Una guerra sanguinosa non diventa automaticamente genocidio
Per mesi e mesi ci hanno ripetuto la parola “genocidio” come se la sua continua ripetizione bastasse a trasformarla automaticamente in una verità giudiziaria.
Nei post. Nei libri. Nei rapporti delle organizzazioni militanti. Nelle interviste. Nelle università. Nelle piazze.
Poi qualcuno ha posto la domanda a chi, per funzione, avrebbe potuto formulare davvero quell’accusa davanti alla giustizia penale internazionale.
Il giornalista Mehdi Hasan ha chiesto a Karim Khan perché avesse accusato Benjamin Netanyahu di crimini di guerra e contro l’umanità, ma non di genocidio.
La risposta di Khan è stata tanto semplice quanto rigorosa:
«Tutto dipende dalle prove. Non mi sposterò da questo principio».
Non ha detto ciò che Hasan cercava di fargli dire.
Non ha ceduto alla formula secondo cui “tutti gli esperti ormai parlano di genocidio”.
Ha ricordato che un procuratore non costruisce le accuse sulla base del numero di persone che gridano una parola, ma sulla solidità delle prove che può presentare davanti ai giudici.
Ed è importante ricordare chi sia Karim Khan.
Non un difensore di Israele, non un portavoce di Netanyahu.
È proprio il procuratore che ha chiesto contro Netanyahu e Yoav Gallant mandati d’arresto per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Mandati poi emessi dalla Corte penale internazionale.
Eppure, nonostante tutte le pressioni, l’accusa di genocidio non è stata formulata.
Questo non equivale a una sentenza definitiva secondo cui il genocidio non esiste. Khan ha precisato che nessun crimine è escluso qualora emergano prove sufficienti.
Significa, però, qualcosa che troppi fingono di non comprendere: allo stato delle prove da lui esaminate, non aveva una base abbastanza solida per contestare quel reato specifico.
Ed è una distinzione enorme.
Il genocidio non coincide automaticamente con l’alto numero delle vittime, con la devastazione di una guerra o con la tragedia della popolazione civile.
È un crimine giuridicamente preciso, per il quale deve essere provato anche l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.
Non basta mostrare immagini terribili.
Non basta contare i morti.
Non basta dichiararsi “dalla parte giusta”.
E non basta che organizzazioni, commissioni, attivisti o intellettuali producano rapporti contenenti quella conclusione.
Possono esprimere valutazioni, accuse e interpretazioni.
Ma un rapporto non è una sentenza e un’accusa non è una condanna.
Esistono inoltre due tribunali diversi, continuamente confusi nel dibattito pubblico.
La Corte penale internazionale giudica le responsabilità personali di singoli individui. Ha contestato a Netanyahu e Gallant presunti crimini di guerra e contro l’umanità, non il genocidio.
La Corte internazionale di giustizia, invece, sta esaminando la causa promossa dal Sudafrica contro lo Stato di Israele in base alla Convenzione sul genocidio.
Ha adottato misure provvisorie a tutela dei palestinesi, ma non ha ancora emesso una sentenza definitiva che stabilisca che Israele abbia commesso genocidio.
Persino Joan Donoghue, che presiedeva quella Corte quando furono adottate le prime misure, ha dovuto correggere la versione diffusa ossessivamente sui giornali: la Corte non aveva stabilito che fosse “plausibile che Israele stesse commettendo un genocidio”.
Aveva riconosciuto come plausibile il diritto dei palestinesi a essere protetti dal genocidio e il diritto del Sudafrica a sottoporre la controversia alla Corte.
Non è affatto la stessa cosa.
Intanto, però, la sentenza politica e mediatica è stata pronunciata da tempo.
Israele è diventato “genocida”, Netanyahu è stato dichiarato “genocida” e persino chi prova a chiedere dove siano le prove dell’intento specifico viene accusato di complicità.
È questo il punto più grave: una delle accuse più terribili concepite dal diritto internazionale è stata trasformata in uno slogan, utilizzato per delegittimare non soltanto un governo, ma troppo spesso l’esistenza stessa di Israele.
La giustizia non funziona per acclamazione.
Non decide chi occupa più università, chi riempie più piazze o chi riesce a imporre meglio la propria narrazione.
La giustizia distingue. Verifica. Dimostra.
E, soprattutto, non condanna prima di avere le prove.
Adesso, però, vi parlo dei genocidi. I genocidi veri.
Quelli nei quali l’intenzione di cancellare un popolo non è stata dedotta da uno slogan, ma dimostrata attraverso ordini, documenti, deportazioni programmate, fosse comuni, campi di sterminio, testimonianze e sentenze definitive.
La Shoah.
La Germania nazista non combatteva una guerra contro un esercito ebraico.
Aveva deciso che gli ebrei dovessero scomparire dall’Europa.
Li censì, li privò dei diritti, li separò dal resto della popolazione, li deportò e organizzò industrialmente il loro sterminio.
