
di Gianito Caldararo
L’approvazione della norma che disciplina la pubblicazione degli atti processuali (art. 114 del codice di procedura penale) disposizione rubricata ” divieto di pubblicazione di atti e immagini “, prevede il divieto di pubblicare , integralmente o per estratto , delle ordinanze di custodia cautelare. Come noto, la Ordinanza di custodia cautelare è il provvedimento con il quale il giudice applica, su richiesta del Pubblico Ministero, una misura cautelare all’indagato/imputato, sia essa una misura cautelare di carattere interdittivo, di natura custodiale o meno.
La norma ha subito scatenato fortissime polemiche tra chi ha parlato di una vera e propria ” legge bavaglio” alla libertà di informazione e chi, invece, considera l’intervento ispirato a rafforzare la presunzione di non colpevolezza. In questa intensa polemica, non si dice che la norma in questione costituisce adempimento di adeguamento e attuazione dell’art. 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva europea.
In concreto il decreto legislativo, che recepisce la delega assegnata al Governo, attua il divieto della pubblicazione, integrale o per estratto, del testo del provvedimento con cui si dispone la custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero , come specifica il comunicato del Consiglio dei ministri, ” fino al termine della udienza preliminare “.
E’ stato fatto osservare che si torna indietro a quanto stabilito dalla riforma del 2017 dell’allora ministro Andrea Orlando, secondo cui le ordinanze sono pubblicabili senza limiti. Con le nuove regole, invece, ad essere pubblicabile sarà soltanto il contenuto dell’atto e potrà essere fedelmente riportato solo il capo di imputazione per esteso.
La ragione di fondo a sostegno di tale norma è la salvaguardia della presunzione di innocenza dell’indagato, dal momento che si è ancora nella fase iniziale delle indagini e non è stata ancora accertata giuridicamente la colpevolezza. Una norma, secondo i sostenitori, che mira ad evitare ” lo sputtanamento ” dell’indagato, come è avvenuto nel passato, quando le ordinanze di custodia cautelare venivano pubblicate integralmente, con tutte le intercettazioni, molte delle quali riguardanti la vita privata dell’indagato e senza alcuna connessione con i fatti dei reati contestati.
I sostenitori della norma hanno ricordato di come i giornalisti italiani sono abituati a soffermarsi sulle notizie di particolare ” prurito “, di sapore scandalistico e sempre meno ad una informazione scevra di notizie ” piccanti “. Infatti, da un sondaggio, anche se un po’ datato, emerge che il 70% degli italiani ritengono che i giornalisti facciano poco per veicolare una informazione buona, corretta e professionale. Che in materia di informazione nel campo giudiziario è doveroso ricercare e pubblicare ogni notizia si ritiene di ” pubblico interesse “, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Nel passato, abbiamo assistito alla ” gogna mediatica ” degli indagati e che dopo lo “sputtanamento” il tutto è stato archiviato, ma gli indagati sono rimasti infangati per tutta la vita. Qualcuno, ha ricordato il caso del ministro Lupi, quando è stato tirato in mezzo per il figlio per aver ricevuto un regalo il giorno della sua laurea; il caso ancor più clamoroso della ex ministra Guidi , con la pubblicazione di intercettazioni ” privatissime ” con il suo fidanzato. Un vergognoso clamore, fino ad indurla alle dimissioni da ministro allo Sviluppo economico, per poi vedere, a distanza di qualche mese dal clamoroso gossip, l’archiviazione per la totale assenza della pur minima notizia o esistenza di reato.
In breve sintesi, la norma mira solo, come viene specificato nel comunicato del Consiglio dei ministri: ” Al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articolo 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21-24-e 27 della Costituzione “. Sul fronte del mondo dei giornalisti si sostiene che trattasi di norma ” bavaglio “.
Infatti, l’Ordine nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che ” il divieto pubblicare anche solo ” stralci ” delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione al diritto di cronaca “. Da parte dei sostenitori della norma, si fa osservare di come nel passato sui siti web dei giornali veniva pubblicato il testo completo dell’ordinanza cautelare, con tutti gli annessi e connessi.
Ora il testo deciso dal governo sarà sottoposto alla lettura e agli eventuali suggerimenti, però non vincolanti, delle due Commissioni Giustizia di Camera e Senato entro sessanta giorni. In tale sede vedremo ancora una battaglia infuocata tra i giustizialisti e i garantisti e i pseudo-giustizialisti e pseudo -garantisti. Ma tale argomento non è il solo tema caldo che caratterizza il mondo della Giustizia. Quello più spinoso e caldo è quello della separazione delle carriere, mentre il Procuratore capo di Napoli, Gratteri, continua a demolire nel merito le riforme della ex ministra alla giustizia, Cartabia (“ il governo dei migliori “) e quelle dell’attuale ministro Carlo Nordio.
Però, nessuno del Governo Meloni che interviene a confutare le argomentate e puntuali ragioni di merito portate avanti dal Procuratore Gratteri.





