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INGERENZE E POTERE GIUDIZIARIO

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di Vito Schepisi
Nell’intervista a Repubblica, il Presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, denuncia un clima che “non aiuta il mio lavoro e un esercizio sereno della giurisdizione”.
“Per la funzione che la Costituzione assegna al potere giudiziario – prosegue – credo che la magistratura abbia il dovere di intervenire nel dibattito pubblico sulle riforme istituzionali ed evidenziare le conseguenze che ritiene potrebbero derivare da un’alterazione dell’equilibrio tra i poteri disegnato dai costituenti”.
Vada per “il clima” – che è mutabile e fungibile, come si è visto nel 2023 – e fatta salva una più coerente definizione del diritto al dibattito, che è cosa diversa dal manifestare discutibili ed orientate contrarietà alle riforme, e che non dissolve i dubbi su ciò che debba essere e che debba apparire la Magistratura, arrogarsi un “potere” che la Costituzione attribuisce solo al Popolo è una forzatura che non consente di chiarire cosa sia la funzione giudiziaria in uno Stato di Diritto ed in un contesto liberale e democratico.
In nessuna parte della Costituzione italiana si parla di potere giudiziario.
Per i magistrati si parla, invece, di “funzione” esercitata in nome del popolo.
Insomma sono funzionari dello Stato che hanno compiti di grande responsabilità. Punto!
Una ragione in più, quest’ultima, per avvertire il dovere d’eseguire la loro funzione, secondo le leggi vigenti, in piena serenità e con buona coscienza.
D’altro canto una legge dello Stato è erga omnes e non può dividersi per distretti giudiziari o per aree geografiche, né per sentimento ideologico o per le mutabili interpretazioni dei magistrati.
La legge va applicata con giudizio, con l’assenza del minimo dubbio, con umanità e con assoluta imparzialità.
Ma va applicata, senza se e senza ma!
La funzione dei magistrati è molto delicata: sono chiamati ad agire e ad emettere, auspicando sempre la buona coscienza, sentenze che incidono pesantemente nella vita dell’intera sfera relazionale degli esseri umani sottoposti ai procedimenti giudiziari.
E la buona coscienza è cosa differente da quella della coscienza politica e da quella ideologica.
Sarebbe orribile pensare che un imputato sia rinviato a giudizio o meno, o sia condannato o meno a seconda del sentire politico o dal sentimento ideologico di chi inquisisce o di chi giudica.
La legge va applicata a prescindere dal colore della pelle, dal genere, dalla nazionalità e dalle condizioni sociali degli imputati.
Il primo articolo della Costituzione Italiana, con cui s’introducono i ruoli dell’Ordinamento Giurisdizionale (art.101) recita testualmente:
“La Giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Basterebbe solo saper leggere e scrivere, per capire che l’unico potere riconosciuto dalla Legge dello Stato è solo quello del popolo.
Se così non fosse, quella italiana non sarebbe democrazia, come nei fatti non lo sarebbe se, con l’esercizio arbitrario della funzione giurisdizionale, si mirasse a mutare gli orientamenti politici della Nazione.
Solo i paesi massimalisti e autoritari hanno la magistratura orientata e funzionale agli interessi politici (e non solo) dei regimi.
L’art.102 della Costituzione, caso mai vi fossero dubbi, nell’ultimo capoverso prevede anche che “La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della Giustizia”, riferimento che non dovrebbe solo riferirsi alle giurie popolari, ma anche allargarsi ad ipotesi di forme di “partecipazione diretta” (elezioni?) del popolo alla funzione giurisdizionale, qualora il “potere” evocato dai magistrati diventasse un orientamento ed un supporto ideologico a formazioni politiche, creando di fatto vere situazioni dai risvolti eversivi.
Non lo si vuole sapere, e non lo si vuole neanche immaginare, quale consenso avrebbe dal popolo un magistrato che rivendichi il suo diritto di ingerenza nelle attività di Parlamento e Governo!
“La Magistratura – recita inoltre, all’art 104, la Costituzione – costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Anche il Parlamento ed il Governo – che però non si arrogano la facoltà d’assolvere o condannare alcuno – sono autonomi e indipendenti, ma agiscono, rispettando i metodi della democrazia, in virtù della deputazione concessa dal Popolo, con la funzione di proporre e varare le leggi.
Il primato della politica non lo si acquisisce vincendo un concorso, ma chiedendo il consenso del Popolo.
Non spetta, infine, al magistrato, salvo sollevare la questione di “legittimità costituzionale” di una legge, stabilire la genuinità e la costituzionalità di una legge, sebbene non debba sfuggire che l’aderenza al dettato costituzionale sia già stato vagliato, prima della definitiva promulgazione delle leggi, dalla Presidenza della Repubblica.
 

 

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