Home Politica estera IL PATTO TRADITO, LE RADICI DELLA GUERRA IN UCRAINA

IL PATTO TRADITO, LE RADICI DELLA GUERRA IN UCRAINA

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di Marco Palombi

A distanza di oltre dieci anni dall’inizio della guerra nel Donbass, e più di trent’anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, in un clima divisivo di tifoseria per una o l’altra parte, tornare alla storia e ai documenti che hanno segnato le relazioni tra Russia e Ucraina consente di ricostruire la genesi di una crisi che molti raccontano solo a partire dal 2022, ignorando i fatti centrali accaduti prima.

Nel 1994 l’Ucraina rinunciò alle armi nucleari. Ne aveva molte: era il terzo arsenale al mondo. Accettò di cederlo alla Federazione Russa, ed in cambio ricevette garanzie politiche. Nessun trattato, ma un memorandum, firmato a Budapest da Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina, prometteva rispetto per la sovranità ucraina. Ma nessun impegno al sostegno militare: solo l’obbligo di ricorrere all’ONU in caso di violazione. Nessun automatismo, nessuna NATO mascherata.

La priorità strategica degli Stati Uniti, in quella fase, non era l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma la sicurezza del materiale nucleare. I sistemi di lancio erano ancora sotto controllo russo; l’Ucraina non disponeva né della struttura tecnica né delle garanzie di sicurezza sufficienti a evitare la dispersione o il traffico illecito di materiale strategico. Il trasferimento delle testate era una misura di contenimento, non di riequilibrio.

Diverso fu il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Partenariato firmato nel 1997 tra Russia e Ucraina, ratificato da entrambi i parlamenti ed entrato in vigore nel 1999. Il trattato riconosceva i confini, compresa la Crimea come parte dell’Ucraina, ma conteneva precisi obblighi reciproci: rispetto della sovranità, divieto di agire contro la sicurezza dell’altro, tutela delle minoranze etniche e linguistiche, in particolare della popolazione russofona. Ovunque, in Unione Sovietica prima e nella Comunità degli Stati Indipendenti dopo, l’identità nazionale era formalmente registrata nei documenti personali: i passaporti interni riportavano due voci distinte, “cittadinanza” e “nazionalità”. La seconda indicava l’appartenenza etnica dichiarata, ed era utilizzata non solo come elemento anagrafico, ma come base per il riconoscimento dei diritti linguistici, culturali e politici all’interno delle repubbliche federate. La presenza di milioni di cittadini ucraini di nazionalità russa – riconosciuti come tali fin dal tempo dell’URSS – comportava, agli occhi di Mosca, una responsabilità diretta nella tutela dei loro diritti, specie in un contesto di tensione crescente e revisione unilaterale delle leggi linguistiche da parte del governo centrale di Kiev.

Nel 2010 Viktor Janukovyč vinse le elezioni presidenziali, regolari e certificate dagli osservatori OSCE. Ottenne la maggioranza soprattutto nelle regioni sudorientali del Paese. Nel 2013 sospese la firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, preferendo rafforzare l’integrazione eurasiatica con Mosca. La sua scelta, coerente con il mandato ricevuto dalla piattaforma elettorale, provocò proteste nelle altre regioni; le proteste divennero rivoluzione; la rivoluzione si fece colpo di stato.

Il movimento di piazza che prese il nome di Euromaidan nacque a Kiev nel novembre 2013 come manifestazione studentesca per l’avvicinamento all’Unione Europea, ma in breve si trasformò in uno scontro aperto per il potere. Gli slogan europeisti si saldarono alle rivendicazioni antigovernative, e la composizione della piazza mutò: attivisti liberali, gruppi paramilitari nazionalisti, ONG finanziate dall’estero e formazioni di autodifesa armata coesistevano in un equilibrio instabile. Il modello ricordava dinamiche già viste nei primi anni Duemila in altri Paesi dell’ex spazio sovietico: dalla Serbia di Otpor alla Georgia delle Rose, fino alla Rivoluzione Arancione ucraina del 2004. In tutti quei casi, l’ingerenza esterna non fu un’ipotesi ideologica, ma un dato documentato: sostegno economico a reti associative locali, supporto logistico ai media indipendenti, formazione di attivisti secondo tecniche codificate di pressione non violenta, spesso sviluppate da centri come l’Albert Einstein Institution o la Freedom House. La mobilitazione di Maidan seguì molte di quelle traiettorie: organizzazione orizzontale, occupazione simbolica dello spazio urbano, polarizzazione del linguaggio e delegittimazione accelerata delle istituzioni. Il governo di Viktor Janukovyč, pur eletto con voto pienamente riconosciuto dagli osservatori internazionali, fu rovesciato in una spirale crescente di pressione interna ed esterna

