Arriva la prima batosta per il fronte del NO. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal «Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia», che in sostanza chiedeva che non si votasse più il 22-23 marzo.
In effetti, ci sarebbe da ridere. Già a metà novembre la Corte di Cassazione aveva confermato quelle date e proclamato la legittimità dei quesiti, quelli che vedremo impressi sulle schede. Poi, siccome al Comitato promotore suddetto non piacevano quei quesiti, ha preteso che il Tar sigillasse le urne di marzo per dare tempo alla Corte di Cassazione di esprimersi su quelli formulati da loro (forse rectius, dall’ANM).
Il TAR si è così espresso: «La pretesa dei ricorrenti è destituita di ogni fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga a un precetto normativo primario chiaro da un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori e sottoposto alla Corte di Cassazione)». Una pietra tombale.
Si impone una precisazione. Anche la giustizia amministrativa ha il suo organo di autogoverno, che però non è il CSM, ma il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che prevede anch’esso giudici togati amministrativi e membri laici nominati dal Parlamento, questi ultimi in percentuale leggermente inferiore a quelli presenti nel CSM.
Gli interessi dei magistrati amministrativi sono tutelati dall’ANMA (Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi), ente ben diverso e distinto dall’ANM, che si occupa dei magistrati ordinari. L’ANMA ha sempre rivendicato, come è giusto che sia, l’autonomia della magistratura amministrativa, ma raramente entra in conflitto con la politica, sebbene la sua giurisdizione verta su provvedimenti amministrativi che nella stragrande maggioranza dei casi sono emanati proprio da organi di natura politica (sindaci, consigli comunali, ministri, etc.). Avete mai sentito sbraitare il presidente o il segretario generale dell’ANMA? Io no.
Quindi, perché il TAR Lazio ha bocciato il ricorso? Semplicemente perché la giustizia amministrativa decide sempre secondo diritto, e soprattutto senza il condizionamento di rissose strutture autoreferenziali.







