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TRATTATO UE, RIFLESSIONI SU EVENTUALI MODIFICHE

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di Marco Palombi
In tempi di crisi le persone fanno cose rischiose  (Y. N. Harari)
Qualche considerazione a caldo sulle proposte di modifica del Trattato costituente l’Unione Europea[i]
Una doverosa premessa
La Convenzione di Montevideo, che spesso cito, è il trattato sul quale si fonda la definizione di Stato.
L’articolo n° 1 è il più conosciuto, ed è quello che fissa le quattro caratteristiche fondamentali per lo Stato, rilevanti ai fini dell’assunzione di personalità giuridica internazionale, ovvero la contestuale presenza di:
  • Una popolazione permanente
  • Un territorio definito
  • Un potere di governo esclusivo
  • La capacità di intrattenere rapporti con altri stati
Da qui le riflessioni che seguono sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati(2022/2051(INL)), avanzati dalla Commissione per gli affari costituzionali, Relatori: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz.
 
Prima riflessione
  • punto 20: “ribadisce la sua richiesta affinché le decisioni sulle sanzioni e le fasi intermedie del processo di allargamento, nonché le altre decisioni di politica estera siano adottate a maggioranza qualificata;
L’Europa non ha una Costituzione. Nasce da un trattato tra Stati sovrani dotati – loro sì – di una Costituzione.
La Costituzione definisce i diritti e i doveri del cittadino e soprattutto i diritti e i doveri reciproci dello Stato e del Cittadino l’uno nei confronti dell’altro. È il patto fondante dell’autorità dello Stato, con il quale sono stabilite le regole ch’esso deve rispettare per continuare ad esser detentore del potere che, nelle democrazie, è nel Popolo e del Popolo. Insisteremo molto su questo concetto.
Nelle Repubbliche, la Costituzione è redatta in modo che il principio della decisione presa a maggioranza sia rappresentativo della volontà del Popolo, che la prende e attua attraverso i propri delegati, insieme a delle misure a tutela delle minoranze che non avrebbero sufficiente massa critica da influenzare il processo decisionale. E tutto questo fa della Costituzione quella Carta che per sua semplice essenza definisce che il potere dello Stato/apparato non può essere illimitato.  
Uno Stato, detentore, emanazione e tutela della volontà popolare, può collaborare con altri Stati alla pari, anche se questa collaborazione ha un impatto sulla vita del cittadino, a condizione che conservi il potere di interrompere o vietare la propria adesione alla collaborazione o ad una delle sue forme, e/o l’emanazione di leggi e norme che vadano contro gli interessi del Popolo che lo Stato rappresenta per delega.
Questo si ha quando all’interno di una collaborazione tra Stati le decisioni vengono prese all’unanimità.
Ma se lo Stato si priva del diritto di veto, quindi del diritto di valere quanto un altro Stato, e lascia che l’organizzazione a cui aderisce emani leggi e decreti e indirizzi di politica estera sulla base di una propria maggioranza, esso abdica al suo potere di rifiutare di conformarsi alle leggi così imposte, violando il principio di sovranità nazionale e quindi di sovranità del proprio Popolo sul proprio territorio, sacralizzato dalla Costituzione.
Quando il principio di maggioranza viene applicato alle decisioni di politica estera, soprattutto, lo Stato abdica alla sua qualità di aequalis inter pares, di fatto cessando di essere sovrano.
I singoli Stati USA sono Stati che non hanno potere di avere relazioni con l’estero indipendenti. quindi mentre l’Arizona è uno Stato, gli USA sono una Nazione.  Ma tale facoltà è concessa dal Popolo (“We, the People…” allo Stato Federale tramite una Costituzione, non tramite un trattato tra Stati.
 