E, dunque, il 22 febbraio 2014 il Parlamento rimosse il presidente con un voto politico, senza seguire la procedura costituzionale prevista dall’articolo 111 della Costituzione ucraina, che richiede l’impeachment, una sentenza della Corte Costituzionale e una maggioranza qualificata. La destituzione fu un atto di forza, non di diritto. Il giorno seguente, la Rada (il parlamento ucraino) votò per l’abrogazione della legge sulle lingue regionali, che tutelava la lingua russa in molte regioni orientali e meridionali (e tutte le altre minoranze): il decreto non fu promulgato, ma l’effetto fu immediato. Le regioni russofone si sentirono escluse, violate, minacciate.

Nelle oblast’ di Donetsk e Luhansk, a maggioranza russa, nacquero movimenti autonomisti, poi repubbliche autoproclamate. Il governo centrale lanciò un’“operazione antiterrorismo” contro i separatisti. Furono impiegati l’esercito regolare e battaglioni volontari, tra cui unità come Azov, Aidar, Donbas: gruppi armati con simbologie e ideologie ultranazionaliste, documentate da più fonti internazionali.

Nel settembre 2014 e nel febbraio 2015 furono firmati gli Accordi di Minsk, con la mediazione dell’OSCE e il sostegno di Germania, Francia e Russia. Previsti: cessate il fuoco, ritiro delle armi pesanti, riconoscimento dell’autonomia del Donbass, riforma costituzionale e amnistia. Nessuno di questi punti fu rispettato integralmente. L’Ucraina non concesse autonomia né procedette alla riforma costituzionale. In dichiarazioni successive, Angela Merkel e François Hollande affermarono che Minsk fu un espediente per guadagnare tempo e rafforzare militarmente Kiev.

Nel 2016 l’OSCE pubblicò rapporti dettagliati su episodi di violazione dei diritti umani nel Donbass da parte delle forze ucraine: arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, elettroshock, privazione del sonno, confessioni estorte sotto minaccia, maltrattamenti nei centri di detenzione. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha stimato in oltre 14.000 le vittime del conflitto dal 2014 al 2021, con un numero significativo di morti civili nelle zone russofone colpite dai bombardamenti.

Nel 2018 il governo ucraino denunciò ufficialmente il Trattato di Amicizia del 1997, che cessò i suoi effetti il 1° aprile 2019. Ma le sue clausole fondanti erano già state infrante nel 2014: il rispetto per la minoranza russofona era venuto meno; il mutamento di orientamento geopolitico si era compiuto unilateralmente; le armi avevano colpito territori e persone culturalmente e linguisticamente russi.

Nel febbraio 2022, la Federazione Russa ha riconosciuto ufficialmente la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Luhansk come Stati sovrani e indipendenti. Questo atto ha preceduto di pochi giorni l’inizio dell’intervento armato su vasta scala, motivato formalmente dalla richiesta di assistenza militare da parte delle due repubbliche del Donbass, sottoposte da otto anni a bombardamenti e operazioni armate da parte delle forze ucraine. Il riconoscimento è stato contestato da molte cancellerie occidentali, ma trova un precedente giuridico riconoscibile nel diritto internazionale.

Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933, uno Stato è tale se possiede quattro elementi fondamentali: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo effettivo e la capacità di intrattenere relazioni con altri Stati. Le entità politiche del Donbass, sebbene non riconosciute dalla maggioranza degli Stati membri dell’ONU, hanno esercitato per anni un controllo territoriale stabile, un’amministrazione autonoma e una capacità militare difensiva, nonché funzioni governative proprie; avevano dunque, nella definizione giuridica classica, i requisiti della soggettività statale. Il riconoscimento da parte di un altro Stato, come la Russia, non crea ex nihilo la statualità, ma ne è un atto giuridico di conferma internazionale.

