BUTTARLA IN CACIARA
Sta girando nelle bacheche una tesi bislacca e capziosa, volta ad ammantare becera propaganda in una veste paludata e giurisprudenziale, che la avvalori agli occhi di chi cerca riferimenti per formarsi un'opinione nel merito.
La tesi con diverse declinazioni è questa:
«Si vuole votare il SÌ "per cambiare ben 7 articoli della Costituzione (nn. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110), tra i quali quello delle prerogative del Capo di Stato»
E un distillato di ignoranza (giuridica).
Qualche utile precisazione da contrapporre ai molti che 'copiaincollano' senza colpe, colpiti dal testo lirico e tonitriturante
“Ben 7 articoli”: la retorica del numero grande, fallacia quantitativa, fa pensare che siccome sono “ben 7”, allora è grave.
Peccato che la Costituzione italiana sia stata modificata decine di volte dal 1948. La riforma del Titolo V del 2001 ha inciso su oltre 15 articoli. La riforma del pareggio di bilancio del 2012 ha modificato 4 articoli chiave. Nessuno parlò di “stravolgimento della democrazia” solo perché il numero era alto. Il numero degli articoli toccati non dice nulla sulla portata sostanziale della riforma. Conta cosa cambia, non quanti numeri vengono elencati in sequenza per fare impressione.
“Tra i quali quello delle prerogative del Capo dello Stato”
Qui si gioca sporco.
L’art. 87 Cost. disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica: promulgazione delle leggi, nomine, comando delle Forze Armate, presidenza del CSM, ecc.
Dire “si cambia l’articolo sulle prerogative del Capo dello Stato” suona come: “si tocca il garante supremo della Repubblica”.
Ma ogni modifica costituzionale che coinvolga l’art. 87 richiede doppia deliberazione parlamentare (art. 138 Cost.) che può essere sottoposta a referendum, resta sottoposta al controllo della Corte Costituzionale per eventuali conflitti. Non esiste alcun meccanismo occulto che permetta di svuotare le funzioni presidenziali con una manovra a latere.
L’inserimento dell’art. 87 nell’elenco serve solo a evocare un fantomatico sacrilegio istituzionale.
L’omissione strategica: cosa cambierebbe davvero?
L’elenco comprende articoli che riguardano:
ordinamento giudiziario (art. 102),
autonomia e composizione del CSM (art. 104),
competenze del CSM (art. 105),
modalità di accesso alla magistratura (art. 106),
garanzie dei magistrati (art. 107),
funzioni del Ministro della Giustizia (art. 110).
È l’architettura della magistratura, non la demolizione del Quirinale.
Il Presidente della Repubblica continua a presiedere il CSM. La magistratura resta “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104).
Chi cita i numeri ma non entra nel merito evita accuratamente di spiegare cosa cambierebbe nei rapporti tra poteri, e soprattutto evita di spiegare che le modifiche attendono alla formazione di un CSM per i Magistrati requirenti (i PM) che attualmente convivono nell'unico CSM abitato dai colleghi giudicanti, come aveva disegnato tal Dino Grandi nel 1941 con scopi e finalità non proprio inclini a favorire il giusto processo...
La tecnica retorica: evocare il pericolo senza dimostrarlo La frase è costruita così:
“ben 7 articoli”, per cercare una amplificazione emotiva;
“tra cui le prerogative del Capo dello Stato”, quale evocazione simbolica;
nessuna spiegazione tecnica, ovviamente una omissione sostanziale.
È in realtà una comunicazione politica, (propaganda di bassa lega), non una analisi costituzionale. Se davvero si ritiene che la modifica dell’art. 87 mini l’equilibrio dei poteri, si dovrebbe spiegare:
quale funzione presidenziale è compressa;
in che modo;
con quali effetti giuridici concreti.
Senza questo, è solo allarmismo istituzionale del tutto simmetrico al becerume di alcuni comitati per il SI che evocano effetti di metrica opposta come "È il popolo che decide, non le élite".







