
Faccio un esempio semplice semplice. Un tizio passeggia per le vie del centro sfoggiando una elegante e costosa giacca color cammello. Due carabinieri in divisa gli si avvicinano. «Buongiorno signore, favorisca i documenti, cortesemente.» «Sì. Ecco.» «La ringrazio. E’ sua questa bella giacca?» «Certo.» «Può provarlo?» «Cosa?» «Può provare che questa giacca color cammello che indossa è sua?» «E come faccio a provarlo, mi scusi.» «Non so, esibendo lo scontrino dell’acquisto, per esempio.» «Abbia pazienza, l’ho comprata a Londra due anni fa, non conservo uno scontrino così a lungo. Ma perché mi fa queste domande, mi scusi.» «Glielo spiego subito. Lo vede quel signore con il maglione fucsia laggiù?» «Sì.» «Lo conosce?» «Mai visto.» «Quel signore sostiene che questa giacca è sua e che lei gliel’ha rubata.» «Sta scherzando?» «Affatto. Quindi lei non è in grado di provare che questa giacca è sua.» «Se la pone in questi termini, no. Ma mi scusi, se quel signore sostiene che questa giacca è sua, l’avrà regolarmente acquistata, no? Non può chiedere a lui lo scontrino?» «No, non posso.» «E perché?» «Perché è la legge. E’ lei a dover dimostrare che questa giacca non l’ha rubata, non lui di averla regolarmente acquistata. Si tolga la giacca e mi segua in caserma.»
Questa conversazione surreale potrebbe diventare di routine se il principio che emerge dalla nuova formulazione dell’art. 609-bis del codice penale, quello relativo alla violenza sessuale, dovesse essere, per ipotesi, esteso anche al furto. Sia lodato Gesù Cristo se all’interno della maggioranza qualcuno ci ha ripensato. Perché ciò che questa riforma si proporrebbe di ottenere è semplicemente turpe e ripugnante.
La violenza sessuale è sempre consistita nell’ottenere un appagamento sessuale «con violenza o minaccia». Invece, la nuova formulazione dell’art. 609-bis punisce «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima». Scompare ogni riferimento sia alla violenza che alla minaccia.
Tralasciando la discutibile sintassi, che dimostra come la cialtroneria abbia raggiunto livelli fino a poco tempo fa impensabili, la differenza tra le due fattispecie è abissale. Mentre oggi un normalissimo amplesso rimane tale in assenza di qualsiasi costrizione, domani quello stesso amplesso potrà portare ad un’accusa (e a una condanna) per violenza sessuale, se il malcapitato non riuscirà a dimostrare che la donna, che non presenti segni riconducibili a violenza, ha prestato il proprio consenso al rapporto. Per intenderci, il malcapitato si troverebbe nella medesima posizione del tizio con la giacca color cammello, impossibilitato a dimostrare di averla acquistata a Londra. Con la differenza che mentre il possessore della giacca color cammello va incontro a una pena che rientrerà nella condizionale, il malcapitato finirà sicuramente dietro le sbarre, prevedendo la violenza sessuale una pena che va da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni.
E’ quello chiamato «inversione dell’onere della prova», che nel diritto processuale penale è considerato qualcosa di aberrante. Non sarà il PM a dover provare la colpevolezza dello stupratore indagato dopo una denuncia. Il PM si limiterà a chiedere al malcapitato: l’hanno denunciata per stupro, può provare il consenso della signora/signorina? No? Beh, mi dispiace.
La conseguenza più amara di questa riforma è che il numero degli stupratori, quelli veri, che del consenso della donna se ne fottono, rimarrà inalterato. Di più. La loro categoria assorbirà una miriade di soggetti che nella loro vita non hanno mai pensato di commettere uno stupro, solo perché non riusciranno a provare il consenso di donne che, per i più disparati motivi, anche di lucro, potranno decidere di metterli nei guai.
Del resto, come si potrebbe provare il consenso, senza calarsi in quel ben poco eccitante contesto comico creato dalla sottoscrizione di un modulo che indichi con dovizia di particolari le performance concordate, posto che sarà molto difficile trovare testimoni disposti a seguire coi propri occhi ogni fase dell’amplesso, a meno di non voler ricorrere alla figura del guardone, che in questo caso, a pensarci bene, diventerebbe provvidenziale.
Questa sciagurata riforma sancisce il principio secondo cui dietro ogni rapporto sessuale può celarsi uno stupro. E dentro ogni uomo si nasconde uno stupratore. Fino a prova contraria, che soltanto l’uomo dovrà cercare e fornire, se non vorrà finire in carcere per anni.
Ecco cosa si ottiene quando si consente a donne in evidente conflitto di interessi di legiferare. Parlo di coloro che agiscono in simbiosi con enti a metà strada tra l’associazione sovversiva e quella a delinquere come «Non Una Di Meno», autentica fucina dell’odio per gli uomini, i cui cortei, sempre guidati da donne disadattate, ma che in un paese civile sarebbero agli arresti, si aprono con striscioni del tipo «L’uomo Morto Non Stupra». I loro obiettivi sono demotivare l’uomo e instillare nella donna l’odio per esso, con l’effetto di dare il proprio bel contributo nell’affossare il tasso di natalità, che nel frattempo, secondo le ultime statistiche ufficiali, è scivolato ad un misero quanto allarmante 1.13.
Ma la riforma non è passata. Intere generazioni di giovani tirano un sospiro di sollievo. Almeno per ora.