Il diritto internazionale non proibisce a uno Stato, o a un’entità che esercita di fatto funzioni statali, di richiedere assistenza militare a uno Stato terzo in caso di aggressione. Né il diritto internazionale impone l’esistenza di un trattato preesistente: la prassi consolidata ammette che l’assistenza militare possa essere fornita su richiesta, qualora esista un rischio concreto per la popolazione, in particolare nei casi di conflitto armato prolungato con uno Stato ostile, oppure – nel caso in cui non si voglia riconoscere la soggettività statuale del Donbass – di persistente mancata protezione da parte dell’autorità statale formalmente sovrana sul territorio. In tal senso, la richiesta di intervento militare da parte delle autorità del Donbass e la risposta russa si collocano all’interno di una categoria riconosciuta dal diritto delle relazioni internazionali: l’intervento su invito (intervention by invitation).

Tale dottrina è stata invocata in altri casi della storia contemporanea: dall’intervento francese in Mali (2013) a quello americano in Iraq (2003), passando per decine di missioni militari compiute su richiesta di governi di fatto, o autorità non pienamente riconosciute a livello internazionale, ma ritenute legittime in base al principio dell’effettività e della rappresentanza[i].

La guerra del 2022 ha precedenti precisi, dichiarazioni chiare, omissioni documentate. Non è esplosa improvvisamente: è cresciuta dentro un quadro giuridico ma un silenzio diplomatico. Non è nata su un confine: è nata da una frattura. Prima di essere un’invasione, fu una crisi ignorata; prima ancora, un patto tradito[ii].

 

[i] nel diritto internazionale, la legittimazione dell’autorità che richiede un intervento militare straniero — condizione necessaria perché l’“intervento su invito” sia considerato lecito — non è stabilita in modo univoco, ma deriva da un insieme di criteri giuridici e politici, che si sono sviluppati attraverso prassi, opinioni di Stato (opinio juris) e dottrina.

Ecco i principi da cui deriva la legittimazione:

1. Controllo effettivo del territorio: un’autorità che controlla stabilmente e in modo continuativo una parte del territorio statale, esercitando funzioni di governo (forze di sicurezza, giustizia, amministrazione pubblica), può essere considerata “autorità de facto” ai fini dell’intervento su invito. Questo è un principio derivante dalla prassi e dalla Convenzione di Montevideo (1933, art. 1: governo effettivo come criterio di statualità). Esempio: le autorità curde in Iraq nel 1991–2003; il governo di transizione in Libia (2011); il governo siriano riconosciuto da Mosca (dal 2015).

2. Riconoscimento internazionale esplicito o implicito: se l’autorità che chiede l’intervento è riconosciuta da almeno uno Stato terzo come soggetto legittimo a rappresentare quel territorio, allora il consenso da essa espresso ha rilevanza giuridica agli occhi del diritto internazionale. Questo vale anche nel caso in cui l’entità non sia riconosciuta da una maggioranza di Stati, purché il riconoscimento sia espresso dallo Stato che interviene.
Esempio: il riconoscimento della Repubblica Popolare di Donetsk e di Luhansk da parte della Federazione Russa, avvenuto il 21 febbraio 2022.

3. Legittimazione costituzionale (nei casi di Stati riconosciuti): se il governo centrale è costituzionalmente riconosciuto, il suo invito è considerato valido. Tuttavia, quando il governo centrale ha cessato di esercitare controllo su una parte del territorio, anche autorità sub-statali possono essere considerate legittimate de facto ad agire per la sicurezza della propria popolazione.
Esempio: la richiesta del governo provvisorio iracheno nel 2003, insediato ma non ancora pienamente riconosciuto internazionalmente, fu accettata come base per l’intervento.

4. Rappresentanza della popolazione: alcuni autori e giuristi sostengono che la legittimità possa derivare anche dalla rappresentanza popolare o dalla capacità di garantire la sicurezza e i diritti fondamentali di una popolazione minacciata. Questo è particolarmente rilevante nei casi di gravi violazioni dei diritti umani, genocidio o repressione armata. Esempio: le zone protette dai peshmerga curdi in Iraq post-1991 furono oggetto di protezione internazionale, benché non fossero formalmente Stati.