Sei milioni di ebrei furono assassinati perché ebrei: uomini, donne, anziani e bambini.
La Convenzione sul genocidio ancora non esisteva e a Norimberga il termine giuridico utilizzato fu soprattutto “crimini contro l’umanità”, ma proprio la Shoah portò Raphael Lemkin a coniare la parola “genocidio” e le Nazioni Unite ad approvare la Convenzione del 1948.
Il genocidio degli armeni.
Tra il 1915 e il 1917, nell’Impero ottomano, la popolazione armena fu sottoposta a deportazioni, marce della morte, massacri, fame e annientamento sistematico.
Anche questo genocidio precedette la nascita della Convenzione e quindi non esiste una sentenza internazionale formulata secondo il diritto del 1948. Esistono però una documentazione storica enorme e il riconoscimento ufficiale di numerosi Stati.
Poi arrivano i genocidi sui quali esistono vere e proprie sentenze.
Il genocidio dei tutsi in Ruanda.
Nel 1994, in circa cento giorni, furono sterminate centinaia di migliaia di persone, in larghissima parte tutsi.
Non erano vittime collaterali di operazioni militari: venivano cercate casa per casa, identificate attraverso i documenti, bloccate ai posti di controllo e uccise perché appartenenti al gruppo tutsi. Radio, autorità locali e milizie incitavano pubblicamente al loro annientamento.
Nel processo contro Jean-Paul Akayesu, il Tribunale internazionale per il Ruanda pronunciò nel 1998 la prima condanna internazionale della storia per genocidio, poi confermata in appello.
Srebrenica.
Nel luglio 1995, le forze serbo-bosniache separarono gli uomini e i ragazzi musulmani bosniaci dalle donne e dai bambini. Più di ottomila furono uccisi e sepolti in fosse comuni; molti corpi vennero successivamente spostati per nascondere le prove.
Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia condannò diversi responsabili per genocidio.
Nel 2007 anche la Corte internazionale di giustizia stabilì definitivamente che a Srebrenica era stato commesso un genocidio.
Il genocidio dei Cham musulmani e della minoranza vietnamita in Cambogia.
Il regime dei Khmer rossi provocò la morte di circa un milione e mezzo o due milioni di persone attraverso esecuzioni, fame, lavori forzati e persecuzioni.
Ma il tribunale non definì automaticamente genocidio l’intera tragedia cambogiana. Condannò per genocidio alcuni dirigenti in relazione allo specifico intento di distruggere i Cham musulmani e la minoranza etnica vietnamita.
Anche questa distinzione dimostra quanto il diritto sia preciso: una strage immensa può costituire crimine contro l’umanità senza diventare automaticamente genocidio, se non viene provato l’intento di distruggere uno dei gruppi protetti dalla Convenzione.
Il genocidio degli yazidi.
Nel 2014 l’ISIS assalì la comunità yazida nel nord dell’Iraq.
Gli uomini furono uccisi, le donne e le bambine ridotte in schiavitù sessuale, i bambini sottratti alle famiglie e indottrinati.
Lo scopo dichiarato era cancellare una comunità religiosa considerata “infedele”.
Tribunali nazionali, tra cui quelli tedeschi, hanno pronunciato condanne definitive per genocidio contro membri dell’ISIS.
Questi sono genocidi nei quali si cercavano le persone proprio perché appartenevano al gruppo da cancellare.
Non era prevista alcuna possibilità di salvarsi abbandonando una zona di guerra.
Non esistevano corridoi di evacuazione, avvertimenti prima degli attacchi o obiettivi militari da colpire.
Il bambino ebreo, tutsi, yazida o musulmano di Srebrenica era egli stesso il bersaglio, perché la sua sola esistenza rappresentava la continuazione del gruppo che si voleva distruggere.
Questo è il cuore giuridico e storico del genocidio: non soltanto uccidere molte persone, ma voler distruggere quel popolo in quanto tale.
A Gaza esiste una guerra terribile, iniziata dopo il massacro del 7 ottobre, combattuta contro Hamas all’interno di un territorio densamente popolato. Esistono moltissime vittime civili, devastazioni e sofferenze che nessuna persona seria dovrebbe negare o banalizzare.
Ogni eventuale crimine deve essere indagato e, se provato, punito.
Ma una guerra sanguinosa non diventa automaticamente genocidio.
Le vittime civili non dimostrano automaticamente l’intenzione di sterminare un popolo.
E neppure la sproporzione delle forze, la distruzione materiale o le dichiarazioni gravissime di singoli esponenti politici sostituiscono da sole la prova richiesta per attribuire quel preciso crimine a uno Stato o a una persona.
Per questo non accetto che “genocidio” venga trasformato in una parola buona per ogni guerra che suscita indignazione.
Significa svuotarla del suo significato, confondere crimini differenti e usare le tragedie del passato come strumenti di propaganda nel presente.
E, in uno Stato di diritto, persino quando a essere accusato è Israele, un’accusa non è una condanna.





