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LO SCIOPERO DIRITTO STRUMENTO DEI LAVORATORI, CHE NON VA DANNEGGIATO ABUSANDO

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di Antonio Foccillo

So di toccare un tema abbastanza scabroso e anche qualche amico non sarà d’accordo con me, ma credo che un po’ di memoria storica non guasta in un mondo che l’ha seppellita.

Dopo l’ultimo sciopero si è riaperta la discussione, per altro mai sopita, su come intervenire per limitare questo diritto, in quanto tale diritto cozzerebbe con quelli di altri cittadini. Tantissimi articoli contro questa forma di protesta, ma nessuno si è mai scandalizzato del fatto che le aziende hanno interesse a mantenere questo stato di crisi nei rapporti relazionali in modo da risparmiare.

Non voglio giustificare né difendere nessuna sigla, ma credo che qualche riflessione più oggettiva vada fatta.

Voglio partire da una precisazione di merito: lo sciopero è la più importante forma di lotta a disposizione dei lavoratori per dar voce alle loro rivendicazioni. Nacque, anche se vi sono di varie tesi ed interpretazioni, fra la fine del secolo ‘800 e l’inizio del secolo ‘900.

Il cammino che ha portato alla conquista di questo diritto non è stato facile e per lungo tempo la risposta alla protesta degli scioperanti è stata la repressione.

Soltanto verso la fine dell’Ottocento, quando i lavoratori hanno fatto ricorso sempre più frequentemente all’astensione dal lavoro per rivendicare i propri diritti, si è delineata una certa tolleranza.

In Italia le prime manifestazioni di protesta dei lavoratori per le misere condizioni di vita iniziarono subito dopo l’unificazione del Paese, interessando sia le campagne del Sud sia le fabbriche del Nord.

I conflitti sociali divennero ancora più aspri nei primi anni del XX secolo e più volte sfociarono in scioperi generali.

Agli inizi del Novecento, in seguito all’introduzione di riforme tese a migliorare le condizioni di lavoro (orario, tutela delle lavoratrici durante la gravidanza, età minima a 12 anni per l’impiego dei fanciulli), vennero riconosciute anche alcune libertà fondamentali, tra cui il diritto di sciopero, ritenuto uno strumento lecito durante le lotte sindacali.

 

In Italia lo sciopero era considerato reato nel codice penale sardo del 1859. Solo, nel 1989, con l’emanazione del codice penale Zanardelli non lo fu più, salvo quello violento ed anche dopo quel codice penale non è stato pienamente riconosciuto fino al 1904, quando la Camera del Lavoro di Milano organizzò uno sciopero generale (di tutte le categorie lavorative) per partecipare ad una discussione politica di quel momento.

Con il Codice Rocco del 1930 si ritornò alla repressione dello sciopero considerandolo un delitto contro la pubblica amministrazione per l’interruzione di un pubblico servizio.

Soltanto con l’entrata in vigore della Costituzione lo sciopero è stato riconosciuto come un diritto. Tale diritto è stato inserito all’articolo 40 della Costituzione che rimanda al legislatore ordinario la regolamentazione della libertà di sciopero.

La formula adottata dell’articolo 40 della Costituzione per garantire questa libertà è ampia, piuttosto generica, e dato che il legislatore non ha provveduto tempestivamente a disciplinare l’esercizio del diritto di sciopero, di fatto l’ambito e le forme accettabili si sono delineate poco per volta.

Lo sciopero, quindi, è un diritto e ne consegue che il lavoratore se si astiene dalla prestazione lavorativa non può essere considerato inadempiente.

Piero Calamandrei scrisse: “Il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di libertà di organizzazione espresso nell’art.39 cost. ed in particolare all’organizzazione sindacale, un forte strumento di effettività dando allo sciopero il ruolo di strumento giuridico atto a rimuovere la disuguaglianza sociale effettiva che caratterizza la posizione del prestatore nei rapporti con il datore di lavoro.[1] […]. La qualificazione del diritto di sciopero come diritto pubblico di libertà, intendendo con questo diritto il complesso delle leggi che regolano l’organizzazione e l’attività dello Stato e dei suoi enti nei rapporti tra loro stessi e con i privati, individua l’ambito di applicazione della norma nel rapporto fra Stato e cittadino, nel senso del divieto di emanazione di alcun provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti tale diritto[2]”.

Uno dei primi problemi che fu posto riguardava l’individuazione dei limiti cui l’esercizio del diritto deve soggiacere, in quanto, la Costituzione nulla dice in proposito.

In questa situazione di vacatio legis un ruolo importante l’ha svolto la giurisprudenza che ha portato all’individuazione di una serie di limiti.

In primis ha elaborato la teoria “del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici” secondo cui al danno subito dall’imprenditore corrisponde la perdita di retribuzione da parte dei lavoratori.

Questa teoria, però, ha lasciato dubbi, perché la determinazione del danno sarebbe affidata all’arbitrio dell’interprete e la qualificazione del danno, senza una legge che ne attribuisca l’entità, non è elemento di qualificazione dello sciopero come legittimo o meno.

Un cambiamento di prospettiva si è avuto con la sentenza 711/1980 della Corte di Cassazione, che ha definito lo sciopero “un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”.

La nozione è stata ampliata notevolmente includendo tutte le possibili e molteplici forme che, di volta in volta, sono state giudicate efficaci o come solo idonee a far conseguire il risultato voluto[3].

Tuttavia ancora perdura la volontà di porre dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero.

Si può dire che troppe volontà politiche oggi esprimono la necessità di regolamentare per legge il diritto di sciopero, addirittura si vorrebbe fare lo stesso con le assemblee.

Non sarebbe anticostituzionale, a parer mio, una legge che regola lo sciopero come prevede la Costituzione, vedi la 146/90 e ss., ma è incostituzionale una legge che sposta il diritto solo ad alcuni sindacati che hanno alcuni requisiti, perché viola l’art. 39 che garantisce la libertà sindacale?

Per alcuni giuristi una legge che interviene in questo modo è costituzionalmente legittima in quanto la Corte Costituzionale con varie sentenze ha ammesso la legittimità dell’art. 19 dello Statuto, quando ancora richiamava la maggiore rappresentatività presunta che, come è noto riconosceva ad alcuni soggetti sindacali l’esercizio dei diritti sindacali, proprio perché era chiaro che nell’ambito aziendale non tutti i soggetti potevano esercitare i diritti sindacali.

Mentre altri hanno espresso orientamenti diversi.

Franco Liso[4] è vero che l’art. 40 della Costituzione legittima il legislatore a disciplinare le modalità dell’esercizio del diritto, ma è anticostituzionale una legge che incide direttamente sulla titolarità del diritto.

Giustamente si deve legare l’art. 40 con l’art 39 perché lo sciopero è sempre stato visto come l’altra faccia della libertà sindacale.

Tuttavia qualsiasi regola deve essere sempre rispettosa del principio di libertà del quale ciascuna organizzazione gode.

È senz’altro vero che la riserva di legge di cui all’art. 40 non significa che il legislatore possa indefinitamente comprimere il diritto di sciopero, svuotandolo di significato; e che, anzi, deve essere interpretata come rinvio alla ragionevole ponderazione del legislatore del contemperamento tra diritto di sciopero e altri diritti di pari pregio costituzionale (Tommaso Edoardo Frosini[5]).

A mio giudizio lo sciopero va inquadrato come diritto assoluto della persona.

A questo punto sorge un’altra domanda: se è un diritto assoluto della persona può essere limitato da interventi successivi che ne stabiliranno gli ambiti e le regole?

Se, allora, lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, come altri diritti fondamentali delle persone, essi sono tutti uguali o vi è fra i diritti una gerarchia?

Ebbene, se si riconosce il diritto di fare sciopero solo se non si violano altri diritti anch’essi garantiti dalla Costituzione, come avviene nel settore pubblico e nei trasporti, i due diritti non sono sullo stesso piano.

Per alcuni di essi, come il diritto alla vita, o all’integrità fisica, non vi sono dubbi: essi sono certamente sovraordinati rispetto al diritto di sciopero. Più dubbia è la posizione di altri diritti, che trovano un riconoscimento diretto o indiretto nella Costituzione, rispetto al diritto di sciopero.

Nel possibile conflitto tra l’esercizio del diritto di sciopero e la fruizione di tali servizi, connessi al godimento di questi altri diritti, la Corte Costituzionale affermò la necessità di un contemperamento tra i due ordini di situazioni protette, attraverso l’individuazione di un minimo di servizio che deve essere comunque garantito in caso di sciopero nei settori considerati, anche attraverso lo strumento della precettazione (allora praticata dal prefetto sulla base dell’art. 20 del T.U. delle leggi comunali e provinciali n. 383 del 1934).

Anche su sollecitazione della giurisprudenza costituzionale citata, si svilupparono, inoltre, negli anni ’80 del secolo scorso, vari tentativi da parte delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori di dettare una autodisciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei diversi settori ritenuti essenziali, orientata appunto soprattutto alla garanzia, durante lo sciopero, di un minimo indispensabile nella relativa erogazione.

Successivamente fu approvata la L. 146/90 per definire le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La disciplina legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si è uniformata allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, individuando un elenco di diritti della persona, in ordine ai quali la legge è diretta ad assicurare il contemperamento con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.

Infine, si discute su possibili modifiche delle Sanzioni. Da sempre sono sostenitore di una modifica all’attuale normativa, cioè quella di prevedere una sanzione amministrativa per le aziende che rinviano le trattative o che non fanno niente per mettere fine al conflitto.

Infatti, ritengo che vada valutata la motivazione che ha portato i lavoratori a scioperare, perché se è l’azienda a non volersi incontrare o a non voler ricercare una soluzione alla vertenza, allora chi è il vero colpevole del disagio dei cittadini?

Se dipendesse dai lavoratori la volontà di proseguire il conflitto, nonostante la disponibilità della controparte, o in caso di sciopero, avendo bloccato un servizio pubblico, già nell’attuale normativa pubblica sono previste sanzioni; ma se dipendesse dall’azienda o da qualsiasi altra controparte, che, come nella maggior parte dei casi, non ha normali relazioni sindacali o non fa niente per dirimere il contenzioso e con vertenze che durano anni e non trovano né soluzioni né quantomeno si decide di aprire il tavolo, nonostante le varie sollecitazioni sindacali, va prevista una sanzione anche per tale controparte.

Questo perché quando non ci sono le condizioni per avere una sede di confronto o di partecipazione allora non resta che l’arma del conflitto.

In conclusione, ritengo che vada avviata una discussione seria sullo sciopero, senza limitare tale diritto.

Va trovata una soluzione dopo confronti con il tempo necessario per far maturare l’ipotesi, fuori dal contingente e raggiugendo un accordo prima fra i soggetti interessati alle relazioni sindacali e poi con le forze politiche, senza che ci siano imposizioni o atti unilaterali del governo o da chicchessia.

[1] P. Calamandrei, 1952,  Il significato del diritto di sciopero, in Riv. giur. lav, I, p.221 ss.    

[2] Ibidem

[3] G. Ghezzi, U. Romagnoli, Il diritto sindacale, 1997, Zanichelli  

[4] già prof. ordinario di diritto del lavoro presso facoltà scienze politiche Università di Roma “Sapienza”

[5] Prof. ordinario di Diritto pubblico comparato presso Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. La citazione è tratta da www.federalismi.it

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