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L’ABUSO D’UFFICIO O ABUSO DI INTERPRETAZIONE

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di Gianvito Caldararo

Reato-spia o reato Fantasmàtico? Continuano le polemiche sulla abolizione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 del codice penale) tra i sostenitori e i contrari. I sostenitori sostengono che tale reato è stato un vero ” fallimento “, termine espresso dal ministro della giustizia, Carlo Nordio. Dichiarazione che trae sostegno dal fatto che a fronte di circa 5 mila processi arrivano solo 9 condanne I dati rivenienti da fonte ministeriale dicono che due anni fa sono stati definiti 5.418 procedimenti per abuso d’ufficio davanti alle sezioni dei Gip/Gup dei tribunali.

Relativamente ai 5.418 procedimenti per abuso d’ufficio definiti davanti alle sezioni Gip/Gup dei tribunali nel 2021, ci sono state 9 condanne, a cui si aggiungono 35 sentenze per patteggiamento. Per la verità, il ministro Nordio, omette un’altra informazione e cioè che nel 2021 ci sono state 18 condanne per abuso d’ufficio su 513 procedimenti che sono andati alla fase del dibattimento. I dati del Ministero della Giustizia evidenziano che negli ultimi anni i processi per abuso d’ufficio davanti ai Gip/Gup si sono via via ridotti, come segue: 7.930 nel 2016, 7.188 nel 2017, 6.671 nel 2018 e 5.941 nel 2019.

Le condanne presso queste sezioni sono state le seguenti: 35 nel 2016, di cui 23 con patteggiamento, 25 nel 201, di cui 24 con patteggiamento, 44 nel 2018, di cui 23 con patteggiamento, 50 nel 2019, di cui 29 con patteggiamento.

A queste vanno aggiunte le condanne arrivate nei processi giunti a dibattimento, che sono state 82 nel 2016, 66 nel 2017 e 54 sia nel 2018 e 2019. Nel 2021 le archiviazioni e i proscioglimenti davanti alle sezioni Gip/Gup sono state 4.613, mentre quelle davanti ai tribunali, dopo la fase dibattimentale, sono state 256. Questi numeri mostrano due cose: da un lato i procedimenti per abuso di ufficio hanno un alto tasso di archiviazione, dall’altro lato le condanne sono calate.

Di fronte all’accusa che l’abolizione del reato di abuso di ufficio rischia di causare una sostanziale impunità per gli amministratori pubblici, i sostenitori della cancellazione rispondono a queste critiche “sostenendo che esistono comunque altri reati contestabili sia ai politici che ai pubblici ufficiali che violano la legge svolgendo i loro compiti”. Infatti, per i sostenitori della cancellazione esistono i reati di truffa, di falso, della turbativa d’asta, al peculato, della corruzione etc.etc. Quando i contrari all’abolizione del reato hanno sostenuto che il Governo corre il rischio di censure da parte dell’Unione Europea, il ministro Nordio, ha replicato affermando: “No, abbiamo spiegato in modo convincente al commissario europeo Didier Reynders, quale sia l’arsenale complessivo dei nostri reati punibili, che non lasciano vuoti di tutela”. Il ministro Nordio, ha fatto presente che a fronte dell’abolizione dell’abuso d’ufficio, nelle ultime settimane il governo Meloni è intervenuto nuovamente sul tema dei reati contro la pubblica amministrazione.

Infatti, il 3 luglio u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il “decreto carceri”, che prevede anche l’introduzione di un nuovo reato contro la pubblica amministrazione. Si tratta del reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili”, inserito all’artico 314 bis del codice penale. In pratica, questo reato punisce con una pena da 6 mesi a 3 anni di carcere i pubblici ufficiali che utilizzano denaro o altro tipo di bene pubblico a loro disposizione per un obiettivo diverso rispetto a quello per cui lo hanno ricevuto. Viene citato come esempio il dirigente che utilizza un immobile messo a sua disposizione come ufficio per organizzare una festa privata. Ma i contrari all’abolizione non demordono e illustra ben 3 ragioni del perchè sono contrari all’abolizione del reato di abuso di ufficio.

La prima condotta è il cosiddetto “abuso di vantaggio”, ossia quando il pubblico funzionario agisce intenzionalmente per ricevere o dare un vantaggio ad altri. E’ il caso di chi vuole truccare un concorso, per assumere il figlio, la sua amante o il figlio di un amico.

La seconda situazione che potrebbe restare impunita è “l’abuso di danno”, ossia quando il funzionario pubblico procura ad altri un danno, come quando un cittadino che ha diritto di costruire su un terreno si vede negato questo diritto da un amministratore locale per un motivo futile o ingiustificato. Oppure, come nel caso di un magistrato che fa sparire un elemento di prova a favore di un indagato.

La terza situazione di rischio riguarda il conflitto di interessi. A tal proposito, i contrari all’abolizione hanno fatto presente quanto rilevato dal presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, secondo cui “l’abrogazione dell’abuso di ufficio potrebbe lasciare dei vuoti nel controllo dell’imparzialità delle amministrazioni pubbliche, dal momento che senza questo reato potrebbe non essere punito” chi favorisce senza un corrispettivo economico una persona in un concorso, o chi assegna direttamente un contratto”.

Forse, a questo punto, la migliore soluzione sarebbe stata una nuova e più stringente formulazione eliminando ogni minimo margine di discrezionalità nelle specifiche condotte previste dalla legge o atti aventi forza di legge, come i regolamenti.

Tale soluzione, sarebbe stata la quarta modifica riguardante il reato di abuso di ufficio. La prima fu quella del Governo Andreotti del 1990, ministro della Giustizia era il socialista Giuliano Vassalli. La seconda riforma fu quella del 1997 del Governo Prodi, con ministro il giurista Giovanni Maria Flick. La terza modifica fu quella del  2020 a cura del secondo governo Conte. Una quarta modifica avrebbe eliminata ogni polemica, ogni scontro con la magistratura e ogni vuoto normativo.

Per quanto riguarda poi quello di dire che il reato di abuso di ufficio è un resto-spia, cioè che apre le porte per altri reati più gravi, nessuno ha fornito uno straccio di prova e dato in tale direzione.

Autore

  • Redazione

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