di Antonio Foccillo
Voglio ritornare su un tema che è stato violentato durante la fase della Pandemia e che potrebbe essere di nuovo offuscato davanti a nuove epidemie, quello delle libertà dei cittadini. È di un importanza fondamentale, soprattutto in un momento come questo, dove per effetto dei nuovi dogmi della finanza, si sono ridotti diritti e tutele anche costituzionali.
Lo abbiamo rimosso come se non fosse mai successo. Abbiamo anche dato per scontato che quelle misure fossero giuste a tutela della salute, e abbiamo seppellito anche il ricordo, considerandolo al più, come fosse stata un’eccezione,
Non è così! Fatto quell’esperimento, visto come è andato, si può sempre ripeterlo. Le nuove generazioni dovrebbero rifletterci per far si ché non accada più, almeno fino quando saremo una paese democratico e costituzionalmente garantito.
Con la fase della Pandemia, infatti si sono ridimensionati gli spazi di democrazia e libertà. Mai più dobbiamo rivivere quella stagione!
La Costituzione ha affidato la disciplina delle varie libertà alla legge, un atto preventivamente emanato e di carattere generale e astratto, e a un organo, il Parlamento, direttamente rappresentativo della sovranità popolare.
Va sottolineato, pertanto, che nella gestione della fase come quella del coronavirus, la Costituzione esclude l’intervento dell’attività regolamentare del Governo.
Ebbene, in quei due anni di emergenza, si sono posti una serie di problemi attinenti proprio alla limitazione degli spazi di libertà e di conseguenza della democrazia.
Una prima compressione dei diritti è riconducibile all’art. 13 della Costituzione che prescrive: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Stessa riserva di legge rinforzata per contenuto si rinviene nella libertà di circolazione e soggiorno come tutelata dall’ordinamento giuridico. La riserva di legge di cui all’art. 16 Cost., tuttavia, viene comunemente interpretata come riserva relativa, legittimando, sia pure solo per motivi di sicurezza e sanità, l’adozione di provvedimenti amministrativi generali ed astratti che limitino parzialmente la libertà di circolazione e/o soggiorno “per motivi di sanità o di sicurezza”.
I motivi di sicurezza sono da rinvenire nella più generale tutela dell’ordine pubblico e della moralità pubblica. I motivi di sanità previsti, invece, rappresentano tutte quelle situazioni in cui esiste un concreto e reale pericolo di diffusione di malattie contagiose, ritenute pericolose per la popolazione. In tale evenienza, la compressione della libertà di circolazione e soggiorno è giustificata dal rispetto del diritto alla salute dei cittadini: se lo Stato, difatti, deve garantire il diritto alla salute di coloro che non hanno contratto la malattia, può vedersi necessitato a limitare la libertà di circolazione di coloro che rappresentano un veicolo di contagio della stessa.
Su un piano più generale, la libertà di circolazione, in quanto libertà a contenuto complesso, in costante rapporto con altri valori costituzionali strumentali o alternativi, richiede in molti casi un intervento regolativo teso a garantire il rispetto dei limiti costituzionali della salute o della sicurezza.
Altro principio da rispettare è quello della temporaneità dei provvedimenti limitativi della libertà di circolazione. Perché possa dirsi rispettato il requisito della temporaneità, non occorre che vi sia l’indicazione di un lasso di tempo ma è sufficiente la semplice subordinazione del provvedimento amministrativo o legislativo alla sussistenza della necessità di una specifica tutela.
Se viene meno tale esigenza di tutela, inevitabilmente viene meno anche il provvedimento limitativo della circolazione. In sostanza, è la strumentalità del provvedimento al raggiungimento del fine di tutela, a rendere lo stesso naturalmente temporaneo e dunque legittimo.
Ma non si può dimenticare che esiste anche il principio di proporzionalità. Il quale dovrebbe tradursi in un duplice obbligo: esplorare tutte le soluzioni possibili scegliendo quella meno gravosa per la libertà di circolazione e motivare nel modo più dettagliato e puntuale il criterio di bilanciamento che è stato adottato tra la necessità di provvedere in un certo modo contraendo i diritti dei cittadini.
Questo perché vi è una sorta di divieto di inutile restrizione delle situazioni soggettive dei cittadini, divieto che deve essere ancor più stringente in una materia nella quale i provvedimenti autoritativi incidono su una libertà.
I dubbi che allora furono posti da alcuni di noi e che sono ancora attuali furono in ordine allo strumento normativo scelto dall’Esecutivo. Con quei provvedimenti governativi continui si sono ridimensionati dritti fondamentali e la stessa libertà dei singoli. Controllare i movimenti delle persone con i droni; controllare se i cittadini si allontanano da casa e dover auto dichiarare il perché lo si fa; chiudere le università, le scuole; app di controllo; vaccini obbligatori per malattie diverse dal coronavirus; imporre il coprifuoco; non poter andare nella propria seconda casa, o non far riunire nelle feste tradizionali, come il Natale, le famiglie. Come pure controllare la spesa per veder dove si è fatta, chiudere in casa i ragazzi per due anni, privandoli anche dello svolgere sport, fare le lezioni da casa ed eliminando la necessaria socialità ha influenzato negativamente ancora oggi nei comportamenti degli stessi Quello che è ancora più grave è dividere e persone, imporre un vaccino e per chi non lo fa ridurre lo stipendio e non farlo lavorare. O evitare che le persone si possano riunire per discutere. Quello che è successo è di una gravità immensa e non è certamente da stato democratico. .
È ovvio che il diritto alla vita e alla sicurezza dell’individuo prevale rispetto a tutto, ma voglio ricordare che in Costituzione non ci sono diritti di seria A e diritti di serie B, anche nel caso in cui sia la stessa Costituzione a perimetrarne eventuali limiti, come nell’art.16 della Costituzione[1].
Di fronte a quelle continuo perpetuarsi delle misure, tuttavia, era lecito porsi il dubbio se quelle hanno rispecchiato tutti i parametri di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità. Oltre alla questione del bilanciamento dei diritti in gioco e dell’eccezionalità degli interventi limitativi, infatti, bisogna sempre tenere a mente, ai fini della loro legittimità, proprio il principio di proporzionalità. Esso attiene al triplice profilo dell’idoneità a raggiungere lo scopo prefissato, della necessità e dell’urgenza.
La compressione di una libertà o di un diritto costituzionalmente tutelato, pertanto, sarebbe illegittima qualora non fosse idonea al raggiungimento dello scopo prefissato.
Con la motivazione dei rischi per la salute può essere limitata la libertà per tutti i cittadini o può avvenire per singole realtà? A fronte di un probabile rischio per tutta la nazione, si può consentire ad alcuni di andare a lavorare e ad altri no? Si possono mantenere aperte alcune realtà produttive ed altre no? Oppure bloccare le persone nei luoghi in cui si sono trovate per lavoro, vietandogli di tornare a casa. O non farli per niente lavorare non lede il diritto di uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini? È possibile che così si causino delle discriminazioni?
Sarebbe interessante ragionare su questi interrogativi anche per evitare che la Costituzione materiale possa modificare la Costituzione formale e quello che oggi è previsto come eccezionale possa diventare esempio per altre decisioni che potrebbero essere considerate alla stessa stregua eccezionali.Se la legge fondamentale dello Stato deve essere riformata questo non può avvenire senza il consenso di tutti i cittadini, perché la sovranità appartiene solo al popolo.
Tengo a ribadire quanto già sostenuto, ossia che l’art. 13 Cost. stabilisce che la libertà della persona fisica non può essere modificata da qualsiasi coercizione che ne impedisca o limiti (anche per breve tempo) i movimenti e le azioni. La libertà personale è intesa, nel dettato costituzionale, come libertà da qualunque tipo di costrizione che possa ostacolare, impedire o limitare movimenti e azioni. Essa non è concessa dallo Stato ma riconosciuta e tutelata, nascendo con la persona come sua insopprimibile prerogativa.
L’aspetto della temporaneità è il fulcro essenziale, perché in esso è pressante l’esigenza di dover dare conto alla collettività della responsabilità della compressione di alcune importanti libertà costituzionalmente garantite a tutela esclusiva dell’ordine sanitario nazionale e di sicurezza sociale, con l’adozione delle misure collegate all’eccezionalità del caso.
Eppure ci siamo trovati, in sostanza, dinanzi a una compressione delle libertà fondamentali della persona operata addirittura attraverso atto amministrativo. Per quanto la ratio dello stesso potesse sembrare assolutamente corretta in seno all’esigenza di contenimento della diffusione del Covid19, da un punto di vista strettamente giuridico, questo strumento rappresenta un abuso indiscriminato contrario allo stato democratico in cui dovremmo vivere.
La dottrina costituzionalistica ritiene che non sia pensabile che una fonte “non normativa” possa limitare, restringere, annullare diritti costituzionalmente garantiti.
Proprio per questi motivi, per quello che abbiamo vissuto, bisognerebbe avere la forza di esprimere sempre di più il proprio dissenso. Sono tutti temi che avrebbero avuto bisogno di un momento di elevatissimo confronto, perché si sono toccate le regole costituzionali che la comunità ha scelto di darsi, invece, tutto è avvenuto fra apatia, disinteresse e dibattiti al massimo fra pochi intimi. Ancora oggi non si presta la giusta attenzione a quelle violenze costituzionali.
Quello che dovrebbe far riflettere è l’estrema certezza con cui si sono affrontate, da parte dei governi, questioni così importanti, senza nessun dubbio e senza nessuna analisi su come si sarebbe evoluto lo stato delle cose e quali cambiamenti si sarebbero determinati sul piano del vivere civile.
Oggi, ancora più di ieri, perché siamo fuori dall’emergenza e siamo più in grado di ragionarci liberamente, varrebbe la pena di rifletterci in maniera più approfondita, e affrontare queste tematiche con la massima partecipazione democratica, per definire i comportamenti che dovranno tenersi per casi analoghi, cercando di non intaccare nuovamente libertà costituzionali.
[1] Art.16 Cost.: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per moticvi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.