In sintesi, la legittimazione dell’autorità richiedente può derivare da:

  • controllo effettivo (effectivité)
  • riconoscimento bilaterale o multilaterale
  • legittimità costituzionale (quando esistente)
  • rappresentanza e tutela effettiva della popolazione

Nel caso del Donbass, la combinazione di controllo territoriale effettivo, riconoscimento russo e fallimento dello Stato centrale ucraino nel garantire protezione alle popolazioni locali ha fornito alla Russia il quadro legale – per quanto contestato – per agire sulla base della dottrina dell’intervento su invito.

[ii] Bibliografia

Allison, R. (2014) ‘Russian “Deniable” Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke the Rules’, International Affairs, 90(6), pp. 1255–1297. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170

Kuzio, T. (2017) Putin’s War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime. Charleston: CreateSpace Independent Publishing.

Mearsheimer, J.J. (2014) ‘Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault’, Foreign Affairs, 93(5). Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-fault

OHCHR (2021) Report on the Human Rights Situation in Ukraine. Available at: https://www.ohchr.org/en/countries/ukraine

OSCE (2016) Accountability for Killings in Ukraine from January 2014 to May 2016. Available at: https://www.osce.org/ukraine-smm/247331

OSCE (2016) Report on Human Rights Violations and Abuses in Eastern Ukraine. Available at: https://www.osce.org/odihr/289686

United Nations Treaty Collection (1997) Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian Federation, UNTS vol. 2130, no. 37240.

U.S. Department of State (1994) Budapest Memorandum on Security Assurances, December 5, 1994. Available at: https://1997-2001.state.gov/regions/nis/941205_memorandum_budapest.html

Gray, C. (2018). International Law and the Use of Force. Oxford University Press, pp. 84–90.

Oppenheim’s International Law (2018), §137, §150.

Cambridge University Press (2020). Armed Intervention and Consent.

Oxford Public International Law (OPIL), Intervention by Invitation.

 

Il patto tradito: le radici della guerra in Ucraina

A distanza di oltre dieci anni dall’inizio della guerra nel Donbass, e più di trent’anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, in un clima divisivo di tifoseria per una o l’altra parte, tornare alla storia e ai documenti che hanno segnato le relazioni tra Russia e Ucraina consente di ricostruire la genesi di una crisi che molti raccontano solo a partire dal 2022, ignorando i fatti centrali accaduti prima.

Nel 1994 l’Ucraina rinunciò alle armi nucleari. Ne aveva molte: era il terzo arsenale al mondo. Accettò di cederlo alla Federazione Russa, ed in cambio ricevette garanzie politiche. Nessun trattato, ma un memorandum, firmato a Budapest da Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina, prometteva rispetto per la sovranità ucraina. Ma nessun impegno al sostegno militare: solo l’obbligo di ricorrere all’ONU in caso di violazione. Nessun automatismo, nessuna NATO mascherata.

La priorità strategica degli Stati Uniti, in quella fase, non era l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma la sicurezza del materiale nucleare. I sistemi di lancio erano ancora sotto controllo russo; l’Ucraina non disponeva né della struttura tecnica né delle garanzie di sicurezza sufficienti a evitare la dispersione o il traffico illecito di materiale strategico. Il trasferimento delle testate era una misura di contenimento, non di riequilibrio.

Diverso fu il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Partenariato firmato nel 1997 tra Russia e Ucraina, ratificato da entrambi i parlamenti ed entrato in vigore nel 1999. Il trattato riconosceva i confini, compresa la Crimea come parte dell’Ucraina, ma conteneva precisi obblighi reciproci: rispetto della sovranità, divieto di agire contro la sicurezza dell’altro, tutela delle minoranze etniche e linguistiche, in particolare della popolazione russofona. Ovunque, in Unione Sovietica prima e nella Comunità degli Stati Indipendenti dopo, l’identità nazionale era formalmente registrata nei documenti personali: i passaporti interni riportavano due voci distinte, “cittadinanza” e “nazionalità”. La seconda indicava l’appartenenza etnica dichiarata, ed era utilizzata non solo come elemento anagrafico, ma come base per il riconoscimento dei diritti linguistici, culturali e politici all’interno delle repubbliche federate. La presenza di milioni di cittadini ucraini di nazionalità russa – riconosciuti come tali fin dal tempo dell’URSS – comportava, agli occhi di Mosca, una responsabilità diretta nella tutela dei loro diritti, specie in un contesto di tensione crescente e revisione unilaterale delle leggi linguistiche da parte del governo centrale di Kiev.

Nel 2010 Viktor Janukovyč vinse le elezioni presidenziali, regolari e certificate dagli osservatori OSCE. Ottenne la maggioranza soprattutto nelle regioni sudorientali del Paese. Nel 2013 sospese la firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, preferendo rafforzare l’integrazione eurasiatica con Mosca. La sua scelta, coerente con il mandato ricevuto dalla piattaforma elettorale, provocò proteste nelle altre regioni; le proteste divennero rivoluzione; la rivoluzione si fece colpo di stato.

Il movimento di piazza che prese il nome di Euromaidan nacque a Kiev nel novembre 2013 come manifestazione studentesca per l’avvicinamento all’Unione Europea, ma in breve si trasformò in uno scontro aperto per il potere. Gli slogan europeisti si saldarono alle rivendicazioni antigovernative, e la composizione della piazza mutò: attivisti liberali, gruppi paramilitari nazionalisti, ONG finanziate dall’estero e formazioni di autodifesa armata coesistevano in un equilibrio instabile. Il modello ricordava dinamiche già viste nei primi anni Duemila in altri Paesi dell’ex spazio sovietico: dalla Serbia di Otpor alla Georgia delle Rose, fino alla Rivoluzione Arancione ucraina del 2004. In tutti quei casi, l’ingerenza esterna non fu un’ipotesi ideologica, ma un dato documentato: sostegno economico a reti associative locali, supporto logistico ai media indipendenti, formazione di attivisti secondo tecniche codificate di pressione non violenta, spesso sviluppate da centri come l’Albert Einstein Institution o la Freedom House. La mobilitazione di Maidan seguì molte di quelle traiettorie: organizzazione orizzontale, occupazione simbolica dello spazio urbano, polarizzazione del linguaggio e delegittimazione accelerata delle istituzioni. Il governo di Viktor Janukovyč, pur eletto con voto pienamente riconosciuto dagli osservatori internazionali, fu rovesciato in una spirale crescente di pressione interna ed esterna

E, dunque, il 22 febbraio 2014 il Parlamento rimosse il presidente con un voto politico, senza seguire la procedura costituzionale prevista dall’articolo 111 della Costituzione ucraina, che richiede l’impeachment, una sentenza della Corte Costituzionale e una maggioranza qualificata. La destituzione fu un atto di forza, non di diritto. Il giorno seguente, la Rada (il parlamento ucraino) votò per l’abrogazione della legge sulle lingue regionali, che tutelava la lingua russa in molte regioni orientali e meridionali (e tutte le altre minoranze): il decreto non fu promulgato, ma l’effetto fu immediato. Le regioni russofone si sentirono escluse, violate, minacciate.

Nelle oblast’ di Donetsk e Luhansk, a maggioranza russa, nacquero movimenti autonomisti, poi repubbliche autoproclamate. Il governo centrale lanciò un’“operazione antiterrorismo” contro i separatisti. Furono impiegati l’esercito regolare e battaglioni volontari, tra cui unità come Azov, Aidar, Donbas: gruppi armati con simbologie e ideologie ultranazionaliste, documentate da più fonti internazionali.

Nel settembre 2014 e nel febbraio 2015 furono firmati gli Accordi di Minsk, con la mediazione dell’OSCE e il sostegno di Germania, Francia e Russia. Previsti: cessate il fuoco, ritiro delle armi pesanti, riconoscimento dell’autonomia del Donbass, riforma costituzionale e amnistia. Nessuno di questi punti fu rispettato integralmente. L’Ucraina non concesse autonomia né procedette alla riforma costituzionale. In dichiarazioni successive, Angela Merkel e François Hollande affermarono che Minsk fu un espediente per guadagnare tempo e rafforzare militarmente Kiev.

Nel 2016 l’OSCE pubblicò rapporti dettagliati su episodi di violazione dei diritti umani nel Donbass da parte delle forze ucraine: arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, elettroshock, privazione del sonno, confessioni estorte sotto minaccia, maltrattamenti nei centri di detenzione. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha stimato in oltre 14.000 le vittime del conflitto dal 2014 al 2021, con un numero significativo di morti civili nelle zone russofone colpite dai bombardamenti.

Nel 2018 il governo ucraino denunciò ufficialmente il Trattato di Amicizia del 1997, che cessò i suoi effetti il 1° aprile 2019. Ma le sue clausole fondanti erano già state infrante nel 2014: il rispetto per la minoranza russofona era venuto meno; il mutamento di orientamento geopolitico si era compiuto unilateralmente; le armi avevano colpito territori e persone culturalmente e linguisticamente russi.

Nel febbraio 2022, la Federazione Russa ha riconosciuto ufficialmente la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Luhansk come Stati sovrani e indipendenti. Questo atto ha preceduto di pochi giorni l’inizio dell’intervento armato su vasta scala, motivato formalmente dalla richiesta di assistenza militare da parte delle due repubbliche del Donbass, sottoposte da otto anni a bombardamenti e operazioni armate da parte delle forze ucraine. Il riconoscimento è stato contestato da molte cancellerie occidentali, ma trova un precedente giuridico riconoscibile nel diritto internazionale.

Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933, uno Stato è tale se possiede quattro elementi fondamentali: una popolazione permanente, un territorio definito, un governo effettivo e la capacità di intrattenere relazioni con altri Stati. Le entità politiche del Donbass, sebbene non riconosciute dalla maggioranza degli Stati membri dell’ONU, hanno esercitato per anni un controllo territoriale stabile, un’amministrazione autonoma e una capacità militare difensiva, nonché funzioni governative proprie; avevano dunque, nella definizione giuridica classica, i requisiti della soggettività statale. Il riconoscimento da parte di un altro Stato, come la Russia, non crea ex nihilo la statualità, ma ne è un atto giuridico di conferma internazionale.

Il diritto internazionale non proibisce a uno Stato, o a un’entità che esercita di fatto funzioni statali, di richiedere assistenza militare a uno Stato terzo in caso di aggressione. Né il diritto internazionale impone l’esistenza di un trattato preesistente: la prassi consolidata ammette che l’assistenza militare possa essere fornita su richiesta, qualora esista un rischio concreto per la popolazione, in particolare nei casi di conflitto armato prolungato con uno Stato ostile, oppure – nel caso in cui non si voglia riconoscere la soggettività statuale del Donbass – di persistente mancata protezione da parte dell’autorità statale formalmente sovrana sul territorio. In tal senso, la richiesta di intervento militare da parte delle autorità del Donbass e la risposta russa si collocano all’interno di una categoria riconosciuta dal diritto delle relazioni internazionali: l’intervento su invito (intervention by invitation).

Tale dottrina è stata invocata in altri casi della storia contemporanea: dall’intervento francese in Mali (2013) a quello americano in Iraq (2003), passando per decine di missioni militari compiute su richiesta di governi di fatto, o autorità non pienamente riconosciute a livello internazionale, ma ritenute legittime in base al principio dell’effettività e della rappresentanza[i].

La guerra del 2022 ha precedenti precisi, dichiarazioni chiare, omissioni documentate. Non è esplosa improvvisamente: è cresciuta dentro un quadro giuridico ma un silenzio diplomatico. Non è nata su un confine: è nata da una frattura. Prima di essere un’invasione, fu una crisi ignorata; prima ancora, un patto tradito[ii].

 

[i] nel diritto internazionale, la legittimazione dell’autorità che richiede un intervento militare straniero — condizione necessaria perché l’“intervento su invito” sia considerato lecito — non è stabilita in modo univoco, ma deriva da un insieme di criteri giuridici e politici, che si sono sviluppati attraverso prassi, opinioni di Stato (opinio juris) e dottrina.

Ecco i principi da cui deriva la legittimazione:

1. Controllo effettivo del territorio: un’autorità che controlla stabilmente e in modo continuativo una parte del territorio statale, esercitando funzioni di governo (forze di sicurezza, giustizia, amministrazione pubblica), può essere considerata “autorità de facto” ai fini dell’intervento su invito. Questo è un principio derivante dalla prassi e dalla Convenzione di Montevideo (1933, art. 1: governo effettivo come criterio di statualità). Esempio: le autorità curde in Iraq nel 1991–2003; il governo di transizione in Libia (2011); il governo siriano riconosciuto da Mosca (dal 2015).

2. Riconoscimento internazionale esplicito o implicito: se l’autorità che chiede l’intervento è riconosciuta da almeno uno Stato terzo come soggetto legittimo a rappresentare quel territorio, allora il consenso da essa espresso ha rilevanza giuridica agli occhi del diritto internazionale. Questo vale anche nel caso in cui l’entità non sia riconosciuta da una maggioranza di Stati, purché il riconoscimento sia espresso dallo Stato che interviene.
Esempio: il riconoscimento della Repubblica Popolare di Donetsk e di Luhansk da parte della Federazione Russa, avvenuto il 21 febbraio 2022.

3. Legittimazione costituzionale (nei casi di Stati riconosciuti): se il governo centrale è costituzionalmente riconosciuto, il suo invito è considerato valido. Tuttavia, quando il governo centrale ha cessato di esercitare controllo su una parte del territorio, anche autorità sub-statali possono essere considerate legittimate de facto ad agire per la sicurezza della propria popolazione.
Esempio: la richiesta del governo provvisorio iracheno nel 2003, insediato ma non ancora pienamente riconosciuto internazionalmente, fu accettata come base per l’intervento.

4. Rappresentanza della popolazione: alcuni autori e giuristi sostengono che la legittimità possa derivare anche dalla rappresentanza popolare o dalla capacità di garantire la sicurezza e i diritti fondamentali di una popolazione minacciata. Questo è particolarmente rilevante nei casi di gravi violazioni dei diritti umani, genocidio o repressione armata. Esempio: le zone protette dai peshmerga curdi in Iraq post-1991 furono oggetto di protezione internazionale, benché non fossero formalmente Stati.

In sintesi, la legittimazione dell’autorità richiedente può derivare da:

  • controllo effettivo (effectivité)
  • riconoscimento bilaterale o multilaterale
  • legittimità costituzionale (quando esistente)
  • rappresentanza e tutela effettiva della popolazione

Nel caso del Donbass, la combinazione di controllo territoriale effettivo, riconoscimento russo e fallimento dello Stato centrale ucraino nel garantire protezione alle popolazioni locali ha fornito alla Russia il quadro legale – per quanto contestato – per agire sulla base della dottrina dell’intervento su invito.

[ii] Bibliografia

Allison, R. (2014) ‘Russian “Deniable” Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke the Rules’, International Affairs, 90(6), pp. 1255–1297. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170

Kuzio, T. (2017) Putin’s War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime. Charleston: CreateSpace Independent Publishing.

Mearsheimer, J.J. (2014) ‘Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault’, Foreign Affairs, 93(5). Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-fault

OHCHR (2021) Report on the Human Rights Situation in Ukraine. Available at: https://www.ohchr.org/en/countries/ukraine

OSCE (2016) Accountability for Killings in Ukraine from January 2014 to May 2016. Available at: https://www.osce.org/ukraine-smm/247331

OSCE (2016) Report on Human Rights Violations and Abuses in Eastern Ukraine. Available at: https://www.osce.org/odihr/289686

United Nations Treaty Collection (1997) Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian Federation, UNTS vol. 2130, no. 37240.

U.S. Department of State (1994) Budapest Memorandum on Security Assurances, December 5, 1994. Available at: https://1997-2001.state.gov/regions/nis/941205_memorandum_budapest.html

Gray, C. (2018). International Law and the Use of Force. Oxford University Press, pp. 84–90.

Oppenheim’s International Law (2018), §137, §150.

Cambridge University Press (2020). Armed Intervention and Consent.

Oxford Public International Law (OPIL), Intervention by Invitation.

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