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PERCHÉ UN REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo sul referendum sulla legge elettorale italiana.

di Sergio Bagnasco

In un momento in cui tante persone e famiglie non arrivano a fine mese, sembra una scelta marziana occuparsi di legge elettorale, però è proprio questa legge che determina la formazione del Parlamento in cui si prendono quelle decisioni che impediscono a tanti concittadini di arrivare a fine mese. Un Parlamento composto da persone scelte dagli elettori risponde agli elettori; un Parlamento composto da nominati dalle segreterie di partito risponde alle segreterie.

L’attuale legge elettorale, nota con il nomignolo Rosatellum, dal nome del suo ideatore, Ettore Rosato, è stata approvata nel 2017.

Il Parlamento che approvò il Rosatellum, con ben 8 voti di fiducia, fu l’ultimo dei tre parlamenti eletti con il cosiddetto Porcellum, che la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale in più punti.

Sin dal 2017 iniziarono i tentativi di ottenere un giudizio d’incostituzionalità sulla nuova legge elettorale.

Dopo aver tentato con i ricorsi giudiziari, per diversi dei quali siamo ancora in attesa di una decisione, di sollevare la questione d’incostituzionalità dell’attuale legge elettorale, constatata l’inerzia del Parlamento precedente e l’immobilismo dell’attuale Parlamento, non resta altro da fare che imboccare la strada del referendum abrogativo.

Referendum che deve essere avviato adesso per evitare che si torni a votare col Rosatellum.

Il referendum è necessario per affermare il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti; diritto già confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 2014, relativa al Porcellum, ma disatteso dal Parlamento che ha approvato il Rosatellum riproducendo, con altre modalità, la stessa caratteristica incostituzionale del Porcellum, vale a dire un Parlamento in cui agli eletti manca il sostegno diretto degli elettori perché i partiti si sono sostituiti agli elettori nella scelta dei candidati.

Se non riaffermiamo questo diritto, rischiamo che, nel caso di approvazione definitiva della riforma costituzionale per l’elezione diretta del “Capo del Governo”, arrivi una nuova legge elettorale che trasformi del tutto i parlamentari in “collaboratori” del capo partito, assoggettando completamente il Parlamento alla volontà dell’Esecutivo. Nel caso di bocciatura della riforma costituzionale rischiamo, invece, di tornare a votare col Rosatellum, magari trasformato dalla maggioranza in senso più maggioritario.

Perché il ROSATELLUM non rispetta la volontà degli elettori

Per comprendere perché la legge elettorale vigente non rispetta la volontà degli elettori, occorre comprendere come funziona.

Il Rosatellum, rivisitato con legge n. 51/2019 per adattarlo alla proposta riduzione del numero dei Parlamentari, consiste in una legge elettorale mista in cui 3/8 dei seggi sono assegnati in collegi uninominali con metodo maggioritario e 5/8 dei seggi sono assegnati con metodo proporzionale tra le liste di candidati ammesse alla ripartizione dei seggi.

Collegio uninominale maggioritario significa che ogni lista o coalizione di liste propone agli elettori in ogni collegio uninominale un solo candidato e il seggio dovrebbe andare al candidato più votato.

In realtà, il candidato è eletto con i voti dati alle liste plurinominali collegate. Pertanto, è la competizione tra liste nei collegi proporzionali che determina l’elezione del candidato uninominale.

La lista o la coalizione che prende più voti nella quota proporzionale determina l’eletto nel collegio uninominale.

Le liste plurinominali consistono in brevi elenchi di candidati presentati da una formazione politica. Queste liste sono bloccate: l’elettore non può scegliere il candidato che preferisce all’interno di ciascuna lista. Queste liste sono sempre collegate a un candidato uninominale.

Chi vota una lista, vota anche il candidato uninominale, cosicché in Parlamento abbiamo deputati e senatori che non hanno preso alcun voto diretto o che hanno raccolto meno voti rispetto a chi non è risultato eletto.

Se l’elettore vota solo un candidato uninominale, questo voto è ripartito tra le liste che sostengono quel candidato in proporzione ai voti che gli altri elettori hanno dato a queste liste. In sostanza, a definire l’esito del voto di un elettore è in questo caso la scelta effettuata da altri elettori.

