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ANCHE FRATELLI D’ITALIA NON RIESCE A TUTELARE LE FORZE DELL’ORDINE CHE CONTRASTANO LA CRIMINALITA’

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Io, a volte, vorrei conoscere i consulenti legali governativi. Così… per mera curiosità antropologica. Non so sulla base di quali fantasiosi parametri meritocratici vengano selezionati, ma leggendo gli astrusi articolati normativi che partoriscono, ho serie perplessità. Ne ho avuto l’ennesima conferma leggendo, sbigottito, la proposta di legge presentata da alcuni onorevoli di Fratelli d’Italia tesa a contrastare il famigerato “atto dovuto” con il quale molti magistrati iscrivono nel registro degli indagati gli Operatori delle Forze di Polizia quando, nell’adempimento del loro dovere, fanno uso legittimo delle armi o respingono una violenza ricorrendo alla legittima difesa. Ebbene, nel testo sostanzialmente si legge che: “poiché il Pubblico Ministero è obbligato a iscrivere immediatamente nell’apposito registro ogni notizia di reato di cui viene a conoscenza, nei casi che vedano coinvolti gli Agenti di Polizia e ove sia ravvisabile una causa di giustificazione, entro sette giorni dal compimento del fatto, egli dovrà procedere agli accertamenti del caso per valutare la legittimità della condotta degli Agenti, evitando l’iscrizione nel registro degli indagati laddove non necessario”. Letta così, per una persona non addetta ai lavori, forse suona pure bene, ma in realtà, a mio avviso, è un concentrato di scempiaggini che, soprattutto, non tutela affatto l’Operatore delle Forze dell’Ordine. E cercherò di spiegarlo nella maniera più semplice possibile.
Il primo errore è nella premessa. E se sbagli la premessa costruisci su fondamenta friabili. Si confonde infatti il registro della notizia di reato (previsto dal comma 1 dell’art 335 del codice di procedura penale) che è quel registro dove il PM iscrive “immediatamente” ogni presumibile notizia di reato di cui viene a conoscenza, con il registro degli indagati (previsto dal successivo comma 1 bis), dove invece viene iscritto il nome della persona indagata. Nel registro degli indagati l’iscrizione non avviene (o non dovrebbe avvenire) “immediatamente”, bensì, come espressamente previsto dal comma 1 bis, solo nel momento in cui nei suoi confronti emergano indizi di reato.
Quindi già di per sé la legge attuale non prevede alcun automatismo, già di per sé l’iscrizione non sarebbe prevista “laddove non è necessario”. Gli operatori di polizia, infatti, dovrebbero essere iscritti in quel registro (e quindi essere formalmente indagati) solo se e quando nei loro confronti emergesse almeno un indizio di reato.
Di fatto i magistrati “disattendono” tale norma… ed è lì che si doveva incidere! Ma dirò di più. E’ finanche contestabile anche la stessa iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato in casi come questi. Si tratta, infatti, di casi che, per legge, escludono la punibilità, casi di giustificazione che escludono la qualificabilità del fatto come reato. Tanto è vero che, quando, dopo la traversia giudiziaria, si arriva all’esclusione di qualunque responsabilità, la formula di proscioglimento è: “il fatto non costituisce reto”.
Quindi, anziché avallarlo, bene avrebbero fatto, nel disegno di legge, ad incidere sull’avverbio “immediatamente”. Bene avrebbero fatto, cioè, a proporre una modifica al primo comma del 335 che prevedesse l’iscrizione immediata nel registro notizie di reati tranne nei casi che potessero far supporre una causa di giustificazione dello stesso. Ovviamente mi riferisco a situazioni dove appare subito palese la legittimità dell’intervento delle Forze dell’Ordine e, dagli atti in possesso del Pubblico Ministero, non vi siano indizi che adombrino il loro operato. Che poi era quanto avveniva fino ad una decina di anni fa, prima che l’atto dovuto facesse il suo malaugurato ingresso nei tribunali, paralizzando di fatto l’operato delle Forze di Polizia italiane e sprofondando il Paese nell’insicurezza.
Ma torniamo alla bislacca proposta dei Fratelli Italiani. Ebbene, costoro vorrebbero imporre al PM di verificare in 7 giorni se l’uso delle armi era veramente legittimo o se tale era la difesa posta in essere per difendersi da una mortale aggressione. …7 giorni? E’ pur vero che a volte bastano 7 minuti, ma non sempre è così. Se, per esempio, fosse necessaria una perizia balistica in caso di esplosione di numerosi colpi di armi arma fuoco, in 7 giorni si riesce forse a malapena a conferire un incarico. Ma, soprattutto, cosa dovrebbe accadere se in questi 7 giorni si dovesse eseguire un accertamento tecnico irripetibile, quale per esempio l’autopsia? Eh sì, perché chi ha scritto sta roba evidentemente era distratto e non ha ancora capito che il cuore di tutto il problema sono proprio gli accertamenti tecnici irripetibili.
Infatti, per legge, prima di procedervi si deve dare preventivo avviso alla persona sottoposta ad indagini. Ed è proprio questo il vero motivo dove si trincerano i magistrati che, pur in assenza di indizi (e quindi contro il dettato normativo), iscrivono nel registro degli indagati gli Agenti di Polizia. Lo fanno (bontà loro) sia per consentirgli di nominare propri legali e consulenti di fiducia che seguano la correttezza delle operazioni (e questa è una garanzia di difesa), ma lo fanno anche perché non facendolo rischiano la nullità processuale dell’atto (e questa è una garanzia dell’accusa… cioè loro).
Ora, cosa accadrà semmai un siffatto disegno di legge vedesse la luce? Ma è chiaro come il sole. Risultando insufficienti i 7 giorni per addivenire ad una qualunque valutazione, i malcapitati si vedranno indagati come prima, più di prima. Il triste epilogo sarà solo differito di una settimana. E la cosa più paradossale sapete qual è? Che ora qualcuno a sinistra, ancora più fesso e affetto da poliziottofobia, li accuserà pure di aver proposto uno “scudo penale”! Il colmo!
Ma, dico io, era così difficile trovare una formula che evitasse agli Agenti di Polizia di finire nel tritacarne mediatico-giudiziario-amministrativo e nel contempo lasciasse i magistrati liberi di fare nei tempi necessari le loro verifiche? Una formula intermedia tra l’estremismo dello scudo penale da un lato, e l’estremismo dell’automatismo dell’atto dovuto dall’altro? Una “cacchio” di formuletta del genere: “Nei casi in cui si ipotizzi l’esimente del reato dell’uso legittimo delle armi o della legittima difesa, che veda coinvolti operatori di Polizia, e nei loro confronti non emergano indizi di reità che escludano tale esimente, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero intenda eseguire verifiche e accertamenti, si dia la possibilità agli operatori coinvolti di partecipare alle suddette verifiche tramite propri legali e consulenti di fiducia, senza assumere preventiamente la qualifica di indagati. Poiché costoro hanno comunque agito non per interesse privato ma a tutela della collettività e dell’interesse pubblico, attraverso funzioni e poteri che lo Stato gli ha delegato, le spese sostenute saranno a carico dello Stato, tramite il gratuito patrocinio”.
Qual era il problema di questa semplice e logica soluzione? Il gratuito patrocinio? Tale istituto va bene per i clandestini, ma non per chi rischia la vita a difesa delle Istituzioni? Eh, ma senza soldi non si cantano messe e si perdono pure le cause …e a volte anche la faccia.
 
 

 

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  • Redazione

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