ITALIA CONDANNATA
Il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza comprende anche la dimensione digitale e bancaria, che non può essere trattata come una zona franca sottratta a ogni tipologia di garanzia.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato un principio destinato ad incidere profondamente sul sistema dei controlli fiscali italiani: l’Amministrazione finanziaria non può accedere ai conti correnti senza un controllo giudiziario preventivo. Così ha scritto lo studio legale Brocardi in forza di una sentenza dell’8 gennaio 2026.
Fino ad oggi l’Agenzia delle Entrate italiane può ottenere i dati finanziari di qualsiasi contribuente sulla base di una semplice autorizzazione interna rilasciata dai propri dirigenti dell’agenzia. Invece, a seguito di questa sentenza la Corte europea ha sancito che questo meccanismo viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Con un semplice atto amministrativo interno all’agenzia ottengono l’accesso agli estratti conto di qualsiasi contribuente. Invece per fare questo c’è bisogno dell’intervento di un giudice che sancisca la reale necessità dell’indagine sul soggetto prescelto. Quindi tale sentenza impone allo Stato italiano di riformare l’intero sistema, affinché la lotta all’evasione fiscale non avvenga a scapito della privacy di ogni cittadino.
Ad oggi una normativa del lontano 1972 e 1973, precisamente con gli art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e art. 32 d.P.R. n. 600/1973, ha consentito l’accesso ai dati bancari di chiunque subordinandolo ad una pura e semplice autorizzazione del direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Questo, però, è un puro e semplice atto amministrativo che la Corte europea censura proprio in quanto irregolare e si arriva al solito italico refrain: l’ufficio che dispone il controllo è lo stesso che ne valuta la legittimità, senza alcun vaglio esterno. A Roma dicono che è come chiedere all’oste: com’è il tuo vino?
La Suprema Corte ha stabilito che solo un provvedimento di natura giurisdizionale può garantire una tutela adeguata, trattandosi di informazioni che appartengono al nucleo più intimo della vita privata di un individuo e, come se ciò con bastasse, il cittadino non può rivolgersi a un giudice per impedire o contestare l’accesso ai propri dati bancari nel momento in cui esso avviene.
Orbene attendiamo che le due “signore” della politica italiana facciano a gara a provvedere con un rapido progetto di legge che indichi in modo netto e chiaro le motivazioni che giustificano l’accesso ai dati bancari del contribuente; stabiliscano l’obbligo di un provvedimento che dovrà essere motivato e proporzionato oltre a dare al contribuente la possibilità di adire un giudice anche prima e/o a prescindere dall’emissione di un accertamento; infine un controllo giurisdizionale effettivo sulle modalità di svolgimento delle indagini.







