
di Nino Orlandi
In nome del popolo italiano. Questa la frase che il Giudice pronuncia come preambolo di ogni sentenza. Il che significa che, se è vero che la norma penale deve essere applicata dal giudice, è altrettanto vero che, nell’applicarla al caso concreto, il giudice deve interpretarla tenendo conto della sensibilità di quel popolo di cui si evoca la presenza.
Nei giorni scorsi il Tribunale Penale di Spoleto ha condannato Nicola Alemanno, sindaco di Norcia – comune ancora in stato d’emergenza dopo il disastroso terremoto del 2016 – ad anni uno e mesi sei di reclusione. Senza nemmeno concedergli la sospensione condizionale.
Beh, si dirà, magari se lo meritava. Giudicate voi: la gravissima colpa di Alemanno è stata quella di concedere alla locale pro loco di edificare, sul terreno dove sorgeva il municipio, un prefabbricato di sei metri per otto. E di poggiarlo su una pedana di cemento.
Non sto ad elencarvi le norme di legge ed i provvedimenti del commissario che consentono la realizzazione di opere precarie per esigenze di natura sociale o relative aI servizi pubblici. E non voglio annoiarvi con la storia che l’opera è agevolmente smontabile e rimuovibile. Né voglio riportare tutte le dichiarazioni dei testi sentiti al processo, che hanno coralmente scagionato il sindaco. Né tanto meno ricordare che il manufatto sarebbe stato necessario per avere un luogo destinato alla informazione.
Magari si dirà che non spetta ai testimoni qualificare un fatto, cioè dire se si tratti o meno di un fatto previsto come reato. Quel che però è certo è che dalle dichiarazioni dei testimoni è emersa la totale mancanza di dolo da parte di Alemanno.
Buona fede e mancanza di interessi materiali o di altra natura sono però emersi in modo palese ed evidente. Ed allora, dato che ogni reato, per avverarsi ed essere soggetto a sanzione, deve comprendere un elemento materiale ed uno soggettivo, ci pare di poter dire che nel nostro caso di dolo non si può certo parlare.
Con la conseguenza che il reato non c’è. E l’imputato non può essere quindi ritenuto colpevole. Il Tribunale a nostro avviso avrebbe potuto, a rigor di legge, ritenere quanto meno non adeguatamente provato l’elemento psicologico del reato.
Se poi il “rigor di legge” fosse stato interpretato secondo la sensibilità di quel “popolo italiano”, in nome del quale (non “in nome della legge”, viene amministrata la giustizia, secondo noi il Tribunale avrebbe “dovuto”, no “potuto”, ritenere inesistente l’elemento psicologico del dolo. E quindi inesistente il reato.
Aggiungiamo che il Tribunale si è riservato 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza. Attendiamo quindi di leggerle per capire meglio quale iter logico abbia seguito per arrivare alla condanna. .
Intanto, anche senza che la sentenza sia stata motivata, il sindaco – grazie a una delle peggiori leggi, la “Severino”, votate da un Parlamento in evidente crisi di identità costituzionale – verrà sospeso dalla carica.
Certo una fattispecie del genere, già di per sé paradossale lo diviene ancor più, allorché il malcapitato Sindaco, presunto innocente, fino al giudizio di Cassazione, viene cacciato “in nome del popolo italiano” dalla carica a cui il popolo lo aveva eletto, ai sensi della “legge Severino”.
Speriamo che la Corte d’Appello rimuova questa sentenza e che il ministro Nordio ponga fine alla nefasta vita di una nefasta legge.