In sintesi, l’elettore che vota un partito

– non ha la possibilità di esprimere una preferenza tra i candidati,

– non può differenziare il proprio voto tra lista proporzionale e candidato uninominale,

e, per ulteriore beffa,

– con un meccanismo automatico il voto sarà trasferito al candidato uninominale collegato, che potrebbe non essere gradito all’elettore.

Se l’elettore vota solo un candidato uninominale,

– il suo voto sarà trasferito sulla lista o sulle liste collegate, che potrebbero avere candidati non graditi all’elettore

– il suo voto con un meccanismo matematico sarà ripartito tra le liste di partito collegate, sulla base delle preferenze espresse dagli altri elettori. Liste che l’elettore ha deliberatamente scelto di non votare. Saranno, quindi altri elettori a decidere la destinazione del voto espresso da altro elettore.

Così, il voto non è uguale, non è libero, non è diretto e non è personale. Votare diventa come giocare a una slot machine taroccata per non far mai vincere il giocatore.

Questo sistema rispetta solo la volontà dell’elettore che non vota.

La legge elettorale è finalizzata a violare sistematicamente la volontà espressa dall’elettore, al fine di predeterminare l’elezione dei candidati prescelti dai capi partito, escludendo il popolo sovrano che concorre parzialmente solo a determinare la consistenza degli eletti di un partito.

Inoltre, il legislatore ha introdotto delle perfide soglie legali per concorrere alla ripartizione dei seggi. Concorrono alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano a livello nazionale il 3%, o il 10% per le coalizioni a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 3%. Le liste che prendono meno dell’1% non concorrono al superamento della soglia di coalizione. Però, se una lista coalizzata prende più dell’1% ma meno del 3% allora i voti presi da questa lista saranno ripartiti tra le altre liste della coalizione.

Un esempio aiuterà a capire le perversioni del legislatore.

Immaginate una coalizione che chiamiamo Z; Z è composta da A, B, C, e D.

A prende il 10%; B prende il 2%; C prende il 2,5%; D prende lo 0,9%.

La coalizione Z quindi totalizza il 14,5%, perché D avendo preso meno dell’1% non partecipa a determinare la quota di coalizione.

Però i seggi vanno solo ad A perché è l’unica lista ad aver superato il 3%. Quindi, A avrà il 14,5% dei seggi pur avendo preso solo il 10% con il risultato molti elettori hanno inconsapevolmente rafforzato un partito diverso da quello votato, sebbene la legge pretenda che ogni formazione politica presenti un proprio programma e capo politico.

L’elettore non sa mai che fine fa il suo voto e cosa effettivamente stia votando. Certamente non il candidato e sovente neanche un programma.

Un candidato, inoltre, può presentarsi in un solo collegio uninominale ma anche in 5 collegi plurinominali, con la conseguenza che potrà risultare eletto in più collegi, al punto che la legge prevede anche il caso che si esauriscano tutti i candidati in un collegio e in tal caso si ricorrerà a candidati di altri collegi per assegnare il seggio; così i voti di un collegio vanno a finire in altro collegio senza che i votanti conoscano il beneficiario dei loro voti.

In definitiva,

– chi vota solo un candidato uninominale, vota anche le liste a esso collegate;

– chi vota solo una lista proporzionale, vota anche il candidato uninominale;

– chi vota il candidato uninominale e una lista plurinominale collegata, sa solo che concorre a eleggere il candidato uninominale, ma non sa chi concorre a eleggere nella quota proporzionale. Infatti, se un Partito supera il 3% parteciperà alla ripartizione dei seggi, ma in seggi spettanti saranno assegnati nei collegi in cui è stato ottenuto il miglior risultato in base alla classifica nazionale. Ne consegue che il voto dato a una lista di Brescia può determinare l’elezione di un candidato della stessa lista a Bari. Le liste, apparentemente corte, sono in realtà costituite da tutti i candidati del Partito a livello nazionale e persino dai candidati delle eventuali liste coalizzate. Una condizione analoga a quella prevista dal Porcellum e già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale che nella sentenza n. 1/2014 scriveva “le condizioni stabilite dalle norme elettorali sono tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti (…) incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”

Ancora una volta, la legge elettorale priva l’elettore del diritto di scelta dei propri rappresentanti e azzera la rappresentatività del Parlamento, che nei fatti è composto da collaboratori scelti dai capi partito. Per queste ragioni riteniamo che sia necessario intervenire sulla legge elettorale affinché l’elettore sia “libero e garantito nella sua manifestazione di volontà sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza” (Corte costituzionale sentenza n. 203/1975). Se non esiste questa libertà di scelta tra i candidati, allora i partiti “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che rappresenta una delle principali espressioni della sovranità popolare” (Corte cost. sentenza n. 1/2014)!

