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LA RIFORMA CARTABIA, TRA PROCEDIMENTO CIVILE E PENALE

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di Riccardo Renzi[1]

Molto spesso quando bisogna far passare una riforma o una legge divisive per il Parlamento italiano, è buon costume esclamare che a chiedercelo è l’Europa. Tornando indietro sino all’ottobre del 2021, possiamo affermare che si è andati anche oltre a tale modus operandi, l’allora Ministro della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia, arrivò ad affermare: «La riforma della giustizia è il pilastro su cui poggia l’interno PNRR. Se fallisce questa rifirma, molto semplicemente, noi non avremo i fondi europei». Detta così, non sembra esagerato leggere l’affermazione quasi come un ricatto. Ma cosa ci chiedeva realmente l’Europa? La Commissione Europea si era espressa mediante il Country Report del 2019, nel quale si sottolineava come in Italia i procedimenti civili fossero lenti e macchinosi, e come quelli penali fossero scarsamente efficaci contro la lotta alla corruzione. Si consigliava perciò di intervenire sulla normativa procedurale per ridurne le tempistiche, mentre alcun accenno si faceva alla riforma della giustizia. Il Governo Draghi recepiva e interpretava queste indicazioni, concordando sulla lentezza dei processi, come una minaccia per la competitività delle imprese italiane e un fattore di scarsa attrattiva per investitori esteri. Così si decise di intervenire rapidamente per aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei processi civili e penali. La Cartabia per attuare la riforma mise all’opera tre commissioni:

  • la prima diretta dal presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, la quale aveva il compito di proporre emendamenti al disegno di legge sul processo penale in quel momento in elaborazione presso la Camera dei Deputati;
  • la seconda era quella diretta dal prof. Francesco Paolo Lusio, la quale aveva il compito di proporre emendamenti al disegno di legge sul processo civile che in quel momento era presso il Senato della Repubblica;
  • la terza ed ultima era diretta dal prof. Massimo Luciani, a questa concernevano le modifiche da apporre al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, ormai da molto tempo ferma presso la Camera dei Deputati.

Nell’immediato si diede maggiore priorità alla riforma del processo civile, poiché era la questione più spinosa legata al PNRR. La relazione PNRR di quell’anno prevedeva una riduzione delle tempistiche del procedimento civile del 50% e ciò avrebbe comportato che: «la dimensione media delle imprese manifatturiere sarebbe cresciuta del 10%». Alla riforma era direttamente collegata la crescita economica del Paese. Non si comprende bene quale fosse la relazione tra la riforma e tali dati di crescita economica. Però è certo che nella visione dell’allora governo la riforma doveva essere più funzionale per le imprese e gli investitori, che alla soddisfazione di diritti individuali. Del resto la riforma non ha riguardato la giustizia civile, bensì il procedimento di cognizione ordinario, ignorando totalmente che le procedure relative alle domande di protezione internazionale, le amministrazioni di sostegno e tutela, le controversie famigliari costituiscono il 50% delle pendenze di tal settore.

Veniamo ora alla riforma del procedimento penale, la quale è arrivata con netto ritardo rispetto quella del civile. Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto – Legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, il quale è andato a modificare il procedimento penale[2]. La riforma, proprio come quella del civile, ha il compito di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti penali entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Cerchiamo però di capire quali sono le reali novità apportate dalla riforma in materia penale:

  • in primo luogo si è puntato ad un ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte: alcuni reati contro la persona, alcuni delitti contro il patrimonio, ma anche altri reati per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio, oggi sono punibili solo nel caso in cui sia presentata querela dalla persona offesa;
  • in secondo luogo si è attuata la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Si è deciso di ampliare il catalogo dei reati per i quali è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova ed è stata estesa al Pubblico Ministero;
  • in terzo luogo si è intervenuti anche sulle indagini preliminari. Si è fissata una soglia alla durata massima delle indagini, corrispondente ad un anno per i reati, in sei mesi per le contravvenzioni e in un anno e sei mesi per i reati più gravi;
  • in quarto luogo è stato introdotto il processo penale telematico. Si è deciso di introdotte disposizioni che prevedono l’obbligatorietà e l’esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, nonché le notifiche presso il domicilio digitale dell’imputato;
  • un punto fondamentale  relativo alla previdibilità della condanna. «Sia il Pubblico Ministero, sia il Giudice per l’Udienza Preliminare devono informare il loro agire alla regola della ragionevole previsione della condanna. In particolare, il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; il Giudice per l’udienza preliminare pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»[3];
  • un intervento rilevante relativo al patteggiamento, che ha previsto la possibilità di estendere l’applicazione della pena su richiesta della parti anche alle pene accessorie, alla loro durata e alla confisca facoltativa;
  • un fondamentale intervento sul giudizio di appello, con il quale è stata prevista l’inappellabilità di alcune sentenze.

Sono poi da menzionare alcuni interventi minori in materia di misure sostitutive della pena, pagamento delle pene pecuniarie, giustizia riparativa e diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini[4].

Per vedere i risultati tangibili di tale riforma, statisticamente parlando, bisognerà aspettare la fine del 2026.

 

[1] Istruttore direttivo Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo.

[2] La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa, a cura di Giorgio Spangher, Pisa, Pacini giuridica, 2022, p. 34.

[3] E. Battaglia, La c.d. Riforma Cartabia: le novità del processo penale, https://cms.law/it/ita/publication/la-c.d.-riforma-cartabia-le-novita-del-processo-penale

[4] Quest’ultimo intervento ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 (Legge sulla Privacy).

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  • Redazione

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