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OPINIONI

UNA RIFORMA CHE VA BEL BEN OLTRE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

UNA RIFORMA CHE VA BEL BEN OLTRE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

 
Non si tratta di una riforma che interessa solo una piccola percentuale (20 passaggi/anno) di magistrati/PM che chiedono di passare da una sponda all'altra dell'aula...
La riforma costituzionale della Giustizia (legge costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, Serie Generale n. 253), nota come "riforma Nordio", modifica diversi articoli della Costituzione italiana (tra cui 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) per introdurre la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.
In sintesi.
Il CSM è sdoppiato: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, con propria composizione e governance. Questa separazione mira a garantire maggiore imparzialità e terzietà, evitando il passaggio o la confusione tra chi accusa e chi giudica. L'articolazione prevede anche nuove regole per le nomine, i trasferimenti e le questioni disciplinari, con un'Alta Corte dedicata.
I componenti magistrati dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura (uno per giudicanti e uno per requirenti) non saranno più eletti dai colleghi, ma selezionati tramite sorteggio da una platea ristretta che include magistrati in servizio con requisiti di professionalità e anzianità stabiliti dalla legge ordinaria attuativa (da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della riforma). La composizione è per 2/3 togati (estratti a sorte tra magistrati della rispettiva carriera) e per 1/3 laici (professori universitari ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio, estratti da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune).
L’obiettivo dichiarato del sorteggio è ridurre il potere delle correnti interne alla magistratura e aumentare l’indipendenza del sistema, evitando tensioni e conflitti di interesse. Il sorteggio sarà dunque una selezione casuale ma limitata da requisiti di anzianità, esperienza e professionalità; i sorteggiati, trascorsi 4 anni di nomina, non potranno essere risorteggiati.
 Creazione di un’Alta Corte disciplinare.
La sua istituzione è una delle novità fondamentali della riforma costituzionale. Ha competenza esclusiva in materia di giudizi disciplinari nei confronti di tutti i magistrati, sia giudicanti sia requirenti, sostituendo la precedente competenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'Alta Corte è composta da 15 giudici con diversa provenienza e modalità di nomina, concepita per garantire equilibrio e terzietà:
- 3 membri sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esperienza;
- 3 membri sono estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune;
- 6 membri sono magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio e con esperienza in funzioni di legittimità, estratti a sorte tra i magistrati di tale categoria;
- 3 membri sono magistrati requirenti con requisiti analoghi e con esperienza di funzioni di legittimità, anch’essi estratti a sorte.
Il mandato dura 4 anni e non è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti laici.
Le sentenze di primo grado dell'Alta Corte possono essere impugnate davanti alla stessa Alta Corte, che si riunisce però in composizione differente, escludendo i membri che hanno deciso in primo grado, garantendo così un doppio grado di giudizio interno. La legge ordinaria definirà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi giudicanti e le procedure, assicurando una rappresentanza equilibrata tra giudicanti e requirenti.
Questa struttura rappresenta un elemento di innovazione finalizzato a rendere più efficace, trasparente e imparziale il controllo disciplinare sui magistrati, sia giudicanti che requirenti.
 Superamento del sistema attuale con doppia funzione giudicante/requirente. Viene modificato l'articolo 104 (e altri correlati) per riconoscere ufficialmente due carriere separate, ognuna con un proprio Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) autonomo e indipendente, pur entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Questo significa che i magistrati sceglieranno la funzione giudicante o requirente all'ingresso in carriera e la manterranno per tutta la vita professionale.
Ogni carriera avrà percorsi professionali, progressioni, trasferimenti e valutazioni separati, disciplinati da leggi ordinarie.
Nota: La riforma non introduce modifiche alla responsabilità civile dei magistrati, che rimane regolata dalla legge n. 18/2015 (modifica alla legge Vassalli n. 117/1988). Tale aspetto prevede responsabilità solo per dolo o colpa grave, con eliminazione del filtro discrezionale per le cause contro lo Stato e azione di rivalsa possibile solo dopo condanna dello Stato, ma non è parte di questa riforma costituzionale. Eventuali integrazioni future potrebbero essere introdotte con leggi separate.

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