Quali obiettivi raggiungiamo col Referendum abrogativo sulla Legge elettorale per la Camera e per il Senato

Il referendum abrogativo può solo cancellare una legge o parti di essa, senza aggiungere alcunché. La legge elettorale non può essere abrogata del tutto perché essendo una legge necessaria per la formazione di organi costituzionali deve sempre esserci una legge elettorale applicabile.

Il referendum, dunque, eliminando delle parti, deve portare a una legge residuale perfettamente applicabile. Questi paletti, ovviamente, pongono dei limiti all’azione referendaria, però col referendum riusciamo a ripulire la legge dai maggiori vizi di incostituzionalità.

La proposta di referendum interviene sul testo vigente per

abrogare le norme che prevedono il cosiddetto “voto congiunto obbligatorio”, vale a dire il trasferimento del voto dato a una lista plurinominale al collegato candidato uninominale e viceversa.

Abrogare il meccanismo della “ripartizione del voto” in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale è ripartito tra le liste collegate in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata.

Queste due modifiche comportano che il voto dato a una lista sarà conteggiato solo ai fini dei seggi spettanti alla lista, i candidati uninominali saranno eletti solo sulla base dei voti diretti da essi raccolti.

La proposta di referendum, inoltre, abroga le soglie di sbarramento per concorrere alla ripartizione dei seggi per garantire più pluralismo e ridurre la dispersione di voti validi; abroga la possibilità di candidarsi in 5 collegi plurinominali, per ridurre il potere degli apparati di partito nel predeterminare la formazione del parlamento; abroga l’esonero dalla raccolta delle firme per le formazioni già presenti in Parlamento, ponendo così tutte le forze politiche allo stesso livello nella fase di avvio della campagna elettorale.

Oltre a queste modifiche referendarie, Il Comitato Referendario proporrà una Legge di iniziativa popolare per l’abolizione delle liste bloccate, introducendo la preferenza, come d’altra parte aveva fatto la Corte costituzionale con sentenza n. 1/2014. E’ singolare che nel nostro sistema la preferenza è prevista a tutti i livelli dal Comune al Parlamento europeo, con l’unica eccezione del Parlamento nazionale.

Non si comprende la ragione di tale esclusione mentre risulta chiarissimo che tale esclusione ha reciso il rapporto tra rappresentati e rappresentanti, rendendo i rappresentanti dei subordinati al capopartito che decide sulla candidatura di ciascuno e sulla sua collocazione in posizione favorevole per essere eletto.

Tutto ciò limita fortemente l’autonomia del parlamentare, in palese contrasto con l’art. 67 della Costituzione. Il parlamentare cooptato in tale modo non si sentirà in dovere di rispondere agli elettori, ma al capopartito da cui difende la sua elezione e il suo futuro politico.

Molte persone sono impegnate nella campagna referendaria per abrogare l’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum.
Si devono raggiungere in poco tempo, entro il 15 settembre, 500.000 firme.
I quesiti, ispirati alle idee e alle lotte del compianto senatore Felice Besostri, hanno come obiettivo quello di restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti modificando quelle norme che sostanzialmente attribuiscono alle segreterie dei Partiti il potere di scegliere i parlamentari fra persone che non conosciamo e non ci conoscono.
Per facilitare la raccolta delle firme, che si raccolgono su moduli cartacei, SI PUO’ FIRMARE ANCHE ONLINE con SPID o CIE entrando in questo link:
www.iovoglioscegliere.it/prima-di-firmare
N.B. Purtroppo usando il sistema ONLINE occorre versare 1,9 Euro per la firma dei 5 moduli in quanto il Comitato ha dovuto utilizzare una piattaforma privata, visto che quella pubblica e gratuita non è stata messa a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Confidiamo che non saranno due euro a fermarci; la democrazia vale molto ma molto di più!
Chi lo desidera può firmare con le cennate modalità e girare questo articolo ai propri contatti per favorire il maggior numero di adesioni possibile.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.iovoglioscegliere.it

 

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  • Redazione

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