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LO STRANO CASO DELL’IMAM DI TORINO

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Erano ancora caldi i cadaveri dei sedici ebrei massacrati al tiro a segno di Bondi Beach, quando la Corte di Appello di Torino ha rimesso in libertà Mohamed Ebrahim Shahin, l’Imam della moschea di San Salvario, già colpito da un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico.

Era il conto che Piantedosi gli aveva presentato dopo le frasi sul 7 ottobre pronunciate per le strade del capoluogo piemontese circa un mese fa, quando, nel bel mezzo di un sermone rivolto a qualche centinaio di fedeli e non, aveva esclamato: «Quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è violenza. Hamas è un movimento di resistenza legittima. Io sono d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre». Applausi tra gli astanti.
La frequentazione di soggetti di dubbia mansuetudine, partiti per la Siria in nome del Jihad, chiudeva il cerchio. Un soggetto da espellere.
Non per la Corte di Appello di Torino, che però si era già espressa sulla pericolosità di Shahin. Quando si era visto rifiutare dalla commissione territoriale la domanda di asilo, e il questore di Torino lo aveva spedito al centro di permanenza di Caltanissetta, Shahin aveva fatto ricorso proprio alla Corte di Appello di Torino, che aveva respinto la sua istanza, concordando con le valutazioni della commissione territoriale sulla sua pericolosità sociale.
Ma per la stessa Corte oggi tutto è cambiato. Decisiva, a suo dire, l’archiviazione della Procura della Repubblica di Torino proprio sulle frasi apologetiche del 7 ottobre. Una archiviazione che lascia molto, ma molto perplessi, anche per come la si è disposta.
All’indomani delle frasi di Shahin sul 7 ottobre, la procura di Torino, in persona del PM incaricato, aveva in effetti iscritto l’Imam nel registro degli indagati. Ma non al modello 21, ossia quello dei reati commessi da soggetti identificati, bensì al modello 45, quello in cui finiscono le notizie di reato che «potrebbero» avere una rilevanza penale. Insomma, casi in cui c’è un misfatto, ma non è certo che si tratti di un reato. Una scelta, quella del modello, che rientra nel potere discrezionale (e insindacabile) del PM.
E la differenza, nelle conseguenze, è notevole. Mentre con una notizia di reato iscritta al modello 21, il PM che optasse per l’archiviazione deve per forza passare dal GIP, ossia da un giudice, con il modello 45 può archiviare a suo arbitrio. Ed è proprio ciò che è successo con l’Imam di Torino.
Ora, sostenere che le parole pronunciate pubblicamente dall’Imam «potrebbero» avere rilevanza penale, tanto da indurre una Procura della Repubblica a nasconderle nel cassetto del modello 45, in quel condizionale c’è qualcosa di aberrante, come la conclusione messa nero su bianco (ma praticamente di nascosto) dal PM incaricato: «espressione di pensiero che non integra gli estremi di un reato». Conclusione su cui ha poi fatto leva la Corte di Appello di Torino proprio per escludere ogni residua pericolosità sociale del soggetto.
Se questa faccenda finirà in Cassazione, come pare essere, cosa penserà la Suprema Corte quando leggerà le motivazioni con cui i giudici di Torino hanno ordinato la liberazione di Shahin? Se andiamo a vedere qualche precedente, su cui la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, c’è da rimanere perplessi.
La Corte di Cassazione ha individuato una condotta apologetica, dunque espressione di pensiero che costituisce reato, in chi pubblica opuscoli in cui si afferma che i vecchi CIE (centri di identificazione e di espulsione) «vanno chiusi con il fuoco»; nell’Imam che nei suoi sermoni esalta il martirio suicidiario e atti terroristici già compiuti; in chi sul proprio profilo Facebook concorda con i metodi e le finalità dell’ISIS; in chi allo stadio esibisce uno striscione recante la scritta «sotto l’ombra del cappello non ti fa capire mai, se ti mostra il suo coltello o ti chiede come stai»; nel sindaco che nel corso di un tg regionale, commentando l’uccisione di uno spacciatore tunisino, dice: «Io nella medesima situazione avrei fatto lo stesso».
Francamente, non vedo come la Corte di Cassazione potrebbe considerare le frasi dell’Imam di Torino di minore gravità rispetto a quelle che hanno fondato il suo convincimento in ognuno dei succitati casi. Anche perché stiamo parlando del 7 ottobre, evento che va tecnicamente considerato quale atto genocidiario. Siamo quindi all’apologia di genocidio. Commessa non da un ubriaco colto ai margini di una manifestazione, ma da un Imam, che è una guida spirituale.
E’ in corso uno scontro tra poteri di eccezionale gravità. Quando si arriva a ignorare lo Stato di Diritto, archiviando di nascosto reati palesi e incidenti sull’ordine pubblico, allora significa che si stanno affilando le armi. Perché la posta in gioco è sicuramente alta Molto alta.

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  • Redazione

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