Seconda riflessione
  • 10. propone di rafforzare il ruolo delle parti sociali nella preparazione di qualsiasi iniziativa nell’ambito della politica sociale, occupazionale ed economica;
  • 11. propone di introdurre un referendum europeo su questioni attinenti alle azioni e alle politiche dell’Unione; chiede di rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’UE nel quadro della democrazia rappresentativa;
 
Abbiamo detto che il potere viene esercitato dal Popolo all’interno di una Costituzione, e che lo Stato applica tale potere al Popolo e alle relazioni con gli altri Stati sempre all’interno della Costituzione.
Il peso delle cosiddette e non identificate “parti sociali” nella preparazione di qualsiasi iniziativa economica ecc., non può esser preso a surrogato della volontà popolare (le parti sociali non sono lo Stato, né sono definite da tutto il Popolo sue rappresentanti). Quindi tale previsione, che sembra istituire un potere consultivo vincolante, è in realtà priva di fondamento nel diritto costituzionale e naturale.
Il tentativo di mitigare tale (im)posizione attraverso il punto 11, prevedendo l’introduzione di referenda (non si capisce se abrogativi, consultivi o come, peraltro), è indice della volontà di surroga allo Stato nazionale. 
 
Terza riflessione: Competenze
  • 12. propone di istituire una competenza esclusiva dell’Unione per l’ambiente e la biodiversità e per i negoziati sui cambiamenti climatici;
  • 13. propone di prevedere competenze concorrenti in materia di sanità pubblica e tutela e miglioramento della salute umana, soprattutto in caso di minacce sanitarie transfrontaliere, protezione civile, industria e istruzione, in particolare quando si tratta di questioni transnazionali quali il riconoscimento reciproco di titoli di studio, voti, competenze e qualifiche;
  • 14. propone di rafforzare ulteriormente le competenze concorrenti dell’Unione nei settori dell’energia, degli affari esteri, della sicurezza esterna e della difesa, della politica in materia di frontiere esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e delle infrastrutture transfrontaliere;
Ecco quindi che nel punto 12, un Ente non dotato di Costituzione si surroga totalmente allo Stato. Va bene che il Clima non è di questo o quello Stato o di questo o quel popolo, ma questo non giustifica di per sé tale appropriazione.
Invece, nei punti 13 e 14, che riguardano il primo la tutela della Popolazione che dello Stato è fondamenta e ragione ultima, e il secondo, appunto, gli affari esteri e difesa, ossia la capacità di trattare con altri Stati e di difendere la popolazione da minacce provenienti da questi ultimi (o di costituirsi a minaccia per questi ultimi decidendo di muover guerra), Stato e organizzazione si pongono in modo concorrente.
Ossia “L’Unione e i suoi Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri esercitano la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla.” [ii]
Quindi lo Stato soggiace alle decisioni di un Ente privo di Costituzione in temi di diretta competenza in nuce dello Stato sovrano.
Quarta riflessione: la vita del cittadino
  1. chiede l’istituzione di un’Unione della difesa che comprenda unità militari europee di stanza permanente e una capacità di dispiegamento rapido permanente, sotto il comando operativo dell’Unione; propone che l’acquisizione congiunta e lo sviluppo di armamenti siano finanziati dall’Unione tramite una dotazione di bilancio dedicata nell’ambito della codecisione e del controllo a livello parlamentare e propone che le competenze dell’Agenzia europea per la difesa siano adeguate di conseguenza; rileva che le clausole relative alle tradizioni nazionali di neutralità e all’appartenenza alla NATO non saranno interessate da tali modifiche;
15. propone di rafforzare il controllo della sussidiarietà da parte della Corte di giustizia europea;
33. propone che a Europol siano attribuite ulteriori competenze soggette a controllo parlamentare;
36. suggerisce che l’Unione stabilisca indicatori comuni per i sistemi sanitari; propone che l’Unione adotti misure per la notifica, il monitoraggio e il controllo tempestivi di gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare in caso di pandemie, senza impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione rafforzate, laddove queste siano indispensabili;
