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SINDACATO SENZA FUNZIONE CONTRATTUALE?

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Il sindacato, tra trappola costituzionale e statalizzazione del salario, rischia di perdere la funzione più importante: quella di autorità contrattuale.

Lo scrive Walter Galbusera, presidente della Fondazione Anna Kuliscioff su Startmag (https://www.startmag.it/economia/una-tempesta-perfetta-sul-sindacato-italiano/).

“Una tempesta perfetta – scrive Walter Galbusera – potrebbe abbattersi sul sindacato italiano per l’effetto congiunto di differenti cause privandolo del ruolo principale, quello di svolgere la funzione di autorità salariale”.

Nei giorni scorsi si è tenuto un convegno promosso dalla Città Metropolitana di Milano.

“Al dibattito – ricorda Galbusera – è intervenuto Giuseppe Tango, un giovane e brillante magistrato palermitano che ha spiegato con chiarezza encomiabile perché l’applicazione da parte dei giudici dell’articolo  36 della Costituzione, in riferimento  alla “retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa” fa sì che “nessuno dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti oggi in vigore possa ritenersi al sicuro”, essere cioè al riparo da interventi della magistratura che intervenga sul valore delle retribuzioni”.

“L’articolo 36  – commenta Galbusera – è una norma costituzionale che, in assenza  del salrio minimo legale o, aggiungo, dell’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione medesima, non può essere sovvertita da accordi di natura privatistica. Se fossero in vigore il salario minimo legale o i contratti collettivi stipulati secondo le regole del “39” che attribuiscono alle parti sociali la natura di fonti di produzione giuridica sarebbe un’altra storia, perché  i magistrati potrebbero al limite sollevare eccezioni di incostituzionalità ma non cancellare leggi esistenti. Difficile dire se si stia aprendo un potenziale conflitto tra magistratura e sindacato come avvenne per alcune memorabili sentenze dei “pretori d’assalto” una quarantina di anni fa,  ma se  il rischio c’è, è anche vero che si può garantire l’autonomia e l’indipendenza dei giudici  senza ledere la libertà di contrattazione”.

L’adozione del salario minimo legale, aggiunge Galbusera, “potrebbe produrre effetti collaterali poco desiderabili. Se occorre però uno strumento di legge per difendere i contratti collettivi che stante la loro attuale natura giuridica sono destinati a soccombere di fronte all’articolo 36 della Costituzione, la soluzione migliore è quella di dare attuazione all’articolo 39”.

Cosa prevede l’articolo 39 della Costituzione?

Eccolo: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

I contratti collettivi di lavoro, pertanto, hanno in base all’articolo 39 della Costituzione valore erga omnes.

Il tema che si propone, tuttavia, in base all’articolo 39 è la consistenza reale degli iscritti. Chi certifica le iscrizioni? E la questione della democrazia interna continua ad essere garantita se, come avviene, è in atto un processo di centralizzazione?

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  • Redazione

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