La qualificazione delle unità statali non può diventare variabile interpretativa
L’ordinanza con cui il GIP di Agrigento Alessandra Vella, ha escluso la qualifica di nave da guerra per la motovedetta della Guardia di Finanza coinvolta nel caso “Rachete” sollevò molte perplessità non solo sul piano nazionale.
La sua interpretazione ha determinato la caduta delle accuse nei confronti del comandante Carola Rachete attraverso un declassamento incredibile, in ragione del quale è stato possibile per gli avvocati di SeaWatch intentare una causa di fronte al tribunale di Palermo che ha portato ai famosi 76000€ disposti a titolo di risarcimento.
Se si osserva come altri ordinamenti qualificano le unità navali delle forze di polizia a ordinamento militare, emerge un quadro assai chiaro rispetto a quello adottato nell’ordinanza che, nei fatti, fece cadere le accuse formulate dai suoi colleghi della Procura nissena.
La Guardia di Finanza era ed è forza di polizia a ordinamento militare e le sue unità navali: sono armate, hanno equipaggi militari, operano in missioni di sicurezza marittima, difesa degli interessi nazionali e contrasto ai traffici, gli equipaggi rispondono a leggi militari e al tribunale militare.
L’ordinanza Vella ha creato una lettura funzionale, sganciando la qualifica militare dalla natura dell’unità, facendo scaturire dal nulla un legame funzionale alla missione svolta.
Questa impostazione, nel confronto comparato, con la realtà di altri Paesi che pattugliano le coste, appare del tutto “lunare”.
In Francia, la Gendarmerie Maritime è una componente della Marina nazionale con funzioni di polizia marittima. La dottrina francese non dubita della natura militare delle unità navali della Gendarmerie, anche quando svolgono compiti di polizia. La qualifica è strutturale, non dipendente dalla funzione.
La Guardia Civil spagnola, forza a ordinamento militare, dispone del Servicio Marítimo. La giurisprudenza spagnola valorizza la natura militare dell’istituzione e non subordina la qualifica dell’unità alla funzione contingente.
Le unità della Coast Guard sono considerate navi militari anche quando svolgono attività di polizia marittima. La dualità funzionale non incide sullo status giuridico.
In Germania e nei Paesi nordici, pur in assenza di una forza identica alla Guardia di Finanza, le unità navali delle autorità federali di frontiera e sicurezza godono di una tutela militare quando operano in mare e nei porti. La protezione deriva dallo status statale e dalla funzione di sicurezza nazionale, non dalla missione contingente.
Il confronto evidenzia una costante: negli ordinamenti occidentali la natura militare o statale dell’unità prevale sulla funzione contingente, la qualifica dell’unità non muta al variare della missione, la tutela giuridica rafforzata è considerata necessaria in tutti gli scenari operativi.
L’ordinanza del GIP Alessandra Vella, adottando una lettura funzionale e restrittiva, introduce invece una variabilità dello status che non trova corrispondenza nei principali modelli comparati.
Questa divergenza interpretativa produce tre criticità:
• incertezza operativa, perché la tutela dell’unità statale diventerebbe situazionale;
• disallineamento internazionale, in un contesto di cooperazione marittima multinazionale;
• indebolimento simbolico e giuridico della sovranità marittima in missioni di frontiera e contrasto ai traffici.
L’ordinanza del GIP Vella introduce una distinzione funzionale che isola l’Italia e indebolisce la certezza del diritto in ambito marittimo.
In un ambiente operativo sempre più ibrido, la qualificazione delle unità statali non può diventare variabile interpretativa.





