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Il referendum questo sconosciuto

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Referendum sulla giustizia

Come sopravvivere al quesito votando con consapevolezza

Mi ritrovo per la seconda volta a scrivere sull’argomento. Generalmente non sono solito ritornare su questioni già sviscerate a dovere, ma questo caso ha sollevato una serie di polemiche e di posizioni prese che ritengo necessari maggiori chiarimenti.

Scrivere questo articolo mi è molto difficile, avrei voluto mantenere un tono distaccato e super partes; tuttavia, mai come in questo caso le ragioni del sì sono talmente reali e profonde, mentre quelle del no così inconsistenti quando false, che non riesco a tenere una linea anche solo lontanamente equidistante senza sentirmi intellettualmente disonesto.

Cominciamo col dire che il clima polarizzato che avvolge questa campagna referendaria è tipico del tifo calcistico; in fondo l’aveva detto Churchill:

Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.

Non essendo un tifoso non potrò mai interiorizzare i processi antropologici che spingono qualcuno a percorrere anche migliaia di chilometri per seguire dal vivo una partita di pallone; tuttavia, posso affermare che l’approccio “calcistico” al quesito referendario è errato, essendo sbagliata qualunque analisi di pancia su qualunque argomento tecnico e delicato allo stesso tempo.

Pensare di votare per esprimere sostegno o dissenso al governo non fa altro che gettare alle ortiche il nostro diritto di decidere ciò che è meglio per noi cittadini.

Per quanto io stesso non provi estrema simpatia per questo esecutivo, il referendum non obbligherà il governo né a rimanere né a dimettersi, quindi il voto dovrebbe essere espresso solo nel merito del quesito referendario, poiché il fallimento di questo comunque non costringerebbe nessuno a dimettersi, pensare che sia sicuramente consequenziale è semplicemente un pensiero magico.

Altra posizione assolutamente da evitare è quella secondo la quale se un politico è favorevole a qualcosa, si deve essere obbligatoriamente, per antipatia più o meno fondata, contro quella proposta.

Ammetto tranquillamente che tra i sostenitori del sì ci sia anche qualcuno che ritengo una vergogna per l’Italia, tuttavia, non mi sognerei mai di basare la mia opinione solo sulle parole di persone che io reputo indegne; sarebbe come decidere di mutilare i propri genitali per fare un dispetto alla moglie infedele; allo stesso modo non voterei mai a favore solo perché promosso dallo stesso partito che ho votato, sarebbe come dare le chiavi di casa ad un gruppo dove ci sono persone immeritevoli di fiducia, magari per quarantanove milioni di motivi.

Quindi, ecco la prima cosa da non fare: votare di pancia.

Attualmente stanno girando anche dei sondaggi secondo i quali il 70% dei sostenitori del no voterebbe in questo modo per “fare un dispetto” alla maggioranza.

Ammettendo siano credibili, ricordiamoci che in rete gira di tutto, vale comunque sempre il concetto esposto e votare di pancia o per antipatia è banalmente autolesionista, il voto è in generale una cosa seria, da non prendere alla leggera, gettare alle ortiche questo diritto per motivi viscerali è semplicemente stupido.

Che si sia per il “sì” o per il “no”, votare sempre con consapevolezza, in scienza e coscienza, il tifo lasciamolo a casa o proviamolo solo in ambito sportivo, poi ognuno può votare e sostenere ciò che vuole anche a caso, ma se si comporta stupidamente non può poi pretendere di veder rispettata la propria posizione e la propria persona.

Detto questo, entriamo nella fase più difficile, ovvero nel merito del quesito referendario, e cerchiamo di capirci qualcosa, cominciando dalle fonti ufficiali.

Il Quesito Ufficiale

Sulla scheda elettorale troveremo questa domanda:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”

Come spesso ho detto, serve a poco, quindi dobbiamo rifarci alla gazzetta ufficiale.”

Testo originale Gazzetta Ufficiale

Art. 1

(Modifica all’articolo 87 della Costituzione)

All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Art. 2

(Modifica all’articolo 102 della Costituzione)

All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Art. 3

(Modifica dell’articolo 104 della Costituzione)

Art. 4

(Modifica dell’articolo 105 della Costituzione)

L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti riguardanti i magistrati».

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

(Modifica dell’articolo 105 della Costituzione)

1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento  giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. 

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti
siano rappresentati nel collegio».