37. invita l’Unione ad adottare misure per monitorare e coordinare l’accesso a diagnosi, informazioni e cure comuni riguardo alle malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese le malattie rare.
Queste clausole toccano alcuni valori irrinunciabili dell’Uomo: la capacità di disporre della propria vita, della propria salute e della propria libertà.
In ambito sociale, tali diritti si traducono nella autodeterminazione dell’individuo limitata solo dagli interessi eventualmente concorrenti di un altro individuo.
Quando gli individui sono tanti, danno una struttura a tali regole, che sia opponibile al di sopra della volontà di un singolo individuo, perseguendo il massimo di libertà possibile con un livello di tutela dagli effetti di tale libertà che la renda accettabile.
In genere si fa con una Costituzione, sulla base della quale lo Stato legifera e pone limiti e condizioni. Per il bene comune, lo Stato può imprigionare un individuo giudicato criminale, oppure può mandare a morire ammazzati individui per la difesa della massa dei cittadini e della loro vita. Ma sono i cittadini, ossia la somma di tutti gli individui di quello Stato, che decidono quanta delega dare allo Stato per prendere una determinata decisione che limiti l’aspettativa di vita o la libertà di un individuo. Come può un Ente, senza arrogarsi lo status di Stato, prendere tali decisioni?
Ora, spieghiamo il titolo che abbiamo voluto dare a questo articolo.
Le premesse a tale proposta, che, secondo gli estensori, ne giustificano la necessità sono riassunte in una frase; “In considerazione della recente serie di crisi in corso”[iii]
Per crisi, evidentemente si indicano
  • la crisi climatica
  • la crisi migratoria
  • la crisi energetica (a seguito delle sanzioni alla Russia)
  • la guerra in Ucraina
(all’epoca dell’articolo citato non si contemplava la crisi del quadrante mediorientale.)
In tempi di crisi, quindi, le persone fanno cose rischiose, quali, ad esempio, affidare ad un ente sovranazionale acostituzionale la responsabilità di disporre della sovranità nazionale dei singoli aderenti.
Soffermiamoci un attimo sulla recente storia. Con il Covid. Oppure, se ricordate, quando si trattò di imporre le sanzioni alla Russia subito dopo l’avvio dell’Operazione Speciale. In quell’occasione, Ungheria e Romania, dipendenti totalmente dalle forniture russe, rifiutarono il loro assenso all’embargo UE generalizzato, e continuarono a commerciare con la Russia (anche se con qualche difficoltà). Questo rese meno impattante la decisione di alcuni degli Stati (Italia in testa) di attuare l’embargo, tanto che qualcuno dovette tagliare fisicamente i legami tra Europa e Russia, facendo esplodere il gasdotto Nord Stream II.
Più di 30 anni fa scrissi, in uno studio di filosofia del diritto sulle Autonomie Locali, che forza di ogni organizzazione è il mantenimento dell’individualità del singolo appartenente, affinché per ogni stimolo proveniente dall’esterno, ci possa essere almeno un individuo che possa rispondervi per tutta l’Organizzazione. Oppure un individuo dal quale possa partire l’azione di feedback, ossia l’adattamento dell’organizzazione ai mutati stimoli esterni.
La possibilità di decidere in modo vincolante a maggioranza su come rispondere a stimoli esterni rende rigida l’organizzazione, al posto di renderla solida, impedendole una reazione omeostatica. 
Questo andrebbe anche bene, se effettivamente chi prende quella decisione incarnasse in modo controllato e controllabile la sovranità popolare. Ma in caso contrario, le decisioni verrebbero prese al posto della sovranità popolare, in un contesto di limitata democrazia.
Ma, come dicevamo, mala tempora currunt, e la democrazia potrebbe non essere più considerata un bene irrinunciabile, se prioritaria dovesse diventare la difesa (armata) della vita del numero maggiore di persone in Europa. 
E a chi dice che questa fu la scusa usata anche dalle tirannie del XX secolo per assurgere al potere, facciamo spallucce e diciamo dies ist ein weiterer Kampf.
 
[i]https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/PR/2023/09-14/1276737IT.pdf
[ii] https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/division-of-competences-within-the-european-union.html
[iii] Incipit dell’articolo https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32122/il-parlamento-avvia-il-processo-di-modifica-dei-trattati-ue

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  • Redazione

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