Il modello italiano è un precedente da studiare
Senza riserve politiche, senza distinguo diplomatici. I centri di trattenimento extraterritoriali si possono istituire, i migranti si possono trattenere in Albania, i rimpatri si possono eseguire da lì.
Lo ha affermato l’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, nel parere depositato oggi che anticipa la sentenza di Lussemburgo. A condizione che le garanzie individuali siano rispettate. Garanzie che l’Italia ha previsto fin dal primo giorno.
Due anni. Per due anni la magistratura italiana ha bloccato quel modello invocando il diritto europeo. Per due anni una serie di provvedimenti giudiziari ha impedito il funzionamento di centri già costruiti, già operativi, già finanziati.
Per due anni i migranti trasferiti in Albania sono stati riportati in Italia da sentenze che oggi risultano prive di fondamento giuridico. Non lo dice il governo. Non lo dice un partito. Lo dice la fonte stessa del diritto che quei magistrati pretendevano di applicare.
Il paradosso è chirurgico.
I giudici italiani si sono fatti scudo di una normativa europea che non diceva quello che loro sostenevano. Hanno invocato Lussemburgo contro il governo e Lussemburgo ha risposto contro di loro.
Non si tratta di una sconfitta politica: è una smentita tecnica, giuridica, nel merito. Alla smentita politica ci si può sottrarre con un’intervista. Alla smentita giuridica no.
Il tempismo merita un capitolo a parte.
Poche ore prima del parere di Emiliou, Elly Schlein chiedeva pubblicamente lo smantellamento dei centri albanesi perché “contrari al diritto UE”.
Citava proprio la Corte di Giustizia. Quella stessa Corte, per bocca del suo Avvocato generale, le ha risposto in diretta: il protocollo è conforme. Chi fa opposizione con il codice in mano dovrebbe almeno assicurarsi di averlo letto.
Ma il danno vero non è giuridico. È operativo. Due anni di trasferimenti bloccati, di capacità ricettiva inutilizzata, di effetto deterrenza annullato. Migranti con profili di pericolosità sociale riportati sul territorio italiano da ordinanze che oggi si rivelano costruite su un’interpretazione sbagliata del diritto.
Quanti sbarchi in più ha prodotto quel segnale di impunità? Quanti trafficanti hanno registrato che l’Italia costruisce centri e poi non li usa? Due anni in cui il Paese ha pagato strutture senza poterle utilizzare, personale senza poterlo impiegare, accordi diplomatici senza poterli onorare.
E adesso? La domanda che nessuno pone. Chi risponde di quei due anni?
Quale meccanismo di responsabilità si attiva quando un’interpretazione giudiziaria blocca una politica di governo e viene poi smentita dall’autorità giuridica suprema?
La risposta, in Italia, è nota: nessuno. Si può paralizzare un intero modello di gestione migratoria con sentenze fondate su letture errate del diritto comunitario e quando la smentita arriva si volta pagina. Nessuna conseguenza disciplinare, nessuna responsabilità politica, nessun rendiconto.
Il parere dell’Avvocato generale non è vincolante. Ma la Corte di Lussemburgo segue il suo AG nell’ottanta per cento dei casi. Chi volesse scommettere sul restante venti è libero di farlo.
Ma farebbe bene a ricordare che il vento europeo soffia nella stessa direzione: la nuova direttiva rimpatri approvata dal Parlamento europeo conferma la linea. Il modello italiano non è un’eccezione da tollerare. È un precedente da studiare.
Due anni buttati. Non per cautela giuridica, non per tutela dei diritti, non per scrupolo costituzionale. Per cecità ideologica travestita da diritto. Oggi il travestimento è caduto. Resta solo il conto.