Art. 5

(Modifiche all’articolo 106 della Costituzione)

1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

Art. 6

Modifica all’articolo 107 della Costituzione

1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

Art. 7

(Modifica all’articolo 110 della Costituzione)

1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.

Accusatorio, inquisitorio e correnti

Fin qui le fonti, ma per una corretta valutazione è necessario conoscere un minimo di come funziona un processo e il triste fenomeno delle correnti.

Senza queste conoscenze basilari, si voterebbe senza nemmeno avere le basi per farlo, costume purtroppo molto italiano e che crea al nostro Paese più problemi, e gravi, di quanti non fossero i lutti addotti da Achille per la sua funesta ira; mi si lasci dire che purtroppo l’irresponsabilità nel voto altrui ricade anche su quelli che invece hanno formato un’opinione non basandosi su un patetico tifo ma su competenza, razionalità e giudizio.

Teoricamente il nostro principio sarebbe quello accusatorio. Uso il condizionale poiché in questo sistema PM e giudice dovrebbero essere categorie diverse, mentre attualmente in Italia, come sappiamo (perché lo sappiamo, vero?) sono entrambi magistrati.

Analizziamo adesso la prima parte del processo, cercherò di essere sintetico senza omettere concetti necessari:

I protagonisti di un processo sono tre: PM, Giudice e Avvocato.

Ripeto per chi non l’avesse capito: PM e giudice sono entrambi magistrati. Sono colleghi. Per il principio che l’Italia segue, quello accusatorio, ciò è semplicemente errato. Dato che agli italiani il calcio piace, uso una similitudine sportiva e questa colleganza è come se in una partita l’arbitro indossasse la magia di una delle squadre: non vi è da discutere, è un fatto oggettivo, è così, qualunque tentativo di controbattere questo concetto è ignoranza o mistificazione.

Tornando ai ruoli, cominciamo col PM; dirige indagini, coordina l’attività della Polizia Giudiziaria, cerca prove, può disporre accertamenti tecnici, interrogatori, perquisizioni e sequestri.

È da specificare, per amor del vero, che sarebbe sottoposto all’obbligo di lealtà, poiché dovrebbe svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Tutto ovviamente affidato al suo buon cuore, ma teoricamente dovrebbe agire così.

Per quanto sia folle, la stessa persona che ha il dovere di accusarmi, in questa fase deve anche avere il dovere di scagionarmi. Sempre per similitudine sportiva, è come se il mio avversario avesse l’obbligo di segnare nella mia porta ma anche di favorirmi, ed in tutto questo controllato da un arbitro che indossa la sua stessa maglia.

Schizofrenia giudiziaria che cozza completamente col principio accusatorio, ed anche questo è un concetto assolutamente incontrovertibile.

Al termine delle indagini, il PM decide se chiedere l’archiviazione, se gli elementi non sono sufficienti, o il rinvio a giudizio. Attenzione: CHIEDERE, non può agire “da solo”, per quanto paradossalmente faccia in questa fase sia da accusa e difesa, il nostro ordinamento prevede che almeno ci siano ben due altre figure che decidano se andare avanti o no.

Figure che, ripeto se non fosse stato chiaro, sono suoi colleghi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è una figura garante: interviene “a richiesta di parte” per proteggere i diritti del cittadino, controlla che il PM non abusi dei suoi poteri ed è lui che decide sulle misure cautelari.

È l’unico che può disporre limitazioni della libertà, come arresti domiciliari o carcere, su richiesta del PM. Oltre questo, è lui che autorizza intercettazioni e incidenti probatori, ovvero prove che vanno cristallizzate subito perché non possono aspettare il processo. Inoltre, ha il controllo sull’archiviazione. Se il PM vuole archiviare ma il GIP non è d’accordo o la vittima si oppone, può ordinare nuove indagini o l’imputazione coatta.

Altra figura importantissima è il Giudice dell’Udienza Preliminare, GUP, che entra in scena quando le indagini sono concluse e il PM chiede il rinvio a giudizio e decide se gli elementi raccolti dal PM sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, evitando così processi inutili. Purtroppo spesso GIP e GUP coincidono. Personalmente ritengo questa un’ulteriore storpiatura ma non rientra nel merito del quesito referendario.

Come si vede, in tutto il corso delle indagini preliminari NON vi è la difesa. Certo, vi sono molte azioni che necessitano di avviso di garanzia come ad esempio perquisizioni ed interrogatori, ma già si nota che in questa fase TUTTO è deciso, con potere praticamente assoluto, da dei magistrati, che sono tutti colleghi.

