costumi”, se non in piccole minoranze di gay e di sostenitori delle loro frange più radicali? Discutibilissima anche perché la nostra costituzione riconosce tutela e valore solo alla famiglia eterosessuale e, piaccia o no agli intellettuali radical chic, alla stessa nozione di Natura in quanto dato ontologicamente inemendabile. Discutibile anche perché la Costituzione italiana è rigida e, in quanto tale, è strutturalmente intesa a porre alcuni principi e capisaldi proprio dalle possibili derive evoluzionistiche della società e dei costumi che possano inficiarli. A tale fine vi sono stabilite delle procedure particolarmente rigide per modificarla. Non possono farlo i giudici della Corte costituzionale che sono stati previsti e che vengono nominati per difenderla.
Alla luce di quel discutibile (se non sciagurato) precedente si può comprendere come oggi la Consulta possa affermare che “il carattere omosessuale della coppia non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto”. Con la sentenza recente questo è diventato un privilegio delle coppie lesbiche. Solo in esse vi può essere una “madre intenzionale” che può riconoscere il bambino nato all’estero con la “pma”. Nulla di simile può avvenire in una coppia costituita da due maschi omosessuali forse perché, per procurarsi un figlio, sarebbero costretti a ricorrere alla gestazione per altri, detta “utero in affitto”; e quest’ultima pratica, a differenza della “pma” è in Italia “reato universale e quindi punibile anche se commesso all’estero.
Quanto all’esclusione della figura del padre, la Corte costituzionale, la ritiene giustificabile in base “al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati”.
Si tratta di una epocale rivoluzione antropologica e giuridica che non può essere decisa o incoraggiata da giudici, sia pure costituzionali in nome del principio di precauzione.
Con tutto il rispetto per la Corte costituzionale come istituzione, non possiamo fare a meno di osservare che tutto ciò accade in coincidenza con l’arrivo alla Consulta di giudici appartenenti alla generazione del 1968 che teorizzò l’abolizione della famiglia (ritenuta repressiva) e la “società senza padre” (cioè senza principio di autorità). Abbiano o meno partecipato alle lotte sessantottesche, quei giudici sembrano esserne rimasti influenzati nel profondo. Insomma, nonostante le buone intenzioni di difendere il “superiore interesse del bambino”, sembrano i desideri e i capricci di una minoranza di “diversi” ad uscire soddisfatti dalle decisioni dei giudici costituzionali in nome di diritti individuali affermati talvolta anche contro la lettera e lo spirito della Costituzione.
Non possiamo esimerci dal ricordare a tale proposito che la famiglia naturale e la figura del padre siano oggetto da tempo (almeno da Marx ed Engels, passando per i filosofi di Francoforte, fino alle famiglie arcobaleno e alle rivendicazioni dei trans-gender) di una continua opera di decostruzione ideologica che ha avuto un momento cruciale a ridosso della “rivoluzione culturale” del 1968.
Non vorremmo che più o meno inconsciamente l’eskimo dei contestatori sessantotteschi abbia sostituito l’ermellino nelle coscienze di non pochi austeri giudici costituzionali. Essi dovrebbero tutelare la lettera e lo spirito della Costituzione della Repubblica, e, invece, in alcuni casi, sembrano seguire pulsioni picconatrici di sapore progressista (se non addirittura di carattere rivoluzionario).





