Quando si tratta di difendere un proprio esponente politico si sposa il principio della scuola classica, cioè il principio sancito dal secondo comma dell’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce quanto segue: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. In ossequio al pensiero della Scuola classica, che ritieneva nel principio di non imputabilità un imprescindibile baluardo di tutela della posizione dell’imputato.
Quando, invece, si tratta di colpire un avversario, allora ci si ispira al principio della Scuola positiva che si fondava sulla convinzione che la presunzione di innocenza o di non colpevolezza”infiacchisce l’azione positiva dello Stato nell’ambito di un processo focalizzato sulla funzione sociale”. E a tal proposito, mettono in evidenza quanto stabilisce l’articolo 54 della Costituzione: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore …. “.
A tal proposito, è doveroso ricordare che nella Scuola tecnico-giuridica propria della ideologia fascista il principio di non colpevolezza era considerato alla stregua di una “stravaganza derivante da quei vieti concetti, germogliati dai principi della rivoluzione francese, per cui si portano ai più esagerati e incoerenti eccessi le garanzie individuali”. La problematica è stata risolta dai nostri Costituenti adottando una soluzione mediana, stabilendo la non presunzione di colpevolezza fino al momento della sentenza di condanna definitiva.
E “definitiva” – sostenevano i Costituenti “è ben detto, perché il principio deve investire tutto il rapporto processuale, fino a quando la sentenza sia diventata irrevocabile, sia passata in giudicato, stabilendo quindi l’estinzione dell’azione e del rapporto processuale”. Infatti, per i Costituenti “è necessario che questa presunzione si tenga ferma; presunzione necessaria, sì, perché, mentre il principio di innocenza era di natura romantica, il principio attuale di non colpevolezza costituisce un’espressione di alcune esigenze concrete ed in particolare dell’esigenza che sia mantenuta la regola “in dùbio pro réo” ( nel dubbio, a favore dell’imputato ).
Per quanto innanzi illustrato, la richiesta di Giuseppe Conte del M5S di richiesta delle dimissioni degli esponenti della maggioranza, Delmastro, Santanchè e Sgarbi, è stata bollata come “retorica”, come pure la richiesta di Matteo Renzi per le dimissioni del ministro Lollobrigida. E di fronte alla richiesta di Conte, Sgarbi ha reagito contro Conte, con la seguente pesante dichiarazione: “Giuseppe Conte, di cui non si conosce un pensiero, un’idea, un libro, alla guida di un partito di cui paga il fondatore per insultarlo, non sa quello che dice. Prima di parlare delle mie consulenze. La vera questione morale è la sua presenza in questo Parlamento”.
Si è detto che Sgarbi ha risposto di sciabola alla spada dell’avvocato grillino. Nel mentre il ministro Crosetto, ha chiosato la richiesta di Conte, come segue: “Conte che solleva questioni morali è un pò surreale”. La dimostrazione che quando la politica diviene retorica e la Costituzione è ignorata, allora si assiste a confronti che degenerano nella più feroce e degradante polemica e violenti scontri.
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