Si comprenderà che questa vicinanza rende praticamente impossibile un reale principio accusatorio: se accusa e giuria appartengono alla stessa categoria, è necessario affidarsi completamente alla loro buonafede e lealtà, ed è palese che in un contesto delicato come quello processuale un problema di imparzialità ed equilibrio c’è ed è macroscopico.

Passiamo adesso all’argomento che rende tutta la trattazione precedente ancora più grave: le famose “correnti”.

Queste non sono nient’altro che veri e propri partiti politici all’interno della magistratura. Fermo restando che sono perfettamente legali, è palese che sono una contraddizione in termini quando si pensa che la magistratura dovrebbe essere un potere completamente staccato dalla politica.

Certo, in teoria dovrebbero occuparsi solo della “filosofia” di amministrazione della magistratura e questo non necessariamente deve ispirarsi o appoggiarsi alla politica parlamentare.

Tuttavia, le cronache degli ultimi anni, e non solo, ci hanno ampiamente dimostrato che ciò non è vero, che esiste un potere deviato che crea enormi danni anche alla magistratura stessa, una collusione tra politici ed alcuni magistrati che non è tollerabile.

Se poi aggiungiamo che andando sui rispettivi siti, le correnti sono palesemente ispirate a posizioni politiche parlamentari, si comprenderà che la credibilità di queste crolla inesorabilmente.

Quanto questo sia infiltrato all’interno del CSM noi non lo possiamo sapere, c’è chi parla di un sistema paramafioso, c’è chi minimizza.

Di fronte a tali estremi, io ritengo che si debba essere al di sopra di ogni sospetto, non solo essendo integri ma anche apparendo tali, la sostanza deve trasparire anche nella forma, e se sulla prima noi cittadini comuni non possiamo sapere come veramente stiano le cose, i fatti ci narrano spesso di eventi velenosi che inquinano tutta la magistratura; per quanto non si voglia cadere in facili giudizi, tali accadimenti alimentano un legittimo sospetto, quindi la faccenda va esaminata ed affrontata con tutta la serietà di cui si necessita.

Secondo quanto si evince, sempre dalle cronache, queste correnti deviate servirebbero, secondo le dichiarazioni rilasciate ad esempio da Palamara, ad influenzare la politica, anche con inchieste ad hoc, e favorire promozioni e carriera ai propri “fedeli”, punendo coloro che non si assoggettano a questo sistema.

Si comprende facilmente che una tale situazione sarebbe intollerabile non solo per questioni morali, ma proprio per la tenuta del paese, una vera e propria deriva fascista dove il potere reale non sarebbe più in mano al parlamento ma ad una cerchia ristretta di non eletti.

Le dolenti note: i punti principali di contrasto

Lette queste informazioni di base, passiamo a trattare i punti principali del referendum, con le ragioni del sì e quelle del no.

Pur essendo a domanda secca, possiamo dividere il contrasto referendario in pochi punti:

  • Questioni non di merito: già trattate e francamente intollerabili.
  • Divisione della categoria.
  • Sdoppiamento del CSM.
  • Estrazione casuale dei componenti del CSM e dell’alta corte.
  • Formazione dell’alta corte.

Analizziamo punto per punto.

Divisione della categoria

Sì: permetterebbe di arrivare ad un sistema accusatorio reale, che già sarebbe previsto nel nostro ordinamento, con una maggiore garanzia per tutti.

No: Diminuisce il potere della magistratura e non serve perché le carriere sono praticamente separate.La situazione reale è che, al momento, tra giudice e PM esista un rapporto di colleganza. Per quanto le carriere siano diverse, e raramente intercambiabili, è oggettivo che tale rapporto mina la credibilità della categoria. Ripeto il paragone calcistico: è come se l’arbitro indossasse la stessa maglia della squadra, in questo caso del PM.

Il mio commento è semplice: ammettendo che i magistrati già adesso fossero assolutamente imparziali e ignorassero completamente i loro rapporti, il sì non cambierebbe nulla; se invece ci fosse anche la minima forma di rapporto privilegiato tra i due, anche solo il voler attendere il collega in ritardo, il sì aumenterebbe le garanzie; al contrario, il No sarebbe indifferente nel primo caso, mentre nel secondo permetterebbe la sopravvivenza di una stortura inaccettabile.
Per una questione meramente di interesse globale, quindi per tutti, e considerando che il sì è senza rischi mentre il no presenta criticità, sostenere questo punto dovrebbe essere scontato per qualunque persona con un minimo di senno.

Sdoppiamento del CSM

Sì: è una logica conseguenza della divisione completa delle carriere.

No: la politica prende in questo modo il controllo delle toghe e la magistratura perde indipendenza.

Anche qui mi sembra di rimarcare l’ovvio: è normale che se esistono due categorie esistano anche due organismi amministrativi, ricoprendo i componenti ruoli completamente diversi.

Non so nemmeno perché si discuta; la composizione dei CSM, che è la cosa più importante, rimarrebbe sempre due terzi di togati e un terzo di laici, esattamente com’è adesso, e se fosse insufficiente e la paura di una politica rapace fosse così reale, mi chiedo perché non avrebbe già ora preso il controllo del CSM ed aspettasse la divisione delle carriere; aggiungo che, passando il referendum, per avere peso la politica dovrebbe controllare i tre organi, i due CSM + l’alta corte, ed è palese che è più complesso prendere il potere di due consigli più alta corte rispetto al singolo centro.

Non riesco a proprio ad immaginare come l’indipendenza della magistratura sarebbe toccata. Anche qui le motivazioni del no sono semplicemente errate ed inconsistenti.

Estrazione casuale dei componenti dell’alta corte e dei CSM

Sì: servirà a stroncare la logica delle correnti.

No: indebolisce il potere della magistratura, permette alla politica di mettere le mani sulle toghe, i politici sono selezionati mentre i magistrati estratti a sorte, si azzera il merito, si permette a magistrati impreparati di amministrare l’organo, la legge che permette di scegliere i laici è una legge ordinaria che il governo può cambiare come vuole.

La logica del Sì è semplice: se io non so chi viene estratto, è impossibile prendere accordi precedentemente. In questo modo io ottengo due semplici ma fondamentali risultati: è infattibile, in una logica elettorale interna, promettere qualcosa in cambio del voto; inoltre, diventa impraticabile per eventuali corrotti cercare la collusione tra politica e magistratura. La politica si basa sul cercare referenti che poi possano essere utili una volta saliti al potere, voti in cambio di qualcosa in futuro. Se questo meccanismo non c’è, banalmente si blocca tutto. Le ragioni del Sì sono talmente sensate da non necessitare di ulteriori commenti.

Per quanto riguarda il no, anche qui cadiamo nell’assurdo: non è vero che i magistrati vengano sorteggiati ed i politici no, le liste da cui si estraggono i laici e decise in politica lo sono tramite maggioranza qualificata, due terzi dei voti, se un solo schieramento avesse la maggioranza qualificata, e quindi potesse fare ciò che vuole per la composizione delle liste, potrebbe cambiare la costituzione senza nemmeno passare per il referendum.

Per quanto riguarda l’attuale scelta dei laici, è già decisa tramite legge ordinaria, quindi anche qui non cambia nulla. Insomma, qualunque paura di perdita di indipendenza della magistratura è banalmente anche qui errata.

Alcuni sostenitori del No portano come tesi che la lista dei laici sarebbe “troppo forte”, perché si estrarrebbe a sorte tra persone estremamente competenti, fin troppo per essere “contrastate” dalle toghe.

Questa obiezione dimostra che non si è compreso nulla della natura del CSM, non è un’arena dove togati e laici si picchiano con dei bastoni, ma un organo amministrativo estremamente delicato ed importante, dove la competenza è fondamentale; dei laici altamente preparati sono il minimo.

Per quanto riguarda i togati, mi dispiace che i sostenitori del no pensino che i magistrati, persone estremamente preparate, che passano uno degli esami più difficili, siano una massa di incapaci che non riuscirebbero a portare avanti un organo amministrativo, e pur avendo il potere di mandare all’ergastolo una persona, sarebbero degli inetti inabili a decidere delle carriere dei loro colleghi.

Personalmente non mi sentirei sicuro se le toghe veramente non riuscissero in tali banalità.

Le ragioni del no anche in questo punto sono fumose, irrazionali, basate su prese di posizione insensate o al massimo in difesa di pochi privilegiati che gestiscono le correnti.

Formazione dell’alta corte

L’alta corte sarà il nuovo organo di controllo dell’operato degli odierni magistrati e sarà composto da 15 persone che saranno così distribuite:

  1. Nove togati, sei giudicanti, tre requirenti, estratti a sorte con almeno 20 anni di esperienza di cassazione.
  2. Tre laici nominati dal Presidente della Repubblica.
  3. Tre laici estratti a sorte dalla lista redatta dal parlamento.

Tutti i laici sono come sempre incompatibili con cariche parlamentari o governative, inoltre devono avere almeno 20 anni di esperienza nel campo delle materie giuridiche.

Per l’alta corte valgono tutte le ragioni del sì e del no del punto due e tre. Il no qui aggiunge che il governo può mettere le mani sopra la magistratura e farle perdere indipendenza perché nomina dei giudici. Voglio solo far notare che non è il governo a nominare qualcuno, in realtà il governo non sceglie nemmeno i membri della lista poiché al massimo lo fa il PARLAMENTO, governo e parlamento sono due cose diverse.

Inoltre, i nominati sono del Presidente della Repubblica, figura di garanzia e che dovrebbe essere super partes. Se si ritiene che il Presidente sia schierato contro la magistratura, allora avremmo un enorme problema istituzionale, e comunque i togati sono sempre la maggioranza rispetto ai laici. Se poi invece le cose vanno come dovrebbero e sono sempre andate, allora gli estratti dalla lista parlamentare sono solo 3, in proporzione ancora meno che nei CSM.

Conclusioni

Non voglio spacciarmi per fine giurista, non lo sono, tuttavia le leggi mi sembrano chiare, e se è vero che il diavolo si nasconde nei dettagli, è altrettanto vero che nelle modifiche non leggo niente di incoerente, anomalo o pericoloso.

Personalmente, e qui mi sbilancio, voterò sì per tre ottimi motivi:

Se veramente ci sono delle correnti deviate che portano ad un sistema che è stato definito paramafioso, queste modifiche le stroncano, tutelando l’interesse sia della politica, della magistratura e, ancor più importante, del comune cittadino. Se invece queste criticità non dovessero esserci, comunque si fa in modo che non possano mai sorgere. La divisione completa in due categorie separate è una garanzia per tutti.

Il no, al contrario, farebbe rimanere tutto com’è, di conseguenza il Sì può essere positivo o neutro, e comunque preventivo, il no può essere nella migliore delle ipotesi neutro, in tutti gli altri scenari è negativo.

Già da questo la scelta dovrebbe essere obbligata.

Ho riportato sopra la Gazzetta, e di tutte le preoccupazioni del No semplicemente non vi è traccia. È tutto nero su bianco, le motivazioni del no si basano su paranoie, quello che potrebbe succedere in futuro, inesattezze e falsità.

Nella migliore delle ipotesi, vi è l’onestà intellettuale di ammettere un voto solo per la disapprovazione dell’operato del governo. Sia chiaro che anche io sono critico nei confronti dell’esecutivo, ma come ho detto fin dall’inizio bisogna votare entrando nel merito della legge, non delle nostre simpatie personali.

Ho provato ad andare indietro nel tempo ed ho trovato che una buona parte di sostenitori del No, quando erano alla maggioranza erano invece sostenitori del Sì. A questo punto il fortissimo sospetto, per non dire certezza, è che una tale foga nel sostenere una posizione così irrazionale derivi non da ragioni reali, ma solo dal volersi opporre ad un’ottima riforma che se dovesse passare si intesterebbe l’attuale maggioranza, un calcolo politico che sacrifica l’interesse del cittadino per quelli particolari. Francamente un comportamento che definisco, senza remore, truffaldino, vigliacco ed immorale.

Concludo questo mio articolo con una preghiera: questo referendum è importante, votate con consapevolezza, e se per caso non comprendete appieno i quesiti, non ascoltate i vari guru di turno che stanno dicendo una marea di sciocchezze, non votate di pancia per antipatia dell’una o dell’altra parte, astenetevi, poiché è meglio astenersi che trovarsi poi involontariamente dalla parte sbagliata della storia.

Votate con consapevolezza o statevene felicemente a casa, ma non esprimetevi a caso poiché il voto è importante, e per la vostra disinformazione i vostri figli potrebbero in futuro affrontare enormi problemi: ognuno di noi è un cittadino e un voto errato diventa il problema di tutti.

Da ExPartibus.it

Autore

  • Ambrogio Di Renzo

    Ambrogio Di RenzoAmbrogio Di Renzo, Biologo per errore. Strassivendolo per necessità. Per diletto giocatore. Tutto curiosità.

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