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Il reato di femminicidio e l’uguaglianza sostanziale

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femminicidio

I motivi alla base dell’introduzione del reato

Negli ultimi anni il drammatico fenomeno del femminicidio è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico, politico e giuridico, suscitando una crescente attenzione da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica.
I crescenti casi di violenza contro le donne, spesso culminati nella loro uccisione hanno evidenziato la necessità di strumenti normativi più efficaci per prevenire e contrastare tale fenomeno. In questo contesto si inserisce la recente introduzione del reato di femminicidio, ex art. 577 bis del codice penale.

La critica nei confronti dell’introduzione di tale reato è fondata sulla presunta violazione del principio di uguaglianza, in quanto attribuirebbe un valore diverso alla vita di una donna rispetto a quella di un uomo. È un’obiezione che merita rispetto, ma che non coglie il punto essenziale della riforma.

Il legislatore non ha affermato che la vita di una donna valga più di quella di un uomo. Se così fosse, la norma sarebbe effettivamente incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ciò che occorre chiedersi è se il diritto penale può riconoscere che alcune forme di violenza presentino caratteristiche così peculiari, da richiedere una disciplina specifica.

Il nostro ordinamento distingue i reati contro i minori da quelli contro gli adulti. Distingue i reati aggravati dall’odio razziale da quelli comuni. Distingue i delitti di terrorismo dagli altri omicidi.

Distingue i reati commessi con metodo mafioso da quelli ordinari. Distingue i reati commessi nei confronti dei pubblici ufficiali, introducendo anche circostanze aggravanti nel caso dell’omicidio.

Riserva, altresì, una protezione rafforzata ai soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, prevedendo sia reati specifici come la circonvenzione di incapace, sia aggravanti. Distingue, inoltre, l’infanticidio dagli altri omicidi.

In nessuno di questi casi si sostiene che la vittima valga di più. Si riconosce semplicemente che esistono fenomeni criminali che, per le loro caratteristiche, meritano una qualificazione autonoma.

Il femminicidio si inserisce in questa logica. Non si tratta di un omicidio qualsiasi. Si tratta dell’uccisione di una donna motivata da una concezione di possesso, dominio, controllo o negazione della sua libertà.

Ciò che rende particolare il fatto criminoso non è il sesso della vittima considerato isolatamente, ma il contesto culturale e relazionale nel quale il delitto si sviluppa.

Chi uccide una donna per odio e per discriminazione o a seguito di un rifiuto e ancora chi uccide la propria compagna perché non accetta la fine della relazione non sta semplicemente sopprimendo una vita umana.

Sta affermando, attraverso la violenza estrema, il diritto di decidere sulla libertà di un’altra persona.

Lo Stato ha il dovere di riconoscere questa specificità in considerazione del particolare allarme sociale riscontrato negli ultimi anni, a causa di questo fenomeno criminale sempre più frequente.

L’articolo 3 della Costituzione non impone di trattare tutte le situazioni allo stesso modo. Impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo differenziato situazioni diverse quando esiste una ragione oggettiva e ragionevole, alfine dell’uguaglianza sostanziale.

Se esiste un fenomeno criminale caratterizzato da dinamiche proprie, da un’elevata incidenza statistica, da specifici fattori di rischio e da una particolare rilevanza sociale, il legislatore può decidere di approntare una risposta specifica e adottare misure specifiche per contrastarlo e rimuovere tale condizione di svantaggio.

Non è una deroga all’uguaglianza. È l’applicazione, infatti, del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione. L’errore sarebbe pensare che uguaglianza significhi uniformità assoluta.

Si tratta di una innovazione normativa, che, quindi, deve necessariamente partire proprio dagli obblighi costituzionali e sovranazionali del nostro Paese, soprattutto all’esito delle diverse condanne subite dall’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani (v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022; P.P. contro Italia, 13 febbraio 2025; l’ultima delle quali di Scuderoni contro Italia, 23 settembre 2025).

E si deve porre il problema del perché, a fronte del progressivo rafforzamento degli strumenti normativi nel contrasto alla violenza contro le donne, la Corte EDU continui a condannare l’Italia per passività giudiziaria.

La risposta risiede nella necessità di affrontare in modo sistemico il contrasto alla violenza contro le donne prevedendo un apparato normativo unitario, chiaro e coordinato che riguardi tutti gli ambiti con i quali una donna vittima di violenza e i suoi figli entrano in contatto al fine di prenderla in carico, in modo professionale, efficace ed empatico, evitando vuoti di tutela e decisioni contraddittorie che conducono alla sfiducia nelle istituzioni e al rientro della donna e dei suoi figli nella relazione maltrattante.

E la realtà mostra che molte donne vengono uccise non per ragioni casuali, economiche o occasionali, ma perché hanno esercitato la propria libertà: hanno lasciato un partner, hanno rifiutato una relazione, hanno rivendicato autonomia.

È vero che esistono diverse aggravanti dell’omicidio nel caso in cui questo venga commesso nei confronti di un parente, un ex coniuge, una persona legata da precedente relazione affettiva o nel caso in cui si abbia prima commesso nei confronti della vittima episodi di stalking o maltrattamenti, ma è pure vero che negli ultimi anni si sono verificati sempre più omicidi in un contesto di odio e discriminazione, spesso a seguito di un rifiuto nel mantenere o intraprendere una relazione indipendentemente dalle circostanze già previste dal codice penale che aggravano l’omicidio.

Ignorare questa specificità in nome di un’astratta neutralità giuridica di stampo formalistico, significherebbe non vedere il fenomeno.

Il diritto non serve soltanto a punire. Serve anche a contrastare fenomeni criminale in espansione, nonché a qualificare giuridicamente un fatto. Quando il legislatore crea una fattispecie autonoma individua un problema sociale e afferma che esso merita una particolare attenzione.

Riconosce che esiste una forma specifica di violenza estrema che colpisce le donne e si alimenta di logiche di possesso e

sopraffazioni incompatibili con una società fondata sulla dignità e sulla libertà di persona. Non stiamo parlando di una rapina finita male, ad esempio, in cui non deve per legge adoperarsi una distinzione tra uomo e donna. Si discute sul movente, sempre più frequente, dell’uccisione nei confronti di una donna.

Il codice penale, sulla base di questa logica, ha nel tempo introdotto reati “nuovi” proprio per placare fenomeni sociali criminali in crescita, quali il revenge porn e l’omicidio di identità.

Si può discutere sulla formulazione della norma o sulla sua efficacia pratica, sui dubbi interpretativi nel momento in cui si debba accertare che effettivamente il movente è stato uno di quelli indicati dal reato di femminicidio. Ma non si può sostenere che ogni differenziazione normativa sia automaticamente contraria all’uguaglianza.

Se fosse così, gran parte del diritto penale moderno sarebbe incostituzionale.

L’uguaglianza non consiste nel chiudere gli occhi davanti alle differenze. Consiste nel riconoscerle quando sono giuridicamente rilevanti e nel rispondere ad esse in modo ragionevole, proporzionato e coerente con i valori costituzionali.

Ed è proprio questo il fondamento teorico sul quale deve essere difesa la scelta di introdurre il reato di femminicidio.

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