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La via di fuga del Senato

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Senato

Considerazioni sulla legge elettorale

Ed eccoci qua, di nuovo a parlare di legge elettorale.

Ma: a parte il solito refrain o la solita chiacchiera tra chi si farebbe garante della “volontà certa dell’elettore” e chi, invece, grida all’ennesima “legge truffa” ai danni dello stesso, sembra invece che – dopo lunghe trattative istituzionali – le modifiche introdotte non siano poi così impattanti.

In estrema sintesi, trattasi di:

– una reintroduzione parziale del sistema delle preferenze: abbandonato perché si disse, a suo tempo, che favoriva il voto clientelare e, in specie, si disse anche, gruppi malavitosi maggiormente capaci di organizzare e disciplinare il consenso elettorale;

– un’introduzione parziale delle quote di genere: un meccanismo senz’altro coercitivo, che limita e condiziona una scelta plurima dell’elettore;

– un limite parziale relativo alla raccolta di firme per la presentazione delle liste e un limite parziale della cosiddetta “soglia di sbarramento”: in entrambi i casi limiti quanto alla misura opinabili ma senz’altro necessari per il funzionamento dell’intero sistema;

– l’indicazione del premier: non vincolante e non presente sulla scheda;

– un premio di maggioranza che scatta al raggiungimento di una soglia che passa dal 40% al 42%.

Ed è su quest’ultimo punto, ma certamente non ultimo, che ritengo valga la pena soffermarsi: precisando, però, immediatamente, che anche su questo punto non si registrano novità sostanziali, posto che “il nodo gordiano” è sempre lo stesso e riguarda il meccanismo di elezione del Senato.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

In sintesi: dopo la riforma parziale del 2020, il numero dei senatori elettivi è 200, di cui 4 eletti all’estero. I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alle popolazioni corrispondenti.

Nessuna regione o provincia autonoma può avere meno di 3 senatori, ad eccezione del Molise, 2, e della Valle d’Aosta, 1.

E allora: diciamo che il nodo è sempre lo stesso, in quanto anche quest’ultimo schema di legge elettorale prevede che il premio di maggioranza scatta, anche per il Senato, a livello nazionale e, quindi, in apparente contrasto con quella che appare una norma contraddittoria dell’intero sistema parlamentare, ma che, piuttosto, rappresenta una sorta di “muro costituzionale” eretto dai costituenti.

Come tante altre, la disposizione dell’art. 57 comma 1 fu una soluzione di compromesso. In breve, tra coloro che volevano una seconda assemblea forte a base territoriale o corporativa e le forze di sinistra che accettarono l’attuale sistema bicamerale in cambio dell’estensione del suffragio universale a entrambi i rami del Parlamento.

E, dunque, una soluzione di compromesso che ha rappresentato sin dall’entrata in vigore della Carta costituzionale una norma essenziale e, quindi, una cosiddetta “norma di salvaguardia” o, con un’immagine simbolica o mitica, mi piace dire: una via di fuga dal corporativismo di destra e di sinistra.

Un ennesimo limite, dunque, ma anche un limite che, come dimostra l’ancora breve storia dell’intera nostra Repubblica, sarebbe ed è saggio non oltrepassare.

Autore

  • Angelo Giubileo

    Angelo Giubileo, filosofo, giurista, giornalista e scrittore. Si è occupato e si occupa principalmente della divulgazione e comprensione del pensiero di Parmenide